Quali sono le sanzioni per il reato di plagio?
Il bene giuridico tutelato è la paternità intellettuale di un’opera dell’ingegno e la libertà di disporne come più aggrada all’autore.
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1. Cosa si intende per plagio?
Per plagio s’intende quell’operazione mediante la quale un’opera viene riprodotta in modo tale da ottenere un’indebita attribuzione ad altri e non all’autore. L'istituto è previsto da una legge ad hoc ossia Legge, 22/04/1941 n° 633 soprattutto agli articoli da 171 a 174-ter. La predetta legge è stata modificata dai decreti legislativi n. 518 del 29.12.1992, n. 685, del 16.11.1994, n. 204, del 15.03.1996, n. 169, del 6.05.1999
2. Quando si può parlare di commesso plagio?
Si può parlare di plagio quando si raggiunge lo scopo descritto sopra. Ciò può avvenire in diversi modi:
- riproducendo, trascrivendo, recitando in pubblico, diffondendo, vendendo o mettendo in commercio un’opera altrui o rivelandone il contenuto prima che sia reso pubblico, o introducendo in Italia esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
- mettendo a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
- rappresentando, eseguendo o recitando in pubblico o diffondendo, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. Per rappresentazione o esecuzione vanno ricomprese la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche;
- riproducendo un numero di esemplari o eseguendo o rappresentando un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello autorizzato;
- ritrasmettendo su filo o per radio o registrando in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smerciando i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Tutte queste condotte sono ancora considerate reati e non depenalizzate con le varie legge susseguitesi negli anni.
3. Che pene rischia chi commette plagio?
Non esiste nel nostro ordinamento una definizione chiara che distingua il plagio dalla contraffazione. È bastante commettere una delle condotte sopradescritte per commettere plagio.
Vi possono essere pene sia civili che penali per il plagio.
Le sanzioni civilistiche consistono nel risarcimento del danno, oltre, se richiesta, alla rimozione o distruzione degli esemplari che costituiscono l’illecito;
Le sanzioni penali ineriscono al reato di plagio, perseguibili di ufficio. Detto aspetto rende irrilevante la presentazione di una querela alle autorità competenti da parte dell’autore danneggiato. La denuncia per il reato di plagio, come per gli altri reati collegati al diritto d’autore, si prescrive in cinque anni essendo una contravvenzione.
4. Cosa si deve fare per tutelarsi da chi commette plagio?
Come s’è detto sopra il soggetto danneggiato da condotte di plagio può tutelarsi in sede civile e/o in sede penale.
Se si inizia un procedimento penale, il soggetto offeso può decidere di restare inerte o costituirsi parte civile per vedere, in sede penale, riconosciuta la sua qualifica di soggetto danneggiato e ottenere un risarcimento. La sussistenza di un reato astrattamente configurabile autorizza la richiesta di danni morali ex art. 2059 cc.
Se invece il soggetto vuole tutelarsi in sede civile ha più opzioni. La prima è sempre legata all’accertamento della titolarità del suo diritto d’autore. Può costituire oggetto di autonomo procedimento civile oppure essere prodromico alla richiesta di risarcimento danni e/o alla domanda di inibitoria dell’attività che viola il diritto d’autore e/o alla rimozione o distruzione degli esemplari che costituiscono l’illecito;
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In questo caso il soggetto leso deve dimostrare:
- l’esistenza un danno;
- che il comportamento del plagiante sia stato doloso o colposo;
- che quest’ultimo sia causalmente collegabile al danno subìto;
- che questo pregiudizio si traduca in un danno di natura patrimoniale.
Juri Armani
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