Scrittura privata: cos’è e che valore ha?

La maggior parte degli atti giuridici che compiamo ogni giorno avviene in forma orale. Tuttavia, vi sono dei casi in cui è necessario provarli. Come fare? La scrittura privata semplice e autenticata vengono in nostro aiuto!

scrittura privata

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1. Premessa

Quotidianamente concludiamo centinaia di atti giuridici. Pensiamo all’acquisto del pane (contratto di compravendita) oppure al riconoscimento di un debito che abbiamo con un nostro creditore (ricognizione del debito). In queste situazioni, a causa dell’esiguo valore di questi atti, tendiamo a non sentire l’esigenza di porre gli atti per iscritto. Tuttavia, all’aumentare del suo valore, la necessità di provare, in forma scritta, il contenuto, la data e l’autenticità della sottoscrizione accresce. Il valore legale della scrittura privata sarà il principale oggetto di questo articolo. Ma che cos’è la scrittura privata? Ce ne sono di vari tipi? Scopriamolo insieme!

1.1 Che cos’è una scrittura privata?

La scrittura privata è un qualsiasi documento redatto per iscritto con qualunque mezzo e firmate dalle persone coinvolte nell’atto giuridico. Gli elementi essenziali di questo tipi di documento sono:

  • il contenuto - vale a dire l’insieme delle disposizioni previsto dalle parti coinvolte (per es. contratto o ricognizione del debito);
  • la sottoscrizione - che è la firma delle parti coinvolte in cui accettano il contenuto del documento;
  • la data - la quale indica il momento in cui l’atto ha efficacia tra le parti. In altre parole, da quando l’atto esiste nel mondo giuridico.

L’assenza di una prova certa di uno di questi elementi potrebbe comportare un contenzioso. In termini pratici, un’attesa che può essere consistente per far valere i propri diritti. Come ovviare a questa situazione? La scrittura privata semplice e autenticata vengono in nostro aiuto.

1.2 Scrittura privata semplice

La scrittura privata semplice è quel documento sottoscritto in assenza di un pubblico ufficiale. Affinché possa essere considerata come prova (c.d. valore probatorio), vi deve essere l’espresso riconoscimento dell’atto da parte di chi l’abbia sottoscritto. In altri termini, se una parte ammette di aver firmato quel documento, il giudice dovrà considerare quel documento come una prova. Degli esempi possono essere:

  • in contratto in cui una persona, in cambio di una somma di denaro, si fa tinteggiare il soffitto di una casa;
  • una dichiarazione in cui si riconosce l’esistenza di un debito contratto. L’atto sarà perfettamente valido e vincolante.

Tuttavia, qualora una persona si discostasse dagli impegni assunti e previsti dal documento, potrebbero sorgere dei problemi. Infatti, l’assenza di autentica permetterebbe facilmente alla parte inadempiente di disconoscere la propria firma. A riprova di ciò, la stessa normativa prevede che la scrittura privata semplice debba essere considerata come una prova, alla sola condizione che le parti riconoscano la propria sottoscrizione. Da ciò deriva, l’estrema facilità da parte del contraente di affermare la non veridicità degli elementi summenzionati, creando, in questo modo, contenzioso. Ciò implica che l’oggetto del processo verterebbe sull’esistenza o meno del contratto o sulla sua portata (c.d. fase di cognizione del processo), allungando così i tempi per avere la soddisfazione delle proprie pretese. Come risolvere questo problema? La risposta è la “scrittura privata autenticata”.

1.3 Scrittura privata autenticata

La scrittura privata autenticata risolve il problema della possibile incertezza della sottoscrizione, collegando il soggetto del contratto con la sua firma. Questa è la differenza tra scrittura privata autenticata e semplice. Infatti, un pubblico ufficiale (notaio o avvocato) riconosce e dichiara che le firme siano autenticate, dandone, così, anche la certezza della data.

In pratica, il pubblico ufficiale non controlla il contenuto del contratto, ma collega l’identità della persona con la sua firma, attraverso l’apposizione di un timbro. Questo fa sì che siano superflue ulteriori indagini sull’esistenza o meno del rapporto contrattuale o sulla veridicità della sottoscrizione. In tal senso, la scrittura privata autenticata gode sia di pieno valore probatorio, sia è considerato come un titolo esecutivo per la riscossione di somme di denaro. Qual è il significato di quest’ultima affermazione? Quali sono gli aspetti pratici della faccenda?

1.4 Conseguenze pratiche

Alla certezza della fonte della sottoscrizione della scrittura privata, l’ordinamento giuridico riconosce una serie di effetti rilevanti nel quotidiano. Infatti, grazie all’apposizione del timbro da parte di un pubblico ufficiale, la scrittura privata autenticata:

  • diviene un titolo esecutivo - permettendo così al creditore di saltare la “prima parte” del processo (c.d. fase di cognizione), accedendo direttamente alla fase esecutiva del processo. In questa fase, l’ordinamento interviene attraverso il pignoramento dei beni per ripagare il debito contratto. È evidente il risparmio di spese processuali derivante da questo effetto;
  • pieno valore legale probatorio - che comporta l’inversione dell’onere probatorio sulla validità o meno della scrittura privata. Infatti, in presenza di una scrittura privata autenticata, sarà il debitore a dover provare che la scrittura sia falsa (c.d. querela di falso) e non il creditore che il contratto sia vero.

Vediamo un esempio pratico: un mutuo tra privati in cui il mutuatario non paga il canone con gli interessi. Il mutuante (colui che presta), qualora abbia una scrittura privata autenticata, non dovrà provare né l’esistenza del contratto, né da quando gli interessi abbiano avuto luogo. La prova che dovrà presentare sarà limitata all’inadempimento da parte del mutuatario. La mera presentazione del documento autenticato permette al mutuante di accedere alla fase esecutiva, chiedendo il pignoramento dei beni del debitore per il pagamento della somma dovutagli.

2. Fac-Simile scrittura privata

Scrittura privata

Preliminare di compravendita

Tra

...................... nato/a il ................. a ........................e residente in ....................... via ............... n. .. (c.f.......................) (di seguito denominato promittente venditore)

e

...................... nato/a il ................. a ........................e residente in ....................... via ............... n. .. (c.f.......................) (di seguito denominato promissario acquirente)

Con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge, i predetti convengono e stipulano quanto segue:

Il promittente venditore è proprietario del seguente appartamento identificato anche nell'allegata planimetria:

..................descrivere l'immobile indicando anche i dati catastali...............

Il promittente venditore promette di vendere al promissario acquirente che promette di acquistare il sopra descritto appartamento al prezzo di Euro ..............

Il venditore dichiara che l'unità immobiliare verrà ceduta libera da qualsiasi vincolo, pignoramento o ipoteca e non occupata né oggetto di contratti di locazione.

L'unità immobiliare sarà venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e il trasferimento di proprietà avverrà con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il ...................... termine che le parti dichiarano essere essenziale.

La convocazione dinanzi a un notaio potrà essere fatta da una qualsiasi delle parti con un preavviso di almeno 20 giorni (...specificare se lo si desidera il nome di un notaio...)

Il pagamento del prezzo, la consegna del bene e l'immissione nel possesso avverranno al momento del rogito notarile.

Al momento della firma della presente scrittura viene versata una caparra di euro .......

Letto, approvato e sottoscritto

Città:.................

Data: ....................

Firma delle parti

Giuseppe Matteo Miroddi

Fonti normative

Art. 2702 - 2703 - 2704 c.c.

Art. 474 c.p.c.

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