Risarcimento per danni morali: quando può essere richiesto?

È possibile la liquidazione del danno morale purché la sofferenza patita sia grave e specificamente provata.

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1. Quali sono i danni morali?

Capita spesso, indipendentemente dalla materia e dal valore di una controversia, sentir invocare tutela anche per il risarcimento dei danni morali. Accade ancor più di frequente, che la domanda tesa ad ottenere il risarcimento di tale voce di danno venga rigettata. Ma quali sono i danni morali? E a quali condizioni vengono risarciti? Ebbene, una prima sommaria risposta a tali quesiti, può essere fornita affermando che, i danni morali si identificano con la lesione di diritti inviolabili della persona (onore, reputazione, libertà religiosa, rapporti parentali, ecc.) la quale genera uno stato di sofferenza interiore patita da un individuo, per effetto di una condotta illecita altrui. Per cui, è bene chiarire sin dal principio, che solo in presenza di condotte costituenti reato può essere chiesto il risarcimento anche dei danni morali; e sempre purché si tratti di fattispecie espressamente tutelate dalla legge o di lesioni di diritti individuali tutelati costituzionalmente.

2. La liquidazione del danno non patrimoniale morale

Fatta questa premessa, è da dire però che sono oramai diversi anni che la giurisprudenza al fine di evitare che la stessa offesa venisse risarcita più volte, sol perché diversamente indicata (es. danno morale, danno esistenziale, danno relazionale ecc…), ha ricompreso in un’unica grande categoria di danno, c.d. danno non patrimoniale tutte quelle forme di lesioni inquadrabili come danno alla persona, e quindi:

  • Danno biologico: ovvero il danno alla salute, suscettibile di accertamento medico – legale;
  • Danno morale: ovvero le sofferenze morali patite in seguito ad un illecito altrui;
  • Danno esistenziale: attinente alle difficoltà relazionali patite in seguito all’evento.

Pertanto, il Giudice, nel liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale, deve tener conto di tutte le possibili implicazioni dell’illecito evitando frammentazioni che possano elevare l’entità del risarcimento. Attualmente, infatti, si tende a ricomprendere in un’unica voce di danno non patrimoniale – ovvero il danno biologico – anche il danno morale ed esistenziale.

3. La liquidazione autonoma del danno morale: caso pratico

Ciò comunque, non vuol dire che il danno morale non possa essere risarcito in via autonoma.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ad un sinistro stradale dal quale conseguano lesioni personali quantificate dal CTU con 2 – 3 punti di danno: in questo caso il danno morale è in re ipsa, ovvero compreso nell’entità del risarcimento. A prima vista parrebbe, dunque, che in caso di lesioni micropermanenti sia preclusa al danneggiato la possibilità di richiedere la liquidazione del danno morale. In realtà è opportuna una specificazione: è indirizzo ormai costante in giurisprudenza quello secondo il quale il danno morale necessita di un accertamento separato ed ulteriore. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall’art. 139 del codice delle assicurazioni private. Sarà però onere del danneggiato allora allegare tutte le circostanze utili a provare l’esistenza di un nesso di causalità tra evento dannoso e sofferenza patita, eventualmente anche mediante presunzioni.

Tanto, in quanto, l’ordinamento ammette la liquidazione autonoma di tale danno, solo se l’afflizione è grave e la richiesta non sia generica ma specificamente provata, al fine di consentire al giudice di assegnare un valore economico al grado di sofferenza interiore.

Infine, circa la modalità di calcolo del danno morale, questa avviene in via indiretta semplicemente aumentando, in base alle caratteristiche del caso concreto, il valore economico di tutto il danno non patrimoniale.

Emanuele Giordano

Fonti normative

Cass., S.U., 26975/2008; Cass., S.U., 26974/2008; Cass., S.U., 26973/2008; Cass., S.U.,

26972/2008

Cass. Civ. sent. n. 29191/2008; Cass. sez. III civ., sent. 28 ottobre 2015 – 13 gennaio 2016 n. 339

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