Prestanome: quando è possibile richiederlo?
Il prestanome è una figura che sostituisce in tutto e per tutto, dal punto di vista formale, un altro soggetto, il cosiddetto amministratore di fatto. Le scelte sono adottate solo ed esclusivamente da quest’ultimo poiché è l’amministratore di fatto ad essere l’artefice, mentre il prestanome ha solo il compito di fungere da titolare.
1. Il ruolo del prestanome
L'ordinamento consente l'utilizzo di un prestanome quando le finalità che egli persegue non sono né illecite né elusive.
L'esempio che viene in mente è quello di un individuo che non voglia apparire pubblicamente: è il caso della cosiddetta simulazione. Le parti in gioco firmano un contratto stabilendo, al contempo, con un accordo segreto che gli effetti che perseguono non sono quelli che risultano dal contratto, bensì di diversi ed ulteriori.
Il rischio a cui incorre il prestanome, è quello di perdere il bene acquisito o avuto in donazione. Senza frode non è imputabile a costui alcun tipo di reato.
Il disvelamento del prestanome può avvenire tramite gli indizi (le cosiddette presunzioni). Infatti, nonostante l'accordo sia segreto, ovvero conoscibile solo dalle parti che lo hanno posto in essere, è possibile che sorga il sospetto di una intestazione fittizia, specie nel caso di debiti elevati: in tal caso la finalità fraudolenta è già presunta.
2. Quando si può ricorrere al prestanome?
Si può ricorrere al prestanome anche, ad esempio, nel caso di amministratore di società. L'amministratore di fatto è quel soggetto, pur privo della qualifica formale in tal caso, che esercita continuativamente ed in maniera significativa i poteri che contraddistinguono l'amministratore di diritto. Il prestanome, in tal caso, è quell'individuo che, pur risultando ufficialmente come amministratore, di fatto non svolge nessun tipo di attività di gestione.
Tipico esempio di prestanome è quello che viene in rilievo nel caso di imprenditore occulto, il quale non agisce direttamente ma tramite, appunto, un prestanome. In questo l'imprenditore occulto è obbligato in solido con il prestanome in caso di fallimento.
3. È possibile rendere inefficace l’azione del prestanome?
Ricapitolando: l'istituto del prestanome è lecito ma, allorquando leda interessi vuoi di carattere privato che di carattere pubblico, come è possibile rendere inefficace l'intestazione fittizia?
Si può agire tramite azione revocatoria o pignoramento diretto.
Nel primo caso, se l'utilizzo del creditore ha come precipuo scopo quello di frodare il creditore, allora questi può agire, nel termine di cinque anni dalla intestazione fittizia del bene, per perseguire la revoca del passaggio di proprietà: questa è, appunto, la classica azione revocatoria. Per esperire tale tipologia di azione occorre dimostrare che: il debitore intenda, volontariamente, frodare il creditore e, in caso di vendita, l'acquirente sia consapevole dell'intento fraudolento del debitore.
Il caso di pignoramento diretto viene in rilievo nell'ipotesi di donazione. Il creditore, in tal caso può pignorare il bene ceduto iscrivendo il pignoramento nei pubblici registri entro un anno da quando è trascritto l'atto di donazione: in questo caso, il bene ceduto può essere sottoposto ad esecuzione forzata.
Nel caso in cui il prestanome non voglia più restituire il bene intestatogli in maniera fittizia, il titolare del diritto dovrà mostrare la controdichiarazione con la quale le parti avevano concordato lo scopo simulatorio della cessione del bene.
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