Si può chiedere il risarcimento per il morso di un cane?

Il morso di un cane o di altro animale è un evento particolare specialmente laddove comporti il ferimento della vittima e le conseguenze per il proprietario dell’animale possono essere di natura amministrativa, civile e addirittura penale.

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1. RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO DEL CANE

L’ articolo 2052 c.c. statuisce che il proprietario di un animale, o chi se ne serve, è responsabile per i danni provocati dall’animale stesso, a meno che non venga provato il caso fortuito. La responsabilità civile prevista nel suddetto articolo si fonda sulla relazione che intercorre tra il soggetto e l’animale, il cui unico limite è quindi rappresentato dal caso fortuito . La prova di quest’ultimo potrà anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato purchè avente un carattere di imprevedibilità e eccezionalità (Sent. n. 10402/2016 Cass. Civ.), questa chiara attribuzione di responsabilità viene definita di natura oggettiva.

Pertanto, il proprietario o possessore di un cane è anche responsabile dei comportamenti dello stesso e delle eventuali lesioni che esso potrebbe provocare ad altre persone. Secondo la giurisprudenza corrente se un soggetto viene morso da un cane o altro animale , il proprietario ne sarà responsabile una volta dimostrato il nesso causale tra aggressione dell’animale e lesione subita. Si tratta di una vera e propria presunzione di responsabilità che potrebbe essere superata soltanto nel caso in cui venga dimostrato che il fatto lesivo è dipeso da circostanze fortuite.

La responsabilità, che può derivare dal caso in esame, può essere oltre che civile anche penale, infatti il proprietario o detentore di un cane al momento del verificarsi dell’aggressione potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di “Lesioni personali colpose” di cui all’articolo 590 c.p., nel caso in cui la vittima riporti una lesione personale e siano ravvisabili nell’accaduto i profili della colpa nella custodia o nella vigilanza dell’animale.

Il reato di cui sopra è perseguibile a querela di parte, perciò affinché l’autorità giudiziaria possa attivarsi è essenziale un input da parte della persona offesa attraverso la presentazione di una querela entro il termine di tre mesi dal verificarsi del fatto che costituisce reato.

2. RISARCIMENTO DEL DANNO, IN COSA CONSISTE

La vittima del morso di un cane ha diritto al risarcimento del danno sofferto, i danni risarcibili possono essere di natura patrimoniale e non. Il danno patrimoniale è quello previsto dall’art. 1223 c.c. che comprende:

  • Danno emergente, consiste nelle perdite economiche e delle spese sostenute (nel caso in oggetto può trattarsi ad esempio di vestiti o spese mediche);
  • Danno da lucro cessante, consegue alla perdita del guadagno derivante dalla convalescenza per le ferite inferte.

Il danno patrimoniale, ovvero il danno all’integrità psicofisica subito dalla vittima del morso può comprendere:

  • Danno biologico, inteso come lesione del bene salute;
  • Danno estetico, inteso come compromissione dell’aspetto fisico;
  • Danno psicologico, inteso come turbamento o peggioramento della personalità;
  • Danno morale, inteso come turbamento d’animo a seguito della sofferenza patita.

L’azione risarcitoria in sede civile è soggetta al termine di prescrizione di 5 anni dalla data del verificarsi dell’evento dannoso. Affinché si possa procedere con la suddetta azione, è fondamentale che la vittima del morso del cane si rechi al pronto soccorso al fine di accertare le lesioni e ricevere una prognosi, la vittima potrà procedere in due modi:

  • Presentando una querela penale ai carabinieri, alla polizia o direttamente alla procura della repubblica;
  • Intentando una causa civile per ottenere il risarcimento del danno.

Nel caso in cui la vittima decida di agire penalmente, l’azione civile resterà sospesa fino alla conclusione del giudizio penale, inoltre la vittima che agisce penalmente è tenuta a costituirsi parte civile nel processo, altrimenti non potrà sperare nel risarcimento. Per ciò che concerne l’azione civile per il risarcimento del danno sofferto, se non c’è accordo tra le parti in merito all’ammontare dello stesso, la vittima dovrà chiedere al giudice di condannare il proprietario dell’animale a risarcire economicamente sia i danni fisici che quelli morali.

In seguito a quanto sopra il tribunale nominerà un CTU con competenze in medicina legale, nella perizia quest’ultimo valuterà se la vittima ha riportato:

  • una inabilità temporanea, ossia i giorni di malattia che hanno costretto la vittima a restare a casa, incapace di svolgere le attività quotidiane;
  • una inabilità permanente, ossia eventuali postumi che si prolungheranno per l’intera vita del soggetto leso.

Pertanto, l’ammontare del risarcimento sarà diverso a seconda della gravità delle lesioni subite. Nel caso in cui la vittima abbia riportato lesioni lievi e guaribili in pochi giorni il risarcimento sarà più che altro di natura simbolica, la somma sarà invece più ingente nel caso di postumi invalidanti o traumi emotivi.

Come si è già in precedenza precisato il proprietario o detentore del cane potrebbe essere responsabile anche penalmente, infatti egli potrebbe rispondere del reato di “Lesioni Personali” di cui all’articolo 590 c.p. nel caso in cui la vittima dell’aggressione riporti una lesione personale e siano ravvisabili i profili della colpa nella custodia o nella vigilanza dell’animale. Il padrone del cane, che risponde del reato di lesioni colpose per danni fisici arrecati ad altri dal suo animale potrà essere punito con la reclusione fino a tre mesi e con una multa di massimo 390 euro.

La richiesta di risarcimento danni nel caso di morso di un cane è sempre possibile, sia nel caso in cui il cane abbia un microchip, quindi ci sia ufficialmente un proprietario, sia nel caso in cui si tratti di un cane randagio, in questa seconda circostanza la richiesta di risarcimento dovrà essere fatta al comune del luogo in cui si è verificata l’aggressione.

Leonilde Di Tella

Fonti normative

Articolo 2052 Codice civile

Sentenza n. 10402/2016 Cassazione Civile

Articolo 1223 Codice Civile

Articolo 590 Codice Penale

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