La prescrizione nel recupero crediti professionali
La prescrizione nel recupero crediti professionali
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1. La prescrizione dei crediti professionali: prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva
Il nostro codice civile prevede tra le ipotesi di estinzione dei diritti di credito l’istituto della prescrizione estintiva, che si basa sul duplice presupposto del decorso del tempo e del contestuale mancato esercizio del diritto, diverso a seconda del tipo di diritto, ma variabile tra i 10 e i 2 anni.
Una volta decorso il termine previsto dalla legge senza che sia stato richiesto l’adempimento della concordata obbligazione (citando in giudizio la parte avversa o almeno inviando una raccomandata a/r) viene a maturarsi la prescrizione. Il creditore ha sì il diritto di domandare l’adempimento, ma il debitore può opporre allo stesso l’intervenuta prescrizione, così paralizzando le pretese della controparte.
Per evitare il maturarsi della prescrizione, detta appunto estintiva, il diritto dovrà esercitarsi mediante un qualsiasi atto (cosiddetto «atto interruttivo della prescrizione») a seguito del quale, il termine di prescrizione si interrompe e inizia nuovamente a decorrere da capo. Quindi, almeno in linea teorica, la prescrizione potrebbe non compiersi mai e il diritto mai scomparire, se il creditore, prima di ogni scadenza del termine, invia una diffida scritta al debitore. Ipotesi diversa è quella rappresentata dalla sospensione del termine di prescrizione, in cui in presenza di ipotesi particolari tassativamente previste dal codice e dipendenti da condizioni in cui si trovino il creditore e/o il debitore, la prescrizione si sospende per poi ricominciare a decorrere una volta cessata la causa ostativa.
La diversa fattispecie della prescrizione presuntiva consiste, invece, in una ipotesi in cui in presenza di determinate categorie di crediti, l’avvenuto decorso del termine senza che ne sia stato richiesto il pagamento fa appunto presumere l’avvenuto pagamento del credito.
La prescrizione dei crediti professionali è appunto sottoposta ad entrambe le ipotesi di prescrizione (estintiva e presuntiva).
2. Termine breve di prescrizione
I termini della prescrizione presuntiva variano sono di uno o di tre anni: la prescrizione presuntiva non comporta l’estinzione del diritto che si presume soddisfatto salvo prova contraria. La ragione a base di tale istituto sta sul presupposto che alcuni rapporti della vita quotidiana si esauriscano nel momento stesso in cui la prestazione viene eseguita. In tali circostanze, il debito non si estingue ma si presume che si sia estinto.
Tra i principali termini di prescrizione presuntiva si annoverano: il credito dei commercianti per il prezzo di merci vendute a privati: 1 anno; il credito dei farmacisti per il pagamento dei medicinali: 1 anno; il credito dei professionisti per il pagamento della propria parcella: 3 anni;
Nella prescrizione presuntiva, quindi, la legge semplicemente presume che il debito sia stato pagato, ancorché il creditore possa dimostrare il contrario. Dal punto di vista operativo, tale presunzione consente al debitore di non dover fornire la prova in giudizio di aver pagato. Il creditore deve invece dare la prova che il debito non è estinto.
3. L’interruzione della prescrizione e le azioni per rivendicare il proprio credito
La linea difensiva adottabile dal creditore si basa sostanzialmente sulla ammissione, da parte dell’asserito debitore di non aver ottemperato alla obbligazione. Tale ammissione può avvenire anche tacitamente. Questo è il caso di chi contesta l’ammontare in un credito. Se una persona viene citata in causa da un professionista per il mancato pagamento della parcella da quest’ultimo emessa quattro anni prima e, nella sua comparsa di risposta, eccepisce subito la prescrizione presuntiva (per decorso dei tre anni) e successivamente contesta la parcella perché troppo elevata, la giurisprudenza considera tale condotta quale ammissione tacita della sussistenza del credito, poiché non c’è ragione di contestare l’eccessivo ammontare di un credito se questo è già stato onorato. Dunque, chi contesta l’ammontare di un credito ammette di non aver pagato e, pertanto, anche se solleva l’eccezione di prescrizione presuntiva, essa è del tutto inutile. Nel caso di specie, dunque, il debitore avrebbe dovuto semplicemente limitarsi a far rilevare il decorso dei tre anni senza contestare altro.
Riccardo Scandurra
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