Quali sono le sanzioni per guida in stato di ebbrezza?
Sono molti, purtroppo, gli automobilisti che dopo aver bevuto troppo si mettono alla guida non curanti delle loro condizioni psico-fisiche e dei danni irrimediabili che potrebbero provocare. Il Cds prevede sanzioni in base al tasso alcolemico e anche per i neopatentati non sono previsti sconti.
1. La guida in stato di ebbrezza
Un tema ricorrente nei fatti di cronaca nera sono gli incidenti stradali causati dallo stato d’ebbrezza. Classico esempio sono i ragazzi e le ragazze che escono la sera per bere un bicchiere di troppo e si rimettono in auto alla guida provocando, nel peggiore dei casi, incidenti mortali.
Nel 2019 si continua ancora a sottovalutare il potere di alterazione dell’alcol e forse a causa di una troppo sicurezza in se stessi o di una mancanza di prudenza. Si può parlare di un’assenza all’educazione al saper bere, non si ha la coscienza dei propri limiti coinvolgendo in molti casi altre persone innocenti con lesioni personali e mortali.
Secondo il Rapporto dell’Istituto superiore di Sanità Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni del 2018 “In Europa l’alcol è il terzo fattore di rischio di malattia e morte prematura, dopo il fumo e l’ipertensione arteriosa; il consumo di alcol è associato a numerose malattie croniche quali le malattie cardiovascolari, le malattie del fegato, i tumori, i danni acuti causati da avvelenamento da alcol e incidenti stradali e ad un aumentato rischio di varie malattie infettive”. Ancora oggi non si riesce ad avere una consapevolezza nel suo consumo soprattutto nei giovani.
1.1 Cosa spinge mettersi alla guida dopo aver bevuto?
Il desiderio di sentirsi liberi, di non avere pensieri per la testa e di rilassarsi soprattutto durante il week-end, ciò non è un male, ma la guida ha bisogno di una presenza costante mentale.
Per questa ragione oltre all’inibizione al consumo dell’alcol, a titolo esemplificativo è stato imposto il divieto di vendita di alcol ai minori di 18 anni e per quanto riguarda la guida si è attivata una politica volta a limitare distrazioni come per esempio l’utilizzo dello smartphone.
2. Le norme che regolano la guida
Il codice della strada disciplina il consumo dell’alcol, pone dei limiti ben precisi e norme stringenti soprattutto nei confronti dei neopatentati. Il Decreto 20 dicembre 2016, (in G.U. 30/12/2016, n.304) entrato in vigore il 01/01/2017, risponde a queste domande, disciplinando l’art. 186 del codice della strada, pone un divieto generale di mettersi alla guida dopo il consumo di bevande alcoliche.
2.1 Le sanzioni
Per chi viola questo principio sono previste sanzioni amministrative di una somma da euro 531 a euro 2125, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
Nel caso venga accertato un tasso alcolemico superiore si passa all’ammenda da euro 800 a euro 3200 o all’arresto fino a sei mesi rimanendo nei limiti di 1,5 grammi per litro (g/l). Inoltre, la sanzione va crescendo in base alla quantità assunta, infatti è prevista l'ammenda da euro 1500 a euro 6000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
In accertamento del reato si ha la sospensione della patente di guida o la sua revoca in caso di recidiva nel biennio.
Ovviamente, questa norma si combina anche con altri tipi di reati quali lesioni personali (art. 590 bis c.p.) o nei casi peggiori all’omicidio (art. 589 bis c.p.) e all’omissione di soccorso con fuga da parte del conducente (589 ter c.p.).
Nel caso di incidente stradale si ha il fermo amministrativo del veicolo con le sanzioni raddoppiate.
2.2 Le sanzioni per i neopatentati
Le sanzioni per i neopatentati sono previste nell’art. 186 bis, riferendosi anche ai guidatori sotto gli anni 21, proprio a causa della loro poca esperienza alla guida, sono più aspre, infatti nessuna tolleranza, il limite di tasso alcolemico è posto allo 0 g/l e le sanzioni sono aumentate di ⅓.
Fino allo 0.05 g/l la multa è da euro 163 a euro 658, mentre nel caso in cui ci si rifiutasse all’alcol test si applicano le sanzioni previste per chi avesse il tasso superiore a 1,5 g/l. Nel caso si superasse tale ultima soglia vi è la revoca della patente.
2.3. Le modalità di accertamento
Le forze dell’ordine possono accertarsi con il classico test del palloncino ai posti di blocco, è da dire che la Cassazione Penale Sez. IV con la sentenza del 09 febbraio 2018, n. 6526 si è pronunciata sottolineando come il conducente prima della procedura di accertamento dev’essere avvertito che si può far assistere da un proprio difensore anche nel caso di rifiuto all’esecuzione dell’alcol test.
Un’altra modalità di accertamento è l’esame del sangue, è da precisare che secondo la Cass. Pen.Sez. IV sentenza 01 feb 2018, n. 4943, il conducente si può rifiutare al test predisposto dalla polizia, ovviamente non quello dai medici.
Fonti normative
Decreto 20 dicembre 2016, (in G.U. 30/12/2016, n.304)
Art. 186 C.d.S.
Art. 589 bis c.p.
Art. 589 ter c.p.
Art. 590 bis c.p.
Art. 186 bis C.d.S.
Cassazione Penale Sez. IV Sentenza 09 feb 2018, n. 6526
Cassazione Penale Sez. IV Sentenza 01 feb 2018, n. 4943
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