Come richiedere il risarcimento danni da sinistro stradale
Il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Vediamo come questa regola generale si applica ai singoli casi.
- Risarcimento danni da sinistro stradale
- Risarcimento danni a cose
- Risarcimento danni fisici
- Pedone investito da auto su strisce pedonali
- Pedone investito da auto fuori da strisce pedonali
- Fonti normative
1. Risarcimento danni da sinistro stradale
Nella pratica, possono capitare diverse situazioni in cui è possibile chiedere il risarcimento danni da sinistro stradale. Vediamo quali sono.
- Nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a causare il danno subìto da entrambi i veicoli. Quindi, si presume che la responsabilità vada attribuita a entrambi i conducenti nella misura del 50%. Di conseguenza, per liberarsi da responsabilità e poter chiedere il risarcimento, il conducente di un veicolo dovrà necessariamente provare che la responsabilità è tutta dell’altro conducente o comunque è in gran parte di questi. La stessa disciplina si applica anche quando uno dei due veicoli é una bicicletta.
- In tutti gli altri casi, per andare esenti dall’obbligo di risarcimento, si dovrà riuscire a provare che l’incidente si é verificato per un fatto attribuibile al danneggiato oppure a causa di un evento imprevedibile ed inevitabile. Ad esempio, nel caso in cui un automobilista investa un pedone, per liberarsi dalla responsabilità dovrà provare che l’investimento é stato dovuto a fatto del pedone (es. il pedone ha attraversato all’improvviso la strada quando il veicolo era a pochi metri).
Per quanto riguarda il risarcimento, abbiamo due discipline differenti a seconda che si tratti di danni a sole cose o di danni riguardanti anche persone.
1.1 Risarcimento danni a cose
Per ottenere il risarcimento danni per sole cose, il danneggiato dovrà indicare immediatamente i soggetti che hanno assistito all’incidente per chiamarli eventualmente a testimoniare in un eventuale e successivo processo.
1.2 Risarcimento danni fisici
Per ottenere il risarcimento dei danni fisici prodotti come conseguenza del sinistro, è necessario sottoporsi ad esami clinici che dimostrino i danni effettivamente patiti. L’eccezione a questa regola generale si ha nel caso di danni visibili ad occhio nudo (es. le cicatrici)
1.2.1 Pedone investito da auto su strisce pedonali
Al di là della gravità dell’incidente, in ogni caso in cui un pedone venga investito mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali, la responsabilità del conducente del veicolo si presume sempre. Quindi il conducente sarà tenuto al risarcimento, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Tuttavia, ci potrebbe essere un concorso di colpa nel caso in cui si provi che il pedone, pur attraversando la strada sulle strisce pedonali, lo ha fatto nel momento in cui il semaforo a lui rivolto era rosso.
1.2.2 Pedone investito da auto fuori da strisce pedonali
Nel caso invece di pedone investito fuori dalle strisce pedonali, si presume un concorso di colpa tra conducente del veicolo e pedone stesso. Questo perché entrambi hanno degli obblighi da rispettare.
Il conducente di un veicolo deve rallentare e nel caso fermarsi per dare la precedenza ai pedoni che abbiano già iniziato ad attraversare la strada e, in ogni caso, deve cercare di prevedere tutte le situazioni di probabile pericolo per gli utenti della strada.
Il pedone, da parte sua, ne ha di ulteriori quando circola per strada: ad esempio quando un pedone si trova ad attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali, deve sempre e comunque dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono.
Quindi un eventuale suo comportamento negligente o imprudente può essere la causa, in concorso con il conducente del veicolo, dell’investimento e perciò determinare una differente valutazione del risarcimento. Esistono vari casi di concorso di colpa nell’investimento di un pedone, ma i principali sono:
- L’attraversamento è stato fatto senza dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano
- L’attraversamento è stato fatto in un punto pericoloso, vietato o comunque sconsigliabile.
Fonti normative
Art. 2054 c.c.
Legge 124 del 04.08.2017
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