Mandatario: obblighi derivanti dal mandato

Con il contratto di mandato una parte, che prende il nome di mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra parte, che prende il nome di mandante.

obblighi mandatario

Hai bisogno di un avvocato civilista? Tramite il servizio di AvvocatoFlash, attivo in tutta Italia, potrai trovare un buon avvocato civilista in breve tempo.

Il Contratto di mandato, disciplinato dagli artt. 1703 e ss. del Codice Civile, è quella particolare fattispecie contrattuale in cui un soggetto (mandatario) assume l’obbligo di curare e stipulare contratti in relazione ad uno o più affari determinati di interesse di un altro soggetto (mandante) a fronte o meno di un corrispettivo.

Il contratto di mandato può essere con rappresentanza e senza rappresentanza e quindi, nel primo caso, il mandatario agirà per nome e per conto del mandante nella gestione dell’affare e pertanto gli effetti dello stesso ricadranno direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo mentre invece, nel secondo caso, il mandatario agirà in nome proprio, anche se per conto del mandante, con la conseguenza che gli effetti dell’affare ricadranno nella sfera giuridica del mandatario.

Dalla stipula del contratto di mandato discendono molte responsabilità in capo al mandatario. Esso dovrà operare diligentemente ed in osservanza dell’obbligo di curare un affare altrui e soprattutto, nel caso del mandato senza rappresentanza, dovrà sottostare all’obbligo di rimissione degli effetti dell’affare al mandante.

Quest’ultimo avrà a sua volta degli obblighi cui sottostare ma, essendo il soggetto nel cui interesse il mandatario agisce, avrà anche un insieme di poteri di monitoraggio e controllo sull’operato dello incaricato.

Nel presente breve elaborato verrà rivolta una particolare attenzione agli obblighi del mandatario ed alla posizione del mandante, con specifica dei relativi obblighi e poteri.

1. Il mandato con rappresentanza e senza rappresentanza.

Come già anticipato il Nostro ordinamento annovera due tipologie di mandato, il mandato con rappresentanza e il mandato senza rappresentanza.

Nel caso del mandato con rappresentanza, disciplinato dall’art. 1704 c.c., l’incarico viene conferito attraverso una procura che legittima il mandatario ad agire nell’interesse del mandante e di spendere il suo nome nei rapporti con terzi soggetti i quali, per effetto della procura, saranno debitamente a conoscenza del fatto che il loro interlocutore non è il soggetto interessato alla conclusione dell’affare, e quindi il mandante, ma un soggetto che agisce per suo conto sulla base di una sua autorizzazione espressa in tal senso, indi per cui è come se interloquissero direttamente con l’interessato e pertanto l’affare concluso in costanza di un mandato con rappresentanza esplicherà i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica del mandante.

Di fondamentale importanza è che il mandatario spenda in maniera chiara ed inequivocabile il nome del mandante affinché i terzi siano perfettamente resi edotti di star stipulando un atto, o comunque intrattenendo rapporti con un soggetto diverso rispetto al diretto interessato nell’affare.

Nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce spendendo il proprio nome e pertanto è ben possibile che i terzi, con cui il mandatario intratterrà rapporti, non siano a conoscenza del fatto che il mandatario stia agendo nell’interesse del mandante. Questo è il motivo per il quale, con riferimento a tale figura di mandato, si parla anche di interposizione reale di persona. La conoscenza o meno da parte dei terzi dell’esistenza del contratto di mandato senza rappresentanza è ininfluente ed infatti l’art. 1705 c.c. prevede che: “Il mandatario che agisce in proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato”.

Una volta compiuto l’atto il mandatario avrà l’ulteriore onere di trasferire i suoi effetti dalla propria sfera giuridica a quella del mandante, rendendo pertanto necessario un ulteriore atto.

Elementi comuni alle due fattispecie di contratto di mandato sono anzitutto il fatto che possano essere a carattere oneroso ovvero a titolo gratuito ed inoltre il fatto che rientrano tra le fattispecie contrattuali ad intuitus personae, determinate tipologie contrattuali in cui l’identità dei contraenti svolge un ruolo di fondamentale importanza tale per cui il contratto stesso non è cedibile o quantomeno lo è solo entro certi limiti.

Si pensi ad esempio al contratto d’opera intellettuale stipulato con il proprio consulente, è ovvio che il cliente ha inteso sottoscrivere quel contratto in ragione anche della fiducia che ripone nel professionista scelto e quindi delle sue caratteristiche personali oltre che delle sue capacità professionali.

A seconda poi della prestazione oggetto del contratto di mandato esso sarà configurabile come contratto a prestazione istantanea o di durata.

2. Obblighi del mandatario.

Una volta chiariti i caratteri fondamentali e le differenze intercorrenti tra le due fattispecie contrattuali in parola si ritiene opportuno in questa sede soffermarsi su quelli che sono gli obblighi discendenti in capo al mandatario in seguito alla stipula di un contratto di mandato.

È ben chiaro che il mandatario sia il soggetto che, dietro corrispettivo o meno, si fa carico della cura e della conduzione di un affare altrui. Obbligo principale del mandatario è dunque, anzitutto, quello di portare a termine l’incarico che gli è stato affidato.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 1710 c.c. il mandatario è soggetto all’obbligo di utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia nella conduzione dell’incarico essendo infatti la cura di un interesse altrui elemento fondamentale del contratto in parola con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il mandante avrà sicuramente diritto di esercitare il recesso per giusta causa ovvero revocare l’incarico.

Il mandatario, una volta portato a termine l’incarico, dovrà restituire quanto ricevuto dal mandante per l’esecuzione dello stesso e, ovviamente, rimettere gli effetti dell’atto posto in essere nella sua sfera giuridica nel caso di mandato senza rappresentanza.

A tal proposito sarà interessante soffermarsi sulle particolari responsabilità e sugli effetti che l’inadempimento del mandatario può generare nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto la riscossione di danaro per conto del mandante. L’Art.1714 c.c. prevede infatti che il mandatario, nel caso in cui abbia riscosso somme di denaro per conto del mandante ed abbia poi mancato o tardato la consegna a suo favore di quanto riscosso, debba corrispondere al mandante anche gli interessi legali maturati dal giorno in cui era stata prevista la loro restituzione ovvero il loro impiego per un'altra finalità.

Il mandatario sarà inoltre tenuto ad osservare il cd. Obbligo di comunicazione, vale a dire quello in virtù del quale dovrà tenere costantemente aggiornato il mandante su tutti gli accadimenti che possano avere una ricaduta sulla buona riuscita dell’incarico oggetto del mandato, anche se dovessero condurre alla risoluzione del contratto stesso. Di pari passo con quest’ultima obbligazione va anche quella disciplinata dall’art. 1712 c.c. in virtù della quale il mandatario deve avvertire ed informare tempestivamente il mandante nel momento in cui il mandato è stato eseguito.

L’art. 1713 c.c. sancisce quello che viene invece definito come l’obbligo di rendiconto che vincola il mandatario, oltre a riportare periodicamente al mandante le spese e i ricavi derivanti dallo svolgimento dell’incarico, a consegnare tutta la documentazione relativa al mandato ed alla sua esecuzione.

A tal proposito è possibile che il mandante sollevi il mandatario dall’obbligo di rendicontazione, il che non esclude comunque la sua responsabilità per dolo o colpa grave.

Al mandatario incombe anche l’obbligo di custodia  delle cose che gli vengono consegnate dal mandante, ed ai sensi dell’art. 1715 c.c. le parti possono anche concordare una particolare tipologia di obbligazione del mandatario definita obbligazione dello star del credere,  un’obbligazione che il mandatario può assumere in virtù della quale egli stesso garantirà il mandante, con il proprio patrimonio, riguardo alla solvibilità del terzo contraente e dunque della buona riuscita dell’affare oggetto del mandato.

Essa è una particolare tipologia di obbligazione in cui il mandatario si viene a trovare in una posizione intermedia tra la fattispecie della promessa del fatto del terzo e la fideiussione.

Va da sé che oltre ad essere soggetto a più responsabilità ed esporre anche il proprio patrimonio, l’opportunità per il mandatario di assumersi un’obbligazione del genere risiede nel fatto che avrà diritto ad un maggior compenso in sede di conclusione dell’affare.

Nonostante il mandato possa essere annoverato tra le fattispecie contrattuali ad intuitus personae,  il mandatario ha la possibilità di essere sostituito nella esplicazione delle proprie mansioni, quando viene autorizzato in tal senso dal mandante, o più semplicemente essere assistito da suoi ausiliari quando l’incarico preveda mansioni che abbiano natura meramente “operativa” tale per cui possano essere svolte da un ausiliario del mandatario, ovvero, in conseguenza delle operazioni da porre in essere, il mandatario abbia necessità di essere assistito nella conduzione dell’affare.

L’Art. 1717 c.c. fa riferimento al caso della sostituzione del mandatario dalla quale possono discendere tre ipotesi: 1) il mandante non ha autorizzato espressamente il mandatario ad avvalersi di un sostituto: in tal caso il mandatario è responsabile nei confronti del mandante in relazione all’operato posto in essere dal suo ausiliario; 2) il mandante ha autorizzato il mandatario ad avvalersi del supporto di un terzo soggetto seppur non ben individuato: anche in questo caso il mandatario risponderà dell’azione dello stesso ma solo in ipotesi di colpa; 3) il mandante ha autorizzato il mandatario ad avvalersi del supporto di un soggetto da esso stesso specificamente individuato: unico caso in cui il mandatario è sollevato da ogni responsabilità in merito agli atti posti in essere dal terzo soggetto individuato dal mandante.

Nel caso in cui invece la sostituzione fosse stata espressamente vietata nel corpo del contratto di mandato, allora l’abusiva scelta del mandatario di farsi sostituire potrà essere legittima causa di revoca del mandato.

Occorre infine focalizzare l’attenzione del lettore in merito al fatto che la sostituzione del mandatario non è da assimilare alla fattispecie della cessione del contratto, indi per cui il mandatario, se non è diversamente previsto, rimarrà sempre parte del contratto.

 

2.1 L’eccesso di mandato e la ratifica: differenze tra l’art. 1399 c.c. e l’art. 1711 c.c.

 

Abbiamo più volte detto che il mandato si fonda su una volontà espressa del mandante affinché il mandatario curi un suo affare sulla base anche di specifiche istruzioni impartite e nel rispetto di determinati limiti imposti.

Vi potrà certamente essere il caso in cui il mandatario, per diverse motivazioni, vada oltre i limiti definiti dal mandante, ponendo in essere il cd. Eccesso di mandato.

A tal proposito in molti, erroneamente, fanno riferimento a quanto sancito dall’ordinamento italiano in materia di falsus procurator, dal momento che con tale definizione si fa riferimento al soggetto che abbia agito per nome e per conto di un terzo senza averne i poteri oppure andando oltre i limiti imposti dalla procura fornita a monte da parte del rappresentato.

Quest’ultimo non potrà certo essere considerato responsabile o in qualsiasi modo vincolato rispetto a quanto posto in essere dal falsus procurator ma l’ordinamento, ritenendo possibile che il falsamente rappresentato abbia poi un interesse concreto in relazione all’affare posto in essere in suo nome, prevede un istituto attraverso il quale il rappresentato possa sanare quanto fatto dal falsus procurator attraverso la cd. Ratifica, prevista e disciplinata dall’art. 1399 c.c.

Quest’ultima può essere considerata come una procura ex post con la quale il falsamente rappresentato rende retroattivamente efficace il contratto concluso dal falsus procurator, sanando così l’atto che altrimenti risulterebbe affetto da invalidità.

Con riferimento al mandato, invece, la ratifica disciplinata dall’art. 1711 c.c. non è volta a sanare vizi di invalidità del negozio gestorio, che sarebbe comunque in questo caso valido ed efficace, quanto piuttosto a rendere possibile il trasferimento degli effetti del negozio dal mandatario al mandante.

Inoltre, se nel primo caso la ratifica è rivolta ai terzi contraenti, nel secondo caso essa è rivolta allo stesso mandatario.

A questo punto bisogna interrogarsi circa i casi in cui si possa parlare di eccesso di mandato.

Si è in presenza della fattispecie in parola nel momento in cui il mandatario abbia posto in essere un atto diverso rispetto a quello per cui era stato incaricato, ovvero si ha eccesso di mandato nel caso in cui il mandatario abbia agito nel perseguimento di un interesse diverso rispetto a quello del mandante?

L’orientamento maggioritario ritiene che l’eccesso di mandato si configuri sia in senso oggettivo, e quindi nel momento in cui il mandatario abbia posto in essere un atto diverso rispetto a quello per il quale era stato conferito l’incarico; che soggettivo, e quindi nel caso in cui il mandatario abbia agito nel perseguimento di un interesse diverso rispetto a quello del mandante.

3. Obblighi e poteri del mandante: la revoca del mandato.

Così come la normativa in materia pone una vasta gamma di obblighi in capo al mandatario, anche il mandante avrà, seppure in maniera più marginale, dei vincoli e degli obblighi da rispettare nei confronti del mandatario.

Il mandante è infatti tenuto anzitutto a fornire tutti i mezzi necessari al mandatario per il corretto espletamento della mansione affidatagli e sarà inoltre vincolato a rimborsare le spese che quest’ultimo ha sostenuto per l’esecuzione del mandato. A tal proposito tali spese devono essere opportunamente documentate da parte del mandatario anche in virtù di quanto sopra esposto a proposito dei suoi obblighi di rendicontazione.

Il mandante sarà inoltre tenuto a risarcire il mandatario in relazione ai danni che abbia subito in conseguenza dell’esecuzione del mandato.

Da quanto fin qui esposto è evidente come il mandante possa essere configurato come la “parte forte” del contratto di mandato, essendo infatti soggetto a molti meno oneri nei confronti del mandatario rispetto a quelli che quest’ultimo avrà nei suoi confronti ed avendo a disposizione un insieme di poteri di controllo sull’operato del mandatario corredati anche dalla possibilità di usufruire del potere di revoca del mandato.

La fattispecie della revoca del mandato è disciplinata all’art. 1723 c.c. e costituisce una forma di tutela di cui può disporre il mandante, giustificata dal fatto che l’affare viene condotto principalmente nel suo interesse.

È necessario precisare che nel caso in cui il mandato fosse stato conferito in forma irrevocabile in virtù di una pattuizione espressa in tal senso dalle parti, ovvero nel caso di mandato a titolo oneroso o a tempo determinato, allora la revoca potrà essere esercitata solo per giusta causa senza la quale il mandante sarà tenuto a risarcire il mandatario dei danni subiti dalla stessa.

Nel caso in cui ci si trovi di fronte alla fattispecie del cd. Mandato in rem propriam, vale a dire il mandato che viene conferito nel principale interesse del mandatario, allora la revoca sarà inefficace.

L’Art. 1724 c.c. annovera l’ipotesi della revoca tacita che si considera sussistente nel momento in cui il mandante nomini un altro mandatario con riferimento allo stesso affare.

Gli effetti della revoca tacita si esplicano nel momento in cui il mandatario viene posto a conoscenza della nuova nomina. Particolarmente dibattuta è la modalità in cui tale comunicazione possa esplicare efficacia, vale a dire se debba esserci una comunicazione espressa in merito da parte del mandante o se la semplice nomina di un altro soggetto e la relativa notizia pervenuta al mandatario possa essere effettivamente considerata come revoca tacita.

4. Altre cause di estinzione del mandato.

Oltre alla revoca e alle fattispecie di estinzione “comuni” del rapporto contrattuale (es. risoluzione, nullità, annullabilità etc.) il Codice Civile annovera, agli artt. 1722 e ss., talune fattispecie di estinzione tipiche del contratto di mandato.

Prima causa di estinzione del mandato è ovviamente il compimento da parte del mandatario dell’incarico e della relativa rimessione degli effetti del contratto in capo al mandante (nel caso di mandato senza rappresentanza), ovvero la decorrenza del termine fissato per l’espletamento dell’incarico.

Altro istituto sul quale sarà opportuno soffermarsi è quello della rinunzia del mandatario ex art. 1727 c.c. che altro non è che un recesso che viene esercitato unilateralmente dal mandatario e, nel caso in cui esso venga esperito senza una giusta causa e relativamente ad un mandato a tempo determinato, il mandatario sarà tenuto a risarcire i danni subiti dal mandante, mentre invece nel caso in cui l’incarico fosse stato conferito a tempo indeterminato allora il mandatario sarà tenuto al risarcimento qualora non abbia dato un congruo preavviso. In tal caso, infatti, la rinunzia deve essere esercitata in modo tale che sia data possibilità al mandante di provvedere alla sostituzione del mandatario, a meno che il preavviso non possa essere rispettato per la sussistenza di un grave impedimento.

A queste cause di estinzione si aggiungono poi la più comune estinzione del mandato per morte del mandatario o del mandante.

Anche il fallimento del mandatario viene annoverato, ex art. 78 l.f., tra le cause di estinzione del contratto di mandato che però, in seguito alla riforma del 2008, non opera più in maniera automatica ma segue la disciplina applicabile ex art. 72 l.f.

Ad ogni modo con riferimento a tutti gli atti posti in essere da parte del mandatario, nel periodo antecedente rispetto al momento in cui è venuto a conoscenza dell’estinzione del mandato, essi restano validi ed esplicano effetti sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi ex art. 1729 c.c.

5. Esempio di contratto di mandato

Si riporta di seguito un esempio di struttura minima di un contratto di mandato con e senza rappresentanza:

CONTRATTO DI MANDATO

Con la seguente scrittura privata, a valersi ad ogni effetto di legge, tra:

  • Il Sig. _______________, nato a ____________ Il _________________ C.F. ___________________ e residente in _________________ alla Via ________________________, (MANDANTE);

e

  • Il Sig. ______________________, nato a ____________________ Il _________________ C.F. ___________________ e residente in ___________________ alla Via ____________________, (MANDATARIO);

PREMESSA:

  • (se ritenuto utile esporre brevemente i fatti e gli elementi posti a premessa del conferimento dell’incarico)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Conferimento del mandato

Il sig. ______________, in qualità di MANDANTE, conferisce mandato al Sig._____________ , in qualità di MANDATARIO con rappresentanza, di compiere nel suo esclusivo interesse in suo nome e per suo conto le infra descritte attività:

(OPPURE)

Il sig. ______________, in qualità di MANDANTE, conferisce mandato al Sig._____________ , in qualità di MANDATARIO senza rappresentanza, con il potere di porre in essere le infra descritte attività in nome proprio e per conto del sottoscritto MANDANTE:

  1. (descrizione delle attività oggetto del contratto)

Art. 2. Poteri del mandatario

In ordine al suddetto mandato, il MANDATARIO è tra l’altro autorizzato a:

(di seguito esporre specificamente i poteri conferiti al mandatario ed i limiti imposti per l’attuazione dell’incarico).

Nel corso dell’esecuzione del mandato il MANDATARIO si impegna a non eccedere i limiti fissati con il presente contratto per l’espletamento dell’incarico ed è altresì autorizzato a compiere tutti gli atti necessari e funzionali all’esecuzione dello stesso anche se qui non espressamente menzionati.

Art. 3. Durata

(indicare la durata del mandato anche in relazione ad eventuali rinnovi)

Art. 4. Compenso e modalità di pagamento

(specificare se l’incarico viene conferito a titolo oneroso o gratuito)

Art. 5 Accettazione dell’incarico

Il MANDATARIO dichiara di accettare l’incarico nei modi e termini descritti con il presente contratto e si impegna a fornire al MANDANTE un rendiconto (precisare anche la cadenza temporale in cui tale rendiconto debba essere fornito) del proprio operato.

Art. 6. Sostituzioni (Clausola eventuale)

Il MANDANTE dà facoltà al MANDATARIO di farsi sostituire da altre persone, conferendo loro analogo potere.

(OPPURE) Il MANDANTE dà facoltà al MANDATARIO di farsi sostituire dal Sig. ___________________ nato a ________________ il _____________________ C.F. ________________________

Art. 7. Foro competente

Per qualunque controversia nascente dall’interpretazione o esecuzione del presente contratto o comunque dipendente e/o collegata ad esso contratto e sia pure in ipotesi di continenza o di connessione di cause, sarà esclusivamente competente il foro di _____________________

Art. 8. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto in ________________ il _____________

Mandante sig. ________________ Mandatario sig. ___________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le Parti dichiarano di approvare espressamente le pattuizioni di cui agli Art. 2. Poteri del mandatario; Art. 4. Compenso e modalità di pagamento; Art. 5 Accettazione dell’incarico; Art. 6. Sostituzioni (Clausola eventuale); Art. 7. Foro competente

Data, luogo

Mandante sig. ________________ Mandatario sig. ___________________

Tobia Toscano

Hai bisogno di una consulenza da parte di un avvocato? Hai bisogno di un legale? Cerchi assistenza per un problema legale? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.