Come funziona la prescrizione nel recupero crediti professionali?
I crediti professionali sono i compensi vantati dai professionisti nei confronti dei propri clienti per prestazioni rese dai primi e non retribuite dai secondi. Vediamo fino a quando è possibile recuperare il credito.
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Con questo scritto si cercherà di offrire una breve e sintetica panoramica sull’istituto della prescrizione dei crediti professionali, sui differenti termini di prescrizione previsti dal Codice Civile, sulle attività da porre in essere per interromperne il decorso e sui casi di sospensione ed interruzione.
1. La prescrizione nel recupero crediti professionali
La prescrizione, disciplinata dagli artt. 2934 e segg. c.c., può essere definita, in maniera semplicistica, come la causa di estinzione di un diritto, che si verifica quando il titolare non lo esercita per un determinato periodo di tempo, individuato dalla legge.
Quindi dopo la scadenza del termine di prescrizione colui che vanta un credito nei confronti di un altro soggetto non ne potrà più pretendere il pagamento.
I presupposti della prescrizione, pertanto, sono:
- l’esistenza di un diritto soggettivo;
- il mancato esercizio del diritto;
- il decorso del tempo previsto dalla legge.
È bene segnalare che non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione: a norma dell’art. 2934, II comma, c.c., infatti, sono imprescrittibili i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di natura personale, l’azione per far dichiarare la nullità dei negozi giuridici, il diritto di proprietà e l’azione di rivendicazione).
La prescrizione, secondo quanto disposto dall’art. 2935 c.c., decorre a partire dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, non può essere oggetto di deroga delle parti (art. 2936 c.c.) e può essere oggetto di rinuncia esclusivamente da parte di chi può disporre validamente del diritto, solo quando essa è compiuta (art. 2937 c.c.).
Il suo decorso può essere oggetto di sospensione (artt. 2941 – 2942 c.c.) e di interruzione (artt. 2943 – 2945 c.c.), di cui si parlerà più diffusamente nel prosieguo del presente scritto.
Principalmente, è bene evidenziare che i termini di prescrizione possono variare a seconda del tipo di diritto di cui ci si sta occupando (da 6 mesi a 10 anni).
Di seguito si tratteranno i 3 grandi gruppi di termini di prescrizione.
1.1 La prescrizione ordinaria
L’art. 2946 c.c. si occupa della prescrizione ordinaria, sancendo espressamente che “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Tale termine fa riferimento a tutti i diritti per cui non sia previsto diversamente, e pertanto a tale articolo può essere fatto riferimento anche in merito alla prescrizione crediti professionali, da tenere in considerazione nell’ambito delle procedure di recupero crediti, qualora per essi non possa dirsi maturata la relativa prescrizione presuntiva, di cui si parlerà nel paragrafo 1.3.
1.2 La prescrizione breve
Gli artt. 2947 – 2953 c.c. si occupano delle c.d. prescrizioni brevi, relative a svariati diritti, tra cui tuttavia non si annoverano i diritti correlati ai crediti professionali, oggetto del presente articolo, soprattutto al fine di valutare l’esperibilità di azioni di recupero crediti.
L’unico caso di prescrizione breve ipoteticamente applicabile ai crediti professionali è quello di cui all’art. 2950 c.c., relativo alla prescrizione annuale del diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
Le altre ipotesi di prescrizione breve, invece, non rilevano in questa sede (essendo esse riferibili, in via esemplificativa, a prescrizione del diritto a risarcimento danni, in materia di assicurazione, in materia di trasporto e spedizione e in materia di società).
1.3 La prescrizione presuntiva
La prescrizione presuntiva è indubbiamente quella che rileva maggiormente nell’ambito dell’attività di recupero crediti professionali, essendo la maggior parte di essi individuati nelle norme (artt. 2954 – 2961 c.c.) che si occupano di tale istituto.
Essa, tuttavia, non può essere paragonata alle prescrizioni di cui sopra (ordinaria e breve), poiché opera diversamente da esse.
Infatti, mentre nel caso di prescrizione ordinaria e breve, il decorso del tempo previsto dalla norma senza che il diritto sia stato esercitato ne comporta l’estinzione, nel caso di prescrizione presuntiva il decorso del tempo determina, a favore del debitore, la nascita di una presunzione legale di pagamento e quindi di estinzione della relativa obbligazione.
Tale presunzione, in altre parole, è il risultato di un ragionamento che consente alla legge (o all’autorità giudiziaria) di risalire ad un fatto ignoto (il pagamento) partendo dalla conoscenza di un fatto noto (il decorso del tempo): essa è fondata sulla presunzione di avvenuto pagamento di un debito, esponendosi, colui che la oppone, al suo rigetto sia nel caso in cui egli stesso ammetta di non aver adempiuto correttamente all’obbligazione di pagamento, sia qualora ne contesti l’insorgenza.
Pertanto, a differenza che nelle prescrizioni estintive (ordinaria o breve), la prescrizione presuntiva non può dirsi legittimamente ed efficacemente decorsa, qualora chi la oppone ammetta in giudizio che l’obbligazione non sia stata estinta (art. 2959 c.c.) o qualora venga deferito alla parte che ha eccepito la prescrizione presuntiva il giuramento, volto ad accertare se si è effettivamente verificata l’estinzione del debito (art. 2960 c.c.).
Premesso quanto sopra in merito all’inquadramento generale della prescrizione presuntiva, si evidenzia che numerosi diritti relativi a prestazioni professionali sono disciplinati dalle norme che si occupano di tale istituto.
È prevista, infatti, per quanto rileva in questa sede, la prescrizione (presuntiva) di un anno per il diritto:
- degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
- dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;
- dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
- dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Si prescrive in tre anni (a norma dell’art. 2956 c.c.), invece, il diritto:
- dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
- dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
- dei notai, per gli atti del loro ministero;
- degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
2. L’interruzione della prescrizione
Come anticipato nella prima parte del presente articolo, la prescrizione viene interrotta, ai sensi dell’art. 2943 c.c.:
- dalla notificazione di un atto giudiziario con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, conservativo o esecutivo;
- dalla domanda proposta nel corso di un giudizio;
- da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore;
- dall’atto notificato con il quale una parte dichiari la propria intenzione di promuovere procedimento arbitrale.
Essa è altresì interrotta, ai sensi dell’art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale esso può essere fatto valere.
Per effetto dell’interruzione inizierà a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 c.c.). Pertanto, qualora un soggetto, titolare di un diritto, voglia evitare che il termine di prescrizione decorra, con conseguente sua estinzione, dovrà necessariamente attuare una degli atti interruttivi di cui sopra, tra i quali il più facilmente esperibile è un atto di messa in mora del debitore, che si può concretizzare in una semplice diffida a mezzo raccomandata a/r o via p.e.c.
Pertanto, nell’ambito dell’attività di recupero crediti di qualsiasi genere (e pertanto anche relativi a prestazioni professionali), il primo adempimento da porre in essere sarà proprio la messa in mora del debitore, onde interrompere il decorso del termine di prescrizione (sia essa ordinaria, breve o presuntiva), con conseguente inizio del decorso di un nuovo termine.
A ciò dovranno seguire le ulteriori attività (eventualmente anche giudiziali) volte al recupero del credito.
3. La sospensione della prescrizione
Le cause di sospensione della prescrizione (per rapporti tra le parti e per la condizione del titolare) sono individuate analiticamente dagli artt. 2941 e 2942 c.c.
In particolare, l’art. 2941 c.c. prevede che la prescrizione rimane sospesa:
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
L’art. 2942 c.c., invece, prevede la sospensione della prescrizione:
1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
Le ipotesi di sospensione della prescrizione devono ritenersi tassative e non ammettono interpretazione analogica. Gli effetti della prescrizione, in presenza delle ipotesi di cui alle norme sopracitate, sono sospesi sino a quando la condizione che ha determinato la sospensione perdura.
Stefano Terraneo
Fonti normative
Codice Civile
Art. 2934, 2935, 2936, 2937, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2950 c.c.
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