Separazione consensuale: quanto costa, come si fa?

La separazione consensuale, ha lo scopo di sospendere temporaneamente, gli effetti derivanti dal matrimonio, in previsione di una futura eventuale riconciliazione.

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La separazione consensuale, ha lo scopo di sospendere temporaneamente, gli effetti derivanti dal matrimonio, in previsione di una futura eventuale riconciliazione. Hai bisogno di un avvocato divorzista? Tramite il servizio di AvvocatoFlash, attivo in tutta Italia, potrai trovare un buon avvocato divorzista in breve tempo. Vediamo i dettagli.

1. In cosa consiste la separazione consensuale e come funziona

L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia, e più precisamente la disciplina relativa la separazione consensuale dei coniugi.

In presenza di una crisi coniugale, i coniugi possono decidere di sospendere gli effetti del loro rapporto.

Quando i coniugi decidono di comune accordo tale pausa, si parla di separazione consensuale.

Essa si caratterizza per il fatto che i coniugi, venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro, sono d’accordo sulle condizioni personali e patrimoniali, per porre termine alla loro convivenza, nonché sull’affidamento e mantenimento della prole.

I coniugi, possono procedere alla separazione consensuale, attraverso:

  • il procedimento giudiziario;
  • la negoziazione assistita;
  • le dichiarazioni rilasciate davanti al sindaco.

2. Il processo di separazione consensuale

Il procedimento giudiziario di separazione consensuale, prende avvio con il deposito del ricorso da parte di uno o di entrambi i coniugi, davanti al tribunale dell’ultima residenza comune.

Successivamente, il presidente del tribunale, provvede con decreto a fissare la data dell’udienza, in cui i coniugi dovranno comparire dinanzi ad esso.

All’udienza di comparizione i due coniugi debbono comparire personalmente, con l’assistenza dei rispettivi difensori (è possibile un unico avvocato difensore, nel caso di ricorso congiunto) allo scopo di essere ascoltati dal giudice, prima separatamente e poi congiuntamente, per tentare la loro riconciliazione.

Ove questa non abbia esito positivo, il giudice da atto a verbale dell’accordo dei coniugi, per procedere alla separazione e delle condizioni relative ai coniugi medesimi e alla prole, omologando l’accordo di separazione consensuale con decreto.

L’omologazione da parte del tribunale, ha lo scopo di verificare che l’accordo non contrasti sia con i diritti e obblighi dei coniugi e sia che risponda all’interesse superiore della prole.

3. In cosa consiste la separazione giudiziale e come funziona

La separazione giudiziale consiste in un procedimento civile ordinario che si apre con il ricorso da parte del primo dei due coniugi che lo propone. La competenza territoriale è del Tribunale o del luogo dove i coniugi hanno avuto la loro ultima residenza o dove il coniuge convenuto ha il proprio domicilio. Detto ciò, la separazione giudiziale si differenzia da quella consensuale, in quanto quest’ultima è un accordo fra i coniugi che può rivelarsi anche stragiudiziale, ovverosia tramite la negoziazione assistita, mentre la prima consiste necessariamente in un procedimento innanzi all’autorità giudiziaria.

I presupposti della separazione giudiziale sono individuati dall’articolo 151 del Codice Civile, così come riformato dalla Legge n. 151 del 1975, per cui la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. La giurisprudenza di legittimità offre un’interpretazione molto ampia della norma, sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7148 del 1992, in cui si ritiene che la domanda di separazione giudiziale possa essere attivata ogniqualvolta anche uno solo dei due coniugi si dovesse ritenere “disaffezionato” o “distaccato” spiritualmente dall’altro.

A seguito dell’ottenimento della separazione giudiziale, la stessa fa cessare tutte le obbligazioni inerenti alla vita coniugale. Infatti la realizzazione di questi effetti di legge si ha già nel corso della prima udienza presidenziale, dopo aver dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione. Pertanto, la comunione legale si scioglierà a far corso dalla prima udienza presidenziale, ed i coniugi saranno, quindi, autorizzati a vivere separatamente. Successivamente alla sentenza di separazione giudiziale cessano le obbligazioni inerenti alla vita in comune, per cui, i coniugi non sono più tenuti all’obbligo di convivenza. Allo stesso modo i coniugi non sono più tenuti a prestarsi assistenza reciproca, secondo quanto previsto in sede di matrimonio, di conseguenza, cesserà naturalmente anche l’obbligo di reciproca fedeltà.

4. La riconciliazione successiva alla separazione giudiziale

Quando i coniugi si riconciliano, cessano gli effetti della separazione giudiziale. La legge non prescrive particolari oneri formali per la riconciliazione. Ai coniugi è, infatti, possibile riconciliarsi dando luogo a comportamenti che siano incompatibili con la separazione. Invece, per comportamenti compatibili devono intendersi, ad esempio, l’essere ritornati a convivere ed a trascorrere una vita in comune

Tuttavia, tali comportamenti non sono sufficienti a provare la riconciliazione, ovvero la mera sussistenza di rapporti pacifici, oppure una semplice frequentazione. Detto ciò, è importante rilevare che, una volta avvenuta la riconciliazione non sarà possibile divorziare direttamente, in quanto tale procedimento dovrà iniziare da capo. I coniugi che quindi si siano separati e poi informalmente abbiano ripreso a convivere stabilmente così riconciliandosi dovranno, per divorziare, separarsi nuovamente.

5. La separazione consensuale con ricorso al Presidente del Tribunale

Analizzandola più nel dettaglio, la procedura consensuale può prendere spunto a seguito del deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale dove uno dei due coniugi ha la residenza o il domicilio. Il ricorso deve essere espressamente indirizzato al Presidente dello stesso e deve contenere in modo dettagliato i termini dell’accordo raggiunto. L’organo competente produrrà un fascicolo d’ufficio raccogliendo non solamente il ricorso, ma tutti i documenti che i coniugi hanno allegato. Ad esempio, saranno necessariamente allegate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge e la copia integrale dell’atto di matrimonio. Conclusi i propri adempimenti, ed entro cinque giorni dalla data di ricezione del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa la data dell’udienza alla quale devono personalmente comparire i coniugi.

Con il termine “tentativo” s’intende la volontà di giungere ad una conciliazione e, proprio per questo motivo, il Presidente sentirà le due parti prima separatamente e poi congiuntamente. Nel caso in cui la conciliazione sia raggiunta, sarà redatto un apposito verbale di chiusura della procedura. Se invece le parti resistono nella loro volontà di separarsi, il Presidente procede ad emanare il decreto di omologazione delle condizioni che sono state indicate nel ricorso. Da questo momento decorre il termine di sei mesi per poter chiedere il divorzio.

6. La separazione consensuale attraverso la negoziazione assistita

Il recente D.L. 162 del 2014 prevede, all’articolo 6, anche una via molto più rapida per ottenere la separazione: attraverso lo strumento della negoziazione assistita. Il procedimento è molto più semplice di quello sopra descritto e non si svolge in Tribunale. Fra l’inizio della procedura di negoziazione e la conclusione dell’iter possono passare anche pochi giorni, e, solitamente, non trascorrono più di tre – quattro mesi.

Le parti, per il tramite dei propri legali, stilano una convenzione di negoziazione assistita, per definire le modalità ed i termini della “trattativa” e successivamente, in ipotesi di convergenza, provvederanno a stilare un accordo con le condizioni della separazione. Tale accordosottoscritto da entrambi i coniugi, dovrà essere posto al vaglio del Pubblico Ministero che emetterà o meno il relativo nulla osta e quindi trasmesso all’ufficiale dello stato civile. 

La separazione consensuale a mezzo di negoziazione assistita richiede necessariamente l’assistenza di un avvocato per ciascun coniuge, infatti in caso di negoziazione assistita, che di solito si conclude in un paio di incontri, il costo si aggira attorno ai 700/1000 Euro e se l’avvocato è lo stesso per entrambi i coniugi, tale costo si può anche dividere in due.

La negoziazione assistita è una separazione consensuale ottenuta con l’accordo di entrambi sugli aspetti della separazione.

In mancanza di figli minori o maggiorenni incapaci o disabili, ove non sussistono irregolarità, egli concede il nullaosta alla trascrizione dell’accordo, nei registri dello stato civile.

Viceversa, in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o disabili, egli autorizza l’accordo, se ritiene che risponda all’interesse della prole, in caso contrario, trasmette l’accordo al presidente del tribunale, affinché convochi i coniugi per modificare gli aspetti pregiudizievoli per i figli. Anche i costi della negoziazione assistita, variano a secondo della complessità delle questioni da risolvere, potendo variare da circa 2.500€ fino ad un massimo di 6.000€.

7. La separazione consensuale attraverso le dichiarazioni ricevute dal Sindaco

La separazione consensuale, può avvenire anche attraverso un accordo sottoscritto dinanzi al sindaco del comune di residenza di uno dei coniugi, oppure del comune di trascrizione dell’atto matrimoniale, in qualità di ufficiale di Stato civile.

I coniugi, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, rilasciano al sindaco la dichiarazione di volersi separare consensualmente, definendo il loro rapporto.

Tale procedura, è esclusa in presenza di figli minori oppure maggiorenni incapaci o disabili o non autosufficienti economicamente.

Inoltre, l’accordo non può avere ad oggetto, gli aspetti patrimoniali, a differenza della negoziazione assistita.

A seguito della conclusione dell’accordo, il sindaco è tenuto a far comparire i coniugi dinanzi a sé entro trenta giorni, per confermare l’accordo stesso, pena in caso di non comparizione, la mancata conferma dell'accordo.

L'accordo, come per la negoziazione assistita, produce gli stessi effetti del decreto di omologa, emesso dal giudice, in sede giudiziale.

Anche i costi dell’accordo davanti al sindaco, variano a secondo della complessità delle questioni da risolvere, potendo variare da circa 1.500€ fino ad un massimo di 5.000€.

Anche in tal caso, l’opera prestata dall’avvocato rientra tra le attività stragiudiziali, per le quali le tariffe forensi prevedono un costo presumibile di:

  • circa 1.500 € tasse comprese, per la separazione di bassa complessità;
  • circa 3.000 € tasse comprese, per la separazione di media complessità;
  • circa 5.000 € tasse comprese, per la separazione di massima complessità,

Così come previsto per la procedura di negoziazione assistita, anche l'esperimento della separazione tramite le dichiarazione ricevute dal sindaco è esente dal contributo unificato.

8. Gli accordi sui figli nella separazione consensuale

Nella separazione consensuale, i coniugi possono accordarsi liberamente sull’affidamento dei figli minori e sul loro collocamento presso la residenza di uno dei genitori, purché sia rispettato il loro interesse ad avere stabili rapporti con entrambi, nonché il diritto di visita a favore del genitore non collocatario.

Anche l’assegno di mantenimento, può avere un’entità differenziata tra i due genitori, in considerazione del reddito percepito da ognuno di essi, tenendo conto dei bisogni del figlio e del tenore di vita, da questi goduto durante il matrimonio.

9. La casa familiare nella separazione consensuale

Gli accordi della separazione consensuale, possono riguardare anche l’assegnazione della casa coniugale. Anche in tal caso, occorre tutelare l’interesse prevalente dei minori, disponendo l’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario del minore, garantendo in tal modo la continuità dei rapporti e degli affetti instauratisi intorno al minore medesimo.

In assenza dei figli, i coniugi possono scegliere liberamente, chi dei due continui a disporre dell’immobile, a prescindere dal titolo di proprietà.

10. I costi ed i tempi del processo di separazione consensuale e giudiziale 

I tempi della separazione consensuale sono sicuramente molto più rapidi rispetto a quelli della separazione giudiziale e possono oscillare in un intervallo di 3-6 mesi, a seconda del Foro adito.

Nella migliore delle ipotesi, è possibile che l’intero processo si chiuda entro poche settimane o al massimo in qualche mese. I costi del processo consensuale sono più contenuti rispetto a quelli che i coniugi dovrebbero affrontare nel processo di separazione giudiziale

Sebbene non esista una tariffa fissa, cliente ed avvocato per la separazione dovranno negoziare liberamente un compenso. 

Si può comunque affermare che l’onorario di base per un legale parta dai 400 Euro a coniuge, con un tetto di 3.000 Euro. Con lo strumento della negoziazione assistita i costi possono essere anche inferiori ed è possibile ottenere la trascrizione del provvedimento di separazione in pochi giorni, senza necessariamente passare per il giudice

Si tenga altresì in considerazione che la separazione consensuale, ove non ci siano figli minori o comunque i figli non siano autosufficienti, può essere perfezionata, astrattamente, anche senza ricorrere all’avvocato

Detto ciò, anche in questo caso è tuttavia consigliato farsi assistere da un professionista, in quanto, risulta essere elevato il rischio di compiere delle inesattezze che potrebbero pregiudicare gli effetti sperati della separazione. In questa ipotesi, ad ogni modo, l’unica spesa sarà legata dalla necessità di produrre i documenti che sopra abbiamo anticipato, ed il bollo relativo al contributo unificato che, in questo caso, è di 43 Euro

È possibile contattare lo studio per email o telefonicamente per richiedere un preventivo gratuito. In caso di separazione consensuale, invece, il termine per chiedere il divorzio è di sei mesi.

Al contrario, i tempi per il procedimento di separazione giudiziale sono assai più lunghi di quelli relativi alla separazione consensuale, ed è difficile che siano inferiori a due anni. Ci sono tuttavia molte variabili che possono incidere sulla durata e sul costo, come ad esempio:

  • la presenza di appelli;
  • di ricorsi per Cassazione;
  • l’efficienza del Tribunale competente, da cui dipende la fissazione delle udienze.

Decorso un anno dalla separazione giudiziale è possibile proporre la domanda per il divorzio, tale termine decorre dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale competente secondo quanto previsto dall’articolo 3, numero 2, lettera b, della legge sul divorzio (Legge n. 898 del 1970). I costi della parcella dell’avvocato per la separazione giudiziale possono variare di molto, fra i 1500 – 1800 Euro ad oltre i 3000 Euro. Il contributo unificato da pagare è pari a 98 Euro, invece per i procedimenti riguardanti i figli il contributo unificato è esente.

10.1 La separazione consensuale

È possibile affermare che le spese da sostenere per procedere alla separazione consensuale potranno oscillare a seconda della complessità della controversia:

  • Complessità MINIMA: circa 2.000 €, comprendente le spese e l’IVA;
  • Complessità MEDIA: circa 4.000 €, comprese le spese e l’IVA;
  • Complessità MASSIMA: circa 7.000 €, comprese le spese e l’IVA.

Occorrerà, inoltre, versare il contributo unificato nella misura di 43 €, oltre alle ulteriori spese necessarie (marche da bollo, notifiche, trasferte).

10.2 La separazione giudiziale

Applicando i criteri previsti dalle tabelle forensi, la parcella dell’avvocato per la separazione giudiziale potrà essere:

  • per la complessità minima: circa 5.700 €, comprese le spese, la cassa e l’IVA;
  • per la complessità media: circa 10.500 € comprese le spese, la cassa e l’IVA;
  • per la complessità massima: circa 19.000 € comprendente le spese, la cassa e l’IVA.

A tali oneri, va aggiunto il contributo unificato di 98 € per la separazione giudiziale, oltre al pagamento degli altri oneri processuali (marche da bollo, notifiche, trasferte).

Fonti normative

Codice civile: articolo 158.

Codice procedura civile: articoli 706 -711.

Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132.

Codice Civile: art. 151

Corte di Cassazione con la sentenza n. 7148 del 1992

Legge n. 151 del 1975

D.L. 162 del 2014, art. 6

Legge n. 898 del 1970 articolo 3, numero 2, lettera b

 

Roberto Ruocco

 

 

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