Quando decade la residenza?

Ci sono casi in cui il Comune può cancellare il cittadino dall’iscrizione anagrafica. Quando succede, come avviene e quali sono le conseguenze?

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1. Cosa si intende per residenza?

Prima di verificare quando il Comune può cancellare il cittadino dalle iscrizioni anagrafiche, è opportuno, innanzitutto, definire cosa si intende per residenza.

La residenza di una persona, alla luce di quanto previsto dall’articolo 43, comma 2, del codice civile e dell’art. 3 del DPR n. 223 del 1989 (Regolamento anagrafico), è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo. Per costante giurisprudenza il concetto di abitualità si caratterizza di un elemento oggettivo, ovvero la stabilità nella dimora, e di un elemento soggettivo consistente nell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.

La residenza si distingue, quindi, sia dal domicilio sia dalla dimora. Infatti:

  • il domicilio è il luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari od interessi. Si pensi ad esempio al luogo in cui il soggetto esercita la propria attività professionale;
  • la dimora è il luogo in cui il soggetto attualmente soggiorna, che a differenza della residenza manca del carattere dell’abitualità. Si pensi alla casa in cui si trascorrono le vacanze estive.

Il concetto di abitualità che contraddistingue la residenza fa sì che essa non venga meno a causa di assenze prolungate, sia esse volontarie (necessità lavorative) o forzate (carcerazione).

La residenza viene fissata attraverso l’iscrizione presso l’anagrafe del Comune in cui il soggetto decide di dimorare abitualmente.

L’iscrizione nell’anagrafe, ai sensi dell’art. 7 DPR 223/1989, viene effettuata:

  • per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
  • per esistenza giudizialmente dichiarata;
  • per trasferimento di residenza dall'estero.

 

2. Cancellazione della residenza

L’art. 11 del DPR 223/1989 stabilisce i casi in cui il Comune può procedere alla cancellazione dall’iscrizione anagrafica che sono:

  • morte;
  • trasferimento in altro comune o all’estero;
  • irreperibilità.

 

2.1 Cancellazione per morte

Nell’ipotesi di morte, la cancellazione dall’anagrafe avviene d’ufficio, con la dichiarazione di decesso presentata dal medico o dall’ospedale al Comune.

2.2 Cancellazione per trasferimento in altro comune o all’estero

Nell’ipotesi di trasferimento in un altro Comune, il soggetto interessato deve comunicare a quest’ultimo la propria residenza. Trascorsi due giorni il precedente Comune provvederà alla cancellazione dell’interessato dalla propria anagrafe.

Diversamente, in caso di trasferimento all’estero, il cittadino deve presentare richiesta di iscrizione all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) presso il Consolato italiano competente per territorio che provvederà a comunicare al Comune italiano di residenza l’avvenuto trasferimento. La cancellazione dall’anagrafe e l’iscrizione all’AIRE avverrà nei due giorni successivi dal ricevimento della comunicazione dal consolato.

2.3 Cancellazione per irreperibilità

La cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità avviene all’esito di un procedimento che può essere avviato in due casi:

  • irreperibilità al censimento
  • irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti.

 

3. Procedimento di cancellazione per irreperibilità

Il procedimento più complesso di cancellazione dai registri anagrafici è quello per irreperibilità, previsto dall’art. 11 lettera c del DPR 223/1989. La cancellazione avviene quando, a seguito di accertamenti, ripetuti ed intervallati nel tempo, la persona interessata risulti irreperibile ovvero non più dimorante abitualmente all’indirizzo di iscrizione anagrafica, né in un altro Comune, né risulti iscritto all’AIRE.

L’impulso al procedimento può avvenire d’ufficio, come nei casi di censimento, o dietro segnalazione da parte di un ente pubblico, di un soggetto esercente una funzione pubblica (es compagnia del gas o della luce) o di un privato cittadino.

L’avvio del procedimento deve essere comunicato al soggetto interessato attraverso notifica di raccomandata A/R all’indirizzo di iscrizione anagrafica.

Le verifiche, volte ad accertare l’effettiva irreperibilità del soggetto, si protraggono, solitamente, per un anno. Se al termine degli atti di accertamento il soggetto non venga trovato, allora si considererà raggiunta la prova dell’irreperibilità.

Dunque, una volta ottenuta la prova dell’irreperibilità, l’Ufficiale dell’anagrafe procederà a concludere il procedimento adottando il provvedimento di cancellazione del soggetto interessato dall’iscrizione anagrafica, che dovrà essere notificato allo stesso.

4. Conseguenze della cancellazione ed eventuale ripristino

La cancellazione della residenza porta con sé determinate conseguenze che sono:

  • la perdita del diritto al voto;
  • l’impossibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche, carte di identità e di altri documenti;
  • la cancellazione dall’assistenza sanitaria.

Al fine di non incorrere in queste conseguenze, il soggetto interessato potrà ripristinare l’iscrizione anagrafica.

Il ripristino potrà avvenire o attraverso la reiscrizione, della propria residenza, nei registri anagrafici o attraverso il ricorso al Prefetto. Mentre con la reiscrizione la residenza sarebbe da considerarsi interrotta dal momento della cancellazione fino al momento della reiscrizione della stessa, diversamente, qualora il ricorso al Prefetto sortisca esito positivo, la residenza sarebbe ripristinata con annullamento del provvedimento di cancellazione.

Fonti normative

DPR n. 223 del 1989 (Regolamento anagrafico)

Cassazione sentenza n. 25726 del 2011

Circolare Istat n. 70/1989

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Avvocato Alessia Maria Serena Caldoro

Alessia Maria Serena Caldoro