Quali sono le nuove regole sul risarcimento per incidente stradale?

Assistiamo spesso a casi fasulli di incidente stradale ove l’intento dei conducenti è quello di frodare l’assicurazione al fine di ottenere un cospicuo risarcimento. Se fino a qualche mese fa era sufficiente provare il danno citando in giudizio testimoni, che potremmo definire “di favore”, ad oggi non è più così.

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Pensiamo, ad esempio, a quante volte abbiamo sentito dire che il testimone è stato identificato all’ultimo o che il carrozziere ha gonfiato il preventivo per la riparazione dell’auto. Orbene, questi episodi oramai saranno solo lontani ricordi grazie all’entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale sulla concorrenza e sul mercato).

Vediamo ora nello specifico quali sono i cambiamenti apportati dal citato decreto sul risarcimento per incidente stradale.

1. Danno alla propria auto

Chiunque abbia subito un danno alla propria auto a seguito di un incidente stradale può cedere al carrozziere il credito vantato nei confronti dell’assicurazione.

In tale caso, il carrozziere riparerà il veicolo senza chiedere alcunché al cliente e rivolgendosi direttamente all’assicurazione. Al fine di ottenere il pagamento dei lavori, tuttavia, non è sufficiente il mero preventivo (come accadeva in precedenza) ma è necessaria la fattura, cioè il documento fiscale che accerta in via ufficiale l’avvenuta riparazione del mezzo. In altri termini, prima si procederà alla riparazione e dopo si otterrà il pagamento; in tal modo, dovrebbe – si spera – arginarsi il fenomeno dei cosiddetti preventivi gonfiati.

2. Danno biologico

Chiunque riporti un danno all’integrità psico-fisica permanente, la cosiddetta micro o macro lesione, ha diritto ad ottenere il ristoro del danno biologico patito. E se in precedenza il risarcimento per incidente stradale era commisurato sulle famose tabelle del Tribunale di Milano, ad oggi è prevista l’istituzione di un’unica tabella nazionale, ove ad ogni punto di invalidità è attribuito un determinato valore economico variabile in relazione all’età del danneggiato.

Nello specifico, sono previste due tabelle:

  • Una tabella per i danni permanenti all’integrità psico-fisica ricompresi tra 10 e 100 punti percentuali di invalidità, le cd. macro lesioni.
  • Una tabella per le cosiddette microlesioni, cioè i danni all’integrità psicofisica compresi tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità.

Entrambe le tabelle saranno aggiornate annualmente dall’Istat.

L’importo del risarcimento del danno per incidente stradale, potrà essere aumentato dal giudice tutte le volte in cui si dimostri che le lesioni (macro e micro) abbiano cagionato anche un serio danno agli aspetti dinamico-relazionale della vita del danneggiato (cosiddetto danno esistenziale). In ogni caso, sono stabilite delle soglie massime di risarcimento oltre le quali il giudice non potrà andare:

  • 30% nel caso delle macro lesioni
  • 20% nel caso delle microlesioni

Di converso, le lesioni di lieve entità, difficili da accertare da un punto di vista clinico, non sono suscettibili di risarcimento, salvo il caso delle cicatrici dimostrabili tramite un mero esame visivo.

3. Prova testimoniale

La novità più importante nonché dirompente in materia di risarcimento per incidente stradale riguarda l’individuazione dei testimoni, la cui deposizione sarà valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Se in precedenza non vi era alcun limite temporale per la citazione dei testi, che potevano essere chiamati anche all’ultimo, ad oggi la situazione è ben diversa.

Nell’ipotesi di incidente stradale che abbia cagionato danni solo alle cose e non anche alle persone il danneggiato dovrà immediatamente indicare i testimoni nella denuncia di sinistro o nel primo atto formale rivolto all’assicurazione, pena l’impossibilità di citarli successivamente nell’eventuale giudizio di risarcimento. In altri termini, se il conducente non indica sin da subito le persone presenti alla scena dell’incidente, non potrà farlo poi al momento dell’eventuale giudizio che si dovesse instaurare con l’assicurazione.

È previsto, tuttavia, che qualora il danneggiante ometta tale indicazione nella denuncia, lo potrà fare nel momento in cui la compagnia assicurativa gli invierà una raccomandata. La compagnia assicurativa, infatti, provvederà ad inviare un’apposita richiesta all’assicurato di indicare gli eventuali testimoni con l’avvertimento espresso delle conseguenze processuali. L’assicurato avrà a disposizione 60 giorni dal ricevimento della raccomandata per indicare i testimoni.

È, peraltro, previsto che il danneggiato possa chiamare i testimoni in giudizio, pur non avendoli individuati immediatamente, nelle seguenti ipotesi:

  • Impossibilità oggettiva di individuare il testimone immediatamente
  • Individuazione del testimone ad opera della polizia
  • Danni alle persone

Ciascun testimone potrà essere citato solamente in 3 cause nell’arco di un quinquennio; tale regola dovrebbe ridurre la cosiddetta testimonianza di comodo. Difatti, se si dovesse superare tale limite, il giudice comunicherà il nominativo del teste alla Procura, che potrà incriminarlo per falsa testimonianza e/o frode all’assicurazione.

4. Scatola nera

Ogni conducente ha la possibilità di installare sulla propria auto una scatola nera, cioè un dispositivo elettronico dotato di GPS e in grado di registrare una molteplicità di dati tra cui la velocità e il comportamento tenuto dal guidatore. Al pari di quanto accade per un incidente aereo, la scatola nera chiarisce la dinamica di un incidente stradale, acquisendo valore di prova legale. In buona sostanza, difficilmente si potranno contestare i dati acquisiti dalla scatola nera, salvo non si riesca a dimostrare il non funzionamento o la manomissione della stessa.

La scatola nera non può essere rimossa, manomessa o resa non funzionante, pena la restituzione dei soldi risparmiati e una denuncia per frode da parte dell’assicurazione. Chi installa il dispositivo, infatti, usufruisce di uno sconto sulla RC Auto.

5. Offerta dell’assicurazione

Per contrastare il fenomeno delle frodi è previsto che l’assicurazione, prima di formulare un’offerta formale di risarcimento, esegua alcuni controlli come la consultazione delle banche dati sinistri o l’esame dei dati della scatola nera.

Se la compagnia assicurativa dovesse riscontrare un evidente indizio di frode, la stessa non è tenuta a presentare un’offerta formale di risarcimento per incidente stradale.

Di converso, se la compagnia si rifiuta ingiustificatamente di presentare un’offerta o non la presenta nel termine di 60 giorni, il conducente potrà citarla in giudizio.

Carla Condoluci

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Avvocato Carla Condoluci Team Avvocatoflash

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