Mandatario: obblighi derivanti dal mandato

Il mandatario ha il compito di espletare una serie di atti giuridici in luogo del mandante. Ecco quali sono gli obblighi del mandatario, del mandante e come viene disciplinato il contratto di mandato

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1. Cos’è il contratto di mandato?

La legge disciplina il contratto di mandato come un istituto giuridico per cui un soggetto, chiamato mandatario, si assume il compito di espletare uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto, chiamato appunto mandante. Si tratta di un contratto consensuale e bilaterale, di natura personale e ad effetti obbligatori. All’interno del contratto di mandato devono essere indicati tutti gli atti giuridici per cui il mandato stesso è stato conferito, oltre che gli atti accessori necessari per portare a termine il mandato. Solamente nel caso di atti straordinari essi devono essere espressamente indicati.

Secondo la legge il mandato è un contratto a pagamento, sempre che sul contratto non sia evidenziata la natura gratuita del contratto (in questo caso se il contratto non viene correttamente ottemperato la responsabilità verrà giudicata con meno severità). Il compenso può:

  • Essere preventivamente stabilito;
  • Nel caso non venga dichiarato può essere definito secondo le tariffe professionali o secondo gli usi;
  • Può essere stabilito dal giudice.

2. Mandato con rappresentanza e senza rappresentanza

La legge distingue tra due tipologie di mandato:

  • Mandato con rappresentanza: quando viene conferita al mandatario la possibilità di agire per conto e nell’interesse del mandante.
  • Mandato senza rappresentanza: quando il mandatario agisce in conto proprio accentrando su sè stesso obblighi e diritti posti in essere su terze parti, anche nel caso che i terzi non siano a conoscenza dell’esistenza del mandato. Questo perché in simili casistiche i terzi non hanno solitamente rapporti con il mandante, il quale, ad onor del vero, può sempre sostituirsi al mandatario per la riscossione di eventuali diritti di credito che scaturiscono dal mandato.

3. Obblighi del mandatario

Il Codice Civile stabilisce quali siano gli obblighi del mandato, sia quelli a carico del mandatario che quelli a carico del mandante. Scomodando l’antica giurisprudenza romana si potrebbe affermare che il mandatario abbia il compito di svolgere gli obblighi del mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. Questo perché il mandatario ha l’obbligo morale di adempiere il proprio compito con tutta la cura e l’attenzione necessaria per tutelare e ben rappresentare il mandante. Tra gli obblighi del mandatario troviamo:

  • Obbligo di mettere al corrente il mandatario qualora intervenissero eventi o fattori tali da comportare la revoca del mandato o la modifica di alcune clausole contrattuali dello stesso;
  • Obbligo di comunicare al mandatario l’avvenuta esecuzione del mandato. Il mandatario a quel punto deve approvare il lavoro del mandante, dove per approvazione si intende l’accettazione totale del lavoro del mandatario;
  • Obbligo, una volta terminato il mandato, di effettuare un rendiconto sull’operato e comunicare al mandante tutte le informazioni ricevute nel compimento del mandato. Questo obbligo può essere eliminato con una clausola preventiva sul mandato, anche se l’efficacia scade qualora si manifestassero responsabilità per dolo o colpa grave;
  • Obbligo di custodire oggetti e documentazione ottenuti per conto del mandante.

4. Obblighi del mandante

Anche la figura del mandante assume obblighi ben precisi:

  • Obbligo di fornire al mandatario i mezzi necessari per portare a termine il contratto di mandato;
  • Obbligo di rimborsare il mandatario per tutte le spese anticipate sostenute, compresi eventuali interessi legali;
  • Obbligo di retribuire il mandatario del compenso pattuito;
  • Obbligo di risarcire eventuali danni subiti dal mandatario nell’espletamento del contratto di mandato;
  • Obbligo di soddisfare eventuali crediti del mandatario derivati da affari che ha concluso per conto suo.

5. Conclusione del mandato

Il contratto di mandato si può estinguere in queste casistiche:

  • Scadenza del termine del mandato;
  • Compimento dell’affare;
  • Revoca da parte del mandante;
  • Rinuncia da parte del mandatario;
  • Morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. In questo caso se il mandato riguarda i compimenti di atti che riguardano l’esercizio di un’impresa lo stesso mandato non si estingue se l’esercizio dell’impresa prosegue.

Quando il mandato viene conferito nell’interesse del mandatario o di terzi il mandante non può revocare il mandato, fatta esclusione dei casi in cui non sia preventivamente specificato nel contratto o ci sia una giusta causa per la revoca. Allo stesso modo non si estingue nemmeno in caso di eventuale morte del mandante o sopravvenuta incapacità dello stesso.

La revoca può anche essere tacita, ciò si verifica quando si nomina un nuovo mandatario per il compimento dello stesso affare o sia il mandante stesso a farsi carico del compimento dell’affare sostituendo, di fatto, il mandatario. In questi casi, se siamo dinanzi ad un mandato a titolo oneroso, il mandante è obbligato a risarcire il mandatario qualora si tratti di un mandato a tempo determinato con revoca intervenuta prima del termine. Nel caso invece di mandato a tempo indeterminato l’obbligo di risarcimento scatta solamente se il mandatario non viene avvertito con congruo preavviso.

Gabriele Zangarini

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