Proprietà Intellettuale: Come proteggere le opere dell’ingegno?

La protezione delle opere dell’ingegno ha sempre destato particolare interesse sia in ambito nazionale sia europeo ed ha subito una profonda trasformazione con l’avvento di Internet.

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1. Cosa si intende per proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale costituisce un’area del diritto composta da norme che hanno il fine di proteggere tutte le creazioni della mente umana in campo artistico, letterario, industriale e scientifico.

La proprietà intellettuale si differenzia, in relazione all’oggetto di tutela, in:

 

  • proprietà industriale: espressione con la quale si vuole indicare la tutela di brevetti, marchi e segni distintivi;
  • diritto d’autore: locuzione che si riferisce, invece, alla tutela delle opere artistiche, intese come disegni architettonici, ma anche lavori letterari. Essa viene spesso utilizzata come sinonimo del termine copyright il quale invece dovrebbe utilizzarsi con riferimento alla legge statunitense che regolamenta il diritto di copia su un’opera. In Italia, la disciplina normativa del diritto d’autore è contenuta nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e negli articoli 2577 e seguenti del Codice Civile.

 

Le norme in materia di proprietà intellettuale configurano una tutela apprezzabile sia sotto il profilo personale/morale,che sotto il profilo patrimoniale. Non a caso, il paragrafo 2 dell'art. 27 della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo sancisce che

«ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui egli sia autore».

Dal punto di vista morale, questo tipo di tutela è finalizzata a fare in modo che l’autore dell’opera sia riconosciuto come tale, ovvero possa rivendicare la paternità della sua opera: ciò costituisce per lui un diritto personale inalienabile ed ha una durata illimitata nel tempo cioè continua a protrarsi anche dopo la morte dell'autore.

Dal punto di vista patrimoniale, invece, la proprietà intellettuale si rileva con riferimento allo sfruttamento economico-commerciale dell’opera creata: quest’area è nella piena disponibilità dell’autore, che può cedere, ad esempio, diritti d’utilizzo o di sfruttamento della sua invenzione. I diritti patrimoniali sono i diritti esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la sua opera e di trarne profitto dal suo utilizzo.

2. Come si proteggono le opere dell’ingegno

Non c’è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d’autore su un’opera: tale diritto nasce automaticamente con la creazione di un’opera. Nonostante tale principio generale, per tutelare in sede legale le proprie opere da furti e plagi, occorre riuscire a dimostrare di esserne gli autori. In tale senso è possibile percorrere diverse vie:

  • depositare l’opera presso un notaio è sicuramente un sistema valido, ma si tratta di un’operazione abbastanza onerosa;
  • mediante l’iscrizione alla SIAE come autori ed il deposito dell’opera: tali attività hanno un costo che varia a seconda se il soggetto sia già iscritto o meno. Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo. Chi deposita ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa (che è quella del suo deposito alla SIAE):
  • mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • mediante posta elettronica certificata: si tratta di un tipo particolare di posta elettronica che permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Si tratta di un metodo facile, veloce e poco costoso.

 

3. Tutela della proprietà intellettuale nell’era di Internet

Il quadro normativo di protezione del diritto d’autore all’inizio del nuovo millennio è stato stravolto dalla possibilità di convertire in formato digitale qualunque opera dell’ingegno. Infatti, l’avvento di Internet ha consentito di veicolare e rendere disponibili sul web i files risultanti dalla digitalizzazione di opere protette da copyright.

Tale novità ha messo subito in luce come il rapporto tra diritto d’autore e Internet sarebbe diventato presto problematico. Le nuove difficoltà per il diritto d’autore sono dipese dalla capacità di “stare al passo” con una realtà in costante movimento, quale è quella digitale. Non stupisce, infatti, che l’avvento di Internet abbia prodotto effetti dirompenti nella sua disciplina, determinando l’insorgere di nuove problematiche giuridiche, legate alla possibilità di liberamente fruire, tramite il web, di opere protette dal copyright.

Il diritto d’autore si è trovato a dover fronteggiare una serie di rischi connessi allo sviluppo delle nuove tecnologie: in rete, infatti, le opere possono essere facilmente moltiplicate e distribuite. Ciò ha portato ad una necessaria revisione degli stessi concetti di autore e di opera.

Da un lato, chiunque con la tecnologia digitale è in grado di intervenire su di un’opera esistente, manipolandola o trasformandola, e la stessa figura dell’autore, intesa nella sua accezione tradizionale, perde i suoi connotati originari.

Dall’altro lato, in quella che viene definita l’epoca della smaterializzazione, inevitabilmente non saranno più i beni materiali ad essere riconosciuti come meritevoli di tutela, bensì le idee, i concetti, le immagini.

Questi cambiamenti hanno progressivamente evidenziato la necessità di adeguare la normativa vigente al mutato quadro sociale. Per quanto riguarda l’Italia, si è tentato di offrire un efficace strumento di tutela rispetto alla pirateria informatica e alla contraffazione con la legge 18 agosto 2000, n. 248, che è intervenuta in modifica della legge del ’41 sul diritto d’autore.

In tale ottica è intervenuto il legislatore europeo, che ha ritenuto che gli strumenti di tutela previsti dai singoli stati membri non fossero più sufficienti a garantire il giusto equilibrio tra i contrapposti diritti e interessi degli autori e degli utenti.

Con l’obiettivo di uniformare la materia a livello europeo, il Parlamento europeo, con comunicato stampa del 12 settembre u.s., ha dato atto dell’avvenuta approvazione della riforma sul copyright: la nuova disciplina è stata pensata al fine di adeguare la normativa esistente alle problematiche emerse con l’evoluzione delle tecnologie digitali. Nel testo della proposta di direttiva si legge:

«l’evoluzione delle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi modelli di business e ha rafforzato il ruolo di Internet quale principale mercato per la distribuzione e l’accesso ai contenuti protetti dal diritto d’autore. Nel nuovo contesto i titolari di diritti incontrano difficoltà nel momento in cui cercano di concedere una licenza e di essere remunerati per la diffusione online delle loro opere, il che potrebbe mettere a rischio lo sviluppo della creatività europea e la produzione di contenuti creativi. Occorre perciò garantire che gli autori e i titolari di diritti ricevano una quota equa del valore generato dall’utilizzo delle loro opere e di altro materiale».

Quanto sopra non deve trarre in inganno: l’intenzione dell’UE non è quella di impedire la condivisione di opere o altro materiale tramite il mondo del web, ma quello di rimuovere gli ostacoli di accesso al patrimonio culturale, attraverso l’introduzione di nuovi meccanismi che favoriscano la circolazione transfrontaliera dei contenuti protetti dal diritto d’autore, grazie al rafforzamento delle tutele dei soggetti coinvolti.

Fonti Normative

Legge sul diritto d’autore n. 633/1941

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Riforma in materia di copyright, approvata dalla Commissione UE il 12.09.2018

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