Quando si può ricorrere contro il ritiro della patente? Come fare?
Il ritiro della patente, costituisce una sanzione accessoria a sanzioni amministrative pecuniarie. Detta sanzione, è comminata qualora il conducente guidi con patente la cui validità sia scaduta o nel caso di patente straniera rilasciata da uno Stato estero extracomunitario non convertita. Il ricorso avverso detta sanzione, può essere presentato al Prefetto nel termine di 60 giorni dall’avvenuta contestazione, o al Giudice di pace entro 30 giorni.
1. In quali casi avviene il ritiro della patente di guida?
Il codice della strada, prevede diverse ipotesi di sanzioni accessorie, previste in aggiunta alle sanzioni amministrative che è bene tenere distinte.
1.1 Revoca della patente per perdita dei requisiti
Nel caso in cui un soggetto perda i requisiti fisici, psichici o tecnici necessari alla guida, il suo titolo abilitativo ad essa sarà revocato con un provvedimento emanato dal competente ufficio della motorizzazione. I casi in cui può essere disposta sono:
a) perdita dei requisiti fisici e psichici previsti dall’art. 119 CdS, dunque, non sarà abilitato alla guida e sarà, conseguentemente, assoggettato alla revoca della patente “chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore” in misura permanente;
b) inidoneità alla guida in seguito alla revisione della patente, per esempio, in sede di rinnovo;
c) sostituzione della patente di guida italiana con altra rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea.
1.2 Revoca della patente per motivi di condotta
Qualora siano perpetrate violazioni particolarmente gravi del codice della strada, ad esempio:
a) se il conducente circoli durante il periodo di sospensione della patente;
b) se il conducente percorra contromano autostrade o strade extraurbane;
c) se il conducente guidi in stato di ebbrezza da alcool o sostanze stupefacenti un autobus, un autocarro ;o altro veicolo avente massa complessiva superiore alle 3,5 t, ovvero un complesso di veicoli (qualsiasi veicolo trainante un rimorchio, una barca o simili è considerato complesso di veicoli);
d) se il conducente sia recidivo nel superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità;
e) se il conducente sia recidivo per la guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 1,5 g/l o superiore) o di sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
1.3 Sospensione della patente
Questa sanzione accessoria può essere disposta in diversi casi previsti dal codice della strada:
a) per superamento del limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h;
b) per lesioni personali colpose in seguito a incidente stradale;
c) per guida sotto l’influenza di alcol o sostanze stupefacenti;
1.4 Ritiro della patente
Come già preannunciato in premessa, è previsto quando si guidi in possesso di una patente scaduta o di una patente rilasciata da uno Stato extracomunitario non convertita.
2. A chi bisogna rivolgersi per ottenere la restituzione della patente?
Per ottenerne la restituzione, il conducente può, nella prima ipotesi, esibire all’Ufficio patenti un valido certificato medico attestante l’idoneità alla guida, mentre, nella seconda ipotesi, convertire la patente, oppure, qualora non sia possibile, conseguire la patente italiana sostenendo i relativi esami.
Infine, è opportuno ricordare come avverso tutte le sanzioni accessorie elencate, è sempre possibile ricorrere al prefetto ai sensi dell’art. 203 CdS, o, in alternativa al Giudice di pace ai sensi dell’art. 205 CdS.
Fonti normative
Codice della Strada: artt. 194 ss.
Avv. Benedetta Taglioli Bertuzzi
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