Cosa si intende per Responsabilità Civile
Cosa si intende per Responsabilità Civile e quali sono i danni risarcibili? Scopriamolo insieme.
p>Si sente spesso parlare di responsabilità civile, anche in ambito assicurativo e per questo possiamo innanzitutto chiarire cosa si intende con questa espressione nel linguaggio giuridico.
La responsabilità civile può sorgere infatti in due casi:
- in caso di sottoscrizione di un contratto (responsabilità contrattuale), laddove si verifichi un inadempimento e lo stesso provochi l’insorgenza di danni in capo all’altro contraente;
- in caso di fatto illecito (responsabilità extracontrattuale), da intendersi quest’ultimo come illecito civile – e non penale –, ossia come fatto contrario alle regole di comportamento, avvenuto al di fuori di qualsiasi operazione contrattuale e non avente i connotati del reato.
1. Responsabilità civile e assicurazione
Come anticipato, anche in ambito assicurativo si parla spesso della responsabilità in esame e ciò in quanto esiste un’apposita assicurazione per la responsabilità civile, capace di tutelare il soggetto assicurato.
Tale polizza è disciplinata in generale dal codice civile (art. 1917 c.c.), il quale sancisce che oggetto della stessa sia la tutela dell’assicurato nel caso in cui quest’ultimo sia responsabile di danni provocati a terzi in conseguenza di fatti commessi durante il tempo dell’assicurazione.
Giova innanzi tutto chiedersi a quale responsabilità faccia riferimento il legislatore, visto che in premessa abbiamo distinto tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ma può affermarsi che ciò dipende dal contenuto del singolo contratto, quindi in via generale il codice civile si riferisce ad entrambe le categorie di responsabilità. Spetterà poi all’assicurato scegliere il prodotto più consono rispetto alle proprie esigenze.
La sola esclusione, espressamente prevista dal codice civile, fa riferimento ai fatti dolosi: l’assicurazione di cui si discute, infatti, non tutela l’assicurato nel caso in cui i danni che questi abbia provocato derivino da fatti dolosi. Per fatti dolosi si intendono quelli che il soggetto abbia preveduto e voluto, quindi commessi con l’intenzione; è naturale che tali fatti non possano essere inclusi in una polizza assicurativa, in quanto l’assicurato potrebbe approfittarne e ritenere di agire impunemente in qualsiasi occasione. In queste polizze sono dunque inclusi i soli fatti commessi con colpa, ossia dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, quindi non commessi con intenzione.
Ora vediamo meglio qual è l’oggetto di questa assicurazione, quindi a chi è destinata la copertura assicurativa.
E’ infatti importante ricordare che l’assicurazione di cui si discute è un’assicurazione per danni a terzi, vale a dire che essa non indennizza l’assicurato per un danno che egli ha subìto, ma indennizza il terzo per un danno che gli sia stato cagionato dall’assicurato stesso. Parti del contratto di assicurazione sono dunque la compagnia assicurativa e l’assicurato, ma l’indennizzo è destinato ad un terzo, che quindi non è parte del contratto assicurativo, ma che è stato danneggiato dall’assicurato. Chiarendo meglio con un esempio: Tizio (assicurato) stipula un’assicurazione responsabilità civile con la compagnia assicurativa Alfa; in seguito provoca un danno a Caio (soggetto terzo) e la compagnia assicurativa Alfa corrisponderà a Caio un indennizzo per il danno subìto, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa sottoscritta da Tizio.
Bisogna inoltre sottolineare che per soggetti terzi devono intendersi tutti coloro che non abbiano legami familiari ristretti con il danneggiante o assicurato: ciò significa che non possono considerarsi soggetti terzi ad esempio il coniuge, i figli, i conviventi, i genitori o comunque tutti coloro che convivano con il soggetto assicurato.
Da ultimo, ecco cosa prevede ancora il codice civile per questa assicurazione:
- se l’assicurato lo richiede, l’assicuratore può pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennizzo;
- se il terzo promuove un’azione in giudizio nei confronti del danneggiante assicurato, quest’ultimo può chiamare in giudizio l’assicuratore;
- una particolare ripartizione delle spese che dovrebbe sostenere l’assicurato nell’eventuale giudizio promosso dal terzo, stabilendo che tali spese sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Inoltre, nel caso in cui l’assicurato debba corrispondere al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Al di là della generale disciplina contenuta nel codice civile, bisogna poi fare riferimento alle varie leggi speciali che si occupano di particolari tipologie assicurative, come la responsabilità civile auto, un tempo disciplinata dalla l. 990/1969 in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da veicoli e natanti, ed ora sostituita dal codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005).
Altra tipologia di assicurazione che vale la pena citare è quella relativa alla responsabilità civile professionale, la quale è divenuta obbligatoria per i professionisti a far data dal 2012 (D.P.R. 137/2012), consentendo agli stessi di tutelarsi rispetto ai danni cagionati ai propri clienti o ad altri soggetti terzi, ad esempio per errori o negligenze commessi nello svolgimento della propria attività professionale.
2. Quali sono i danni risarcibili?
L’assicurazione per danni a terzi consente di indennizzare al terzo i danni che questi abbia subito in conseguenza della condotta del soggetto assicurato, ma occorre specificare quali sono le voci di danno risarcibili.
Innanzi tutto l’assicurazione in esame può coprire – a seconda sempre del contenuto della singola polizza stipulata – sia i danni alle persone sia i danni alle cose.
Bisogna poi distinguere due voci fondamentali:
- il danno patrimoniale, il quale consiste nelle conseguenze prettamente economiche che siano state patite dal terzo danneggiato nei termini di danno emergente (perdita immediata, rappresentata ad esempio dalle spese di cui si è fatto carico il danneggiato) e lucro cessante (spesso definito come le “occasioni perse”, ossia le perdite future del danneggiato, i mancati guadagni che egli subirà in futuro proprio in conseguenza del fatto illecito);
- il danno non patrimoniale, ossia tutte le conseguenze negative subite dal danneggiato e che tocchino la sua sfera personale, quindi la sua psiche e le sue sofferenze psicologiche, quindi conseguenze che non riguardano il patrimonio del soggetto, ma i suoi aspetti personali (la sua vita di relazione, la sua salute, ecc.). Si tratta di una voce di danno molto complessa e da sempre sottoposta al vaglio della giurisprudenza, in quanto, come facile comprendere, essa può includere differenti tipologie di danno, rischiando anche di ricomprendere danni che molto spesso sono futili e che possono essere certamente tollerati dall’uomo medio senza particolari conseguenze.
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