Quali sono le conseguenze della nullità di un contratto?
Quali sono i casi in cui un contratto è nullo, quali effetti si verificano e quando si ha diritto ad un risarcimento? Scopriamolo insieme.
1. Effetti della nullità di un contratto
La nullità di un contratto, che si ha nei casi che vedremo nel paragrafo successivo, rende il contratto privo di validità sin dal momento della sua stipula.
In base alla legge, infatti, il contratto nullo è destinato a non produrre alcun effetto ed è come se non fosse mai esistito.
Ovviamente, però, a tale regola vi sono eccezioni, perché, nella pratica, l'applicazione rigida di tale regola produrrebbe situazioni ingiuste. Può infatti accadere che la nullità del negozio non sia subito evidente, che quindi vengano eseguite attività materiali e/o giuridiche in base al contratto nullo ed accade spesso che siano compiute attività giuridiche e materiali in base al negozio affetto da nullità.
In questo caso, se sono state eseguite prestazioni, si potrà pretendere la restituzione con l'azione di ripetizione di indebito prevista dall'art. 2033 c.c., mentre non sarà possibile chiedere l'esecuzione del contratto nullo.
È molto importante sottolineare che, in base all'art. 1338 c.c., ci possa essere responsabilità precontrattuale e dunque la parte che subisce un danno può pretenderne il risarcimento, quando "la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto".
Si noti inoltre che le parti sono in ogni caso tenute a rispettare gli adempimenti fiscali, anche in caso di contratto nullo.
Gli altri effetti della nullità di un contratto possono essere così brevemente riassunti:
- sanatoria del contratto nullo: in base all'art. 1423 c.c., il contratto nullo non può essere convalidato, a meno che la legge non disponga in modo diverso, pertanto la sanatoria (o convalida) del contratto nullo rappresenta un caso eccezionale ed avviene solo in alcune situazioni previste nel Codice civile negli artt. 590 (conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle) e 799 (conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle), nonché per esempio in un contratto di lavoro, dove le clausole nulle vengono sostituite con quelle previste dalla legge;
- conversione del contratto nullo: secondo quando disposto dall'art. 1424 c.c., il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti, sia di sostanza che di forma, previsti dalla legge, nel caso in cui sia possibile ritenere che le parti avrebbero voluto concludere tale contratto, se avessero conosciuto le cause di nullità. A titolo di esempio, un contratto nullo di comodato su un appartamento potrebbe convertirsi in una locazione valida, qualora ne ricorrano ovviamente tutti gli elementi di sostanza e di forma che prescrive la legge per il contratto di locazione;
- pubblicità sanante del contratto nullo: nel caso di contratti che hanno per oggetto immobili, la pubblicità prevista dagli artt. 2690 e 2652 n. 6 c.c., che prevedono in sostanza la disciplina della trascrizione nei pubblici registri immobiliari, è considerata sanante, nonostante la nullità del contratto, nel caso in cui il nuovo acquisto, effettuato dall'acquirente in buona fede, sia effettuato quando sono già trascorsi cinque anni dalla trascrizione del contratto nullo (e ovviamente se l'azione di nullità è trascritta dopo il nuovo acquisto). In tal caso, infatti, il contratto "originario" resta nullo, ma non è opponibile (e dunque produce valido effetto) nei confronti dei terzi in buona fede.
2. Casi in cui un contratto è nullo
In base all'art. 1418 c.c., il contratto è nullo nei seguenti casi principali:
- quando è contrario a norme imperative;
- quando manca uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c. (accordo tra le parti, causa, oggetto, forma, quando richiesta come elemento essenziale per la validità, come ad esempio un atto scritto e pubblico nel caso di compravendita di un immobile);
- quando la causa del contratto, i motivi o una condizione risultano illeciti (artt. 1343, 1345 e 1354 c.c.);
- quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.);
- in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.
3. Chi e come si può far valere la nullità del contratto
L'azione di nullità può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse ed è imprescrittibile (art. 1422 c.c.): ciò significa che può essere fatta valere sempre e da chiunque ed è rilevabile dal Giudice anche d'ufficio, cioè senza che ne faccia richiesta la parte (art. 1421 c.c.).
Si rinvia peraltro a quanto illustrato nel primo paragrafo con riguardo ai casi di sanatoria, conversione e pubblicità sanante.
Fonti normative
- Codice civile: artt. 1325 e ss.
- Codice civile: artt. 1418, 1421, 1422, 1424
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