Qual è la differenza tra amministratore di sostegno e tutore
Nella giurisprudenza, vige la distinzione tra amministratore di sostegno e tutore. Il primo è nominato quando un soggetto abbia un grado di infermità o impossibilità e il suo compito è di adeguarsi alle esigenze del soggetto assistito. Il secondo invece, è protettore delle persone incapaci, quali i minori e gli interdetti per legge.
1. Amministratore di sostegno
L'amministratore di sostegno è una figura con compiti di assistenza, sostenimento e rappresentanza di chi è impossibilitato a provvedere ai normali adempimenti quotidiani, in maniera totale o parziale. Tale soggetto è stato introdotto nell'ordinamento dalla Legge n. 6 del 2004.
L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare, a seguito della nomina e del giuramento, egli potrà svolgere le sue funzioni esercitando i pieni poteri. All’interno del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno verranno differenziate tre tipologie di atti.
- atti che il beneficiario potrà continuare gestire autonomamente, ossia tutte quegli atti non espressamente indicati dal decreto di nomina,
- atti che richiederanno la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno,
- atti che richiederanno l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
Per quanto riguarda la nomina dell’amministratore di sostegno potrà essere scelto il coniuge oppure il convivente del beneficiario, in subordine potranno essere nominati i prossimi congiunti, i parenti entro il quarto grado.
I soggetti che possono richiedere la nomina dell’amministratore di sostegno sono:
- il coniuge,
- il convivente,
- i parenti entro il quarto grado,
- il tutore del beneficiario,
- il curatore del beneficiario,
- il Pubblico Ministero.
Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario, si distinguono in:
- atti di ordinaria amministrazione (previa autorizzazione del giudice tutelare)
- atti di straordinaria amministrazione (in questo caso l'autorizzazione proverrà da decreto).
Tutti gli atti che non ricadono nella competenza dell'amministratore di sostegno (ovvero quelli necessari per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane) rimangono in capo al soggetto beneficiario.
L'amministratore, periodicamente, dovrà presentare al giudice tutelare una relazione sull'attività svolta, le condizioni in cui versa il beneficiario e il conto economico della gestione.
2. I doveri dell’Amministratore di sostegno
L'articolo 410 del Codice Civile, statuisce che l'amministratore di sostegno ha l'obbligo di tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e di informarlo in maniera tempestiva. Si assiste, dunque, ad una sorta di collaborazione tra amministratore di sostegno e beneficiario; collaborazione assente nel caso di interdizione, dove l'interdetto è semplicemente sostituito dal tutore.
La Corte di Cassazione, in due importanti sentenze (sent. n. 9628/2009 e sent. n. 22332/2011), ha stabilito che ”la scelta dell’amministrazione di sostegno non deve essere semplicemente basata sul grado d’infermità o d’impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto, ma piuttosto sulla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle sue esigenze, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”.
Da ciò discende che si ricorrerà alla figura dell'amministratore di sostegno quando risulti necessaria “un'attività di tutela minima, in relazione, tra le altre cose, alla scarsa consistenza del patrimonio del soggetto debole, alla semplicità delle operazioni da svolgere, e all'attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività svolta nel suo interesse”.
3. Tutore ed amministratore di sostegno
Una distinta figura rispetto all'amministratore di sostegno è quella del tutore.
Il tutore è il rappresentante legale preposto alla cura degli interessi patrimoniali e non patrimoniali, di persone che si trovano in una situazione di svantaggio, poiché incapaci di agire.
L'istituto della tutela serve per proteggere le persone incapaci di provvedere autonomamente ai propri interessi, ovvero i minori e gli interdetti. In questa seconda categoria, possono rientrare il maggiorenne e il minorenne emancipato, che si trovino in condizione di infermità mentale tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.
Il tutore è nominato dal Giudice Tutelare, solitamente nella cerchia familiare dell'interdetto. Oltre al tutore, il giudice può nominare un curatore nei casi di conflitto di interessi dell'interdetto con il tutore. La figura dell’amministratore di sostegno e del tutore si differenziano per un aspetto fondamentale: L’amministratore di sostegno deve tener contro delle necessità e delle aspirazioni del beneficiario, coadiuvandolo nella gestione degli atti e del suo patrimonio. Tra il beneficiario e l’amministratore di sostegno si instaura un rapporto di collaborazione, a differenza di ciò che avviene nell’interdizione, nella quale il tutore si sostituisce totalmente al beneficiario.
4. Amministrazione di sostegno ai tempi del Covid
Durante l’emergenza Coronavirus, al fine di proteggere un soggetto affetto da menomazione fisica o psichica, può essere predisposta dal Giudice Tutelartela misura protettiva dell’amministrazione di sostegno, al fine di proteggere i soggetti più deboli.
In tale situazione emergenziale si potrà ricorrere al Giudice Tutelare per avvalersi di questo strumento di tutela senza la necessità che venga fissata un’udienza, però ciò concerne solamente le situazioni caratterizzate da indifferibilità ed urgenza, nelle quali il Giudice d’ufficio adotterà il provvedimento idoneo per la cura della persona e l’amministrazione del suo patrimonio.
A causa della pandemia causata dal Corona virus, nonostante la nomina dell’amministratore di sostegno, così disciplinata dal Codice Civile, preveda il giuramento dinnanzi al Giudice prestando giuramento di fedeltà e di diligenza, i Tribunali in deroga alla normativa sopra citata , motivando che la situazione emergenziale comporta lì immissione nel pieni poteri degli amministratori di sostegno anche il assenza del giuramento al cospetto del giudice, che dovrà essere fissato quando l’ emergenza sarà cessata.
Redatto da: Andrea Senesi
Aggiornato da: Paola Massolo
Fonti normative
Art. 410 C.C.
Corte di Cassazione, sent. n. 9628/2009 e senti. n. 22332/2011
Legge n. 6/2004
Articolo 83 comma 3 lettera d. Decreto Legislativo 17.03.2020
Decreto Legislativo n. 11 08.03.2020
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