Quali funzioni svolge un tutore legale
Il tutore è colui che si occupa delle persone, minorenni o interdette, che non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, personali e patrimoniali.
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1. Chi è e cosa fa un tutore?
Il tutore è un rappresentante legale preposto alla cura e gestione del patrimonio dei soggetti considerati dall'ordinamento incapaci d’agire. La tutela può riferirsi ai minorenni e ai soggetti interdetti.
La procedura si apre con la nomina, da parte del tribunale di un tutore, al quale è attribuita la cura della persona, la rappresentanza dell’incapace nonché il potere di amministrare i beni.
2. La tutela del minore
La gestione del patrimonio del minore ed il compimento di ogni atto relativo (potere di amministrazione e potere di rappresentanza) competono, in via esclusiva, ai genitori. Nel caso in cui i genitori siano deceduti o per altra causa non possono esercitare la potestà, la gestione del patrimonio e la relativa rappresentanza competono ad un tutore. Il tutore viene nominato dal giudice tutelare del tribunale nel cui circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minore (la residenza o la dimora abituale).
Il tutore viene designato nella persona dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà o tra gli ascendenti o tra i parenti prossimi del minore.
3. L’interdetto e l’incapacità legale
L’ interdizione è pronunciata con sentenza dal tribunale quando ricorrono i presupposti dell’infermità di mente, dell’abitualità della infermità, dell’incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi e della necessità di assicurare al soggetto una adeguata protezione.
L’interdizione viene pronunciata a carico del maggiore d’età e il procedimento di interdizione può essere promosso, con ricorso al Tribunale del luogo in cui la persona da interdire ha la residenza o il domicilio effettivi, dallo stesso interdicendo, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, ovvero dal pubblico ministero.
4. Le funzioni del tutore
Dopo la nomina il tutore presta giuramento ad esercitare l’incarico con diligenza rispondendo, in caso d’inadempienza, dei danni provocati. Il tutore deve prendersi cura del tutelato provvedendo all'istruzione ed educazione, a rappresentarlo negli atti personali e patrimoniali, amministrare i beni e tenere regolarmente la contabilità di gestione, dandone conto annualmente al giudice tutelare.
Quindi le funzioni del tutore sono:
- aver cura della persona del minore o dell’interdetto;
- rappresentare il minore o l’interdetto in tutti gli atti civili;
- amministrare i beni del minore o dell’interdetto;
- procedere alla formazione dell’inventario dei beni del minore o dell’interdetto;
- tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice tutelare
Per alcuni atti è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare:
- gli investimenti di capitali;
- l’acquisto di beni ad eccezione di quelli necessari per l’uso del minore, l’economia domestica e l’amministrazione del patrimonio;
- la cancellazione di ipoteche o lo svincolo da impegni;
- l’assunzione di obbligazioni (salvo che le stesse riguardino spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del patrimonio);
- la riscossione di capitali;
- la stipula di contratti di locazione ultranovennali;
- l’accettazione o la rinunzia di eredità;
- le donazioni o i legati sottoposti a pesi o a condizioni;
- l’instaurazione di giudizi (ad eccezione di azioni cautelari).
Per altri atti, occorre invece l’autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare:
- alienazioni dei beni del tutelato;
- pegni e ipoteche;
- stipula di divisioni, compromessi o transazioni.
Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, possono essere annullati su istanza del tutore, del tutelato, dei suoi eredi o aventi causa.
5. Revoca del tutore
L’incarico di tutore può terminare:
- per esonero dall’incarico qualora sia particolarmente gravoso;
- per rimozione, in caso di negligenza o incapacità a gestire l’incarico, per abuso di potere, nel caso in cui sia pregiudizievole per la tutela o perché divenuto insolvente;
- decorsi dieci anni dalla tutela, fatta eccezione per i prossimi congiunti;
- qualora sia venuta meno la causa dell’interdizione.
Martina Rapone
Fonti Normative
Artt. 343-389 c.c.
Artt. 414 -432 c.c.
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