Come si prova un credito professionale?
I clienti insolventi o quelli che eseguono in ritardo il pagamento della prestazione del professionista sono una realtà consolidata al giorno d’oggi.
1. La prova del credito professionale
Il lavoratore autonomo ha l’onere di provare lo svolgimento dell’attività professionale per la quale richiede il pagamento del compenso. Per provare i propri crediti professionali e ricorrere alle soluzioni che ha a disposizione in caso di insolvenza del committente, il professionista deve essere in possesso di una documentazione idonea a tal fine:
- la lettera di incarico professionale ovvero un contratto tra professionista e committente che prova e regola la prestazione professionale e solitamente contiene una clausola che fissa i termini di pagamento della fattura a 30 o a 60 giorni. Il DdL 102/2016 approvato dal Governo, prevede che tale contratto debba avere necessariamente forma scritta e di conseguenza è considerato abusivo il rifiuto del committente di stipularlo in forma diversa da quella scritta;
- gli estratti autentici delle scritture contabili considerati prove scritte con la Legge 81/2017 (Jobs Act dei lavoratori autonomi). L’emissione della fattura e la sua successiva registrazione nel registro IVA sono fondamentali per la valenza probatoria che in particolare hanno in caso di mancato pagamento del destinatario della stessa;
- la corrispondenza, compresa la posta elettronica, con il cliente sia della fase della stipulazione del contratto, sia della fase di sollecito;
- parere dell’associazione professionale (non vincolante), nell’ipotesi di un professionista iscritto all’ordine degli Avvocati.
2. Il recupero dei crediti professionali
Come detto pocanzi un avvocato, per recuperare i propri compensi professionali non pagati spontaneamente dal cliente, potrà intraprendere diverse strade.
2.1 Prescrizione triennale
Il cliente, per non pagare o per prolungare i tempi di pagamento, spesso mette le mani avanti con le scuse più disparate. Il professionista dovrà sollecitare più volte al committente insolvente il pagamento delle proprie prestazioni e, di conseguenza, agire tempestivamente in quanto i crediti professionali sono soggetti a prescrizione triennale. Trascorsi tre anni, il cliente può rifiutarsi di adempiere alla richiesta di pagamento del professionista.
2.2 Rimedi per il professionista
Il lavoratore autonomo (esclusi i professionisti iscritti all’ordine degli Avvocati), il cui credito professionale non viene soddisfatto, può ricorrere a diverse soluzioni per porre rimedio alla insolvenza del committente:
- trattativa stragiudiziale col debitore: se si tratta di crediti scaduti da poco e vi sono già stati più inviti al pagamento da parte del professionista, questa è la procedura consigliata in quanto vi è una elevata possibilità di recuperarli. La trattativa inizia con la messa in mora del cliente tramite l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento in cui si sollecita il pagamento dell’importo dovuto e si dà un termine perentorio per l’adempimento. Questa prima soluzione, oltre ad attestare la buona fede che può davvero trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria, può essere adottata prima di ricorrere ad azioni più incisive;
- l’assistenza di un legale, o quella di un Giudice di Pace, si ritiene necessaria quando, scaduto il primo termine perentorio e, inviata una seconda raccomandata, il cliente non effettua nuovamente il pagamento. Compito del difensore è quello di inviare una lettera formale di intervento al cliente insolvente, con la quale si richiede di nuovo il pagamento per le prestazioni professionali eseguite e si stabilisce un termine entro cui effettuarlo. In caso di ulteriore insolvenza del debitore, il procedimento per il recupero dei crediti professionali continuerà presso le sedi giudiziarie;
- trattativa giudiziale:
- decreto ingiuntivo. Quest’ultimo step permetterà al creditore di vedere soddisfatto il proprio credito professionale in tempi brevi. Il decreto ingiuntivo consente al creditore di acquisire immediatamente un titolo esecutivo contro il debitore. Il procedimento consiste nella richiesta al giudice dell’emissione del provvedimento da parte del creditore, ai fini del quale deve essere munito della documentazione idonea. L’autorità giudiziaria a sua volta ingiunge al cliente insolvente di adempiere al pagamento entro 40 giorni dalla notifica;
- procedimento ordinario. Questo ha luogo nel caso in cui il professionista non disponga della documentazione idonea a provare il suo credito professionale. In tal caso è prevista la citazione del cliente insolvente davanti al giudice. Procedimento che richiede tempi più lunghi rispetto al precedente e di conseguenza comporterà costi più alti da sostenere.
2.3 Rimedi per il professionista iscritto all’Ordine degli Avvocati
Il lavoratore autonomo iscritto all’Ordine degli Avvocati, il cui credito professionale non viene soddisfatto, può ricorrere per mezzo di:
- un procedimento sommario “speciale”;
- un procedimento per decreto ingiuntivo.
Esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario.
Fonti normative
Art. 1326 c.c.
Art. 633 e s.s. c.d.p.
Disegno di Legge 102/2016
Sentenza Cassazione n. 4485/2018
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