L’atto di citazione

L’atto di citazione è l’atto di impulso del giudizio civile, in cui la parte attrice avanza le proprie pretese nei confronti del convenuto. Cosa significa? In cosa consiste? Scopriamolo insieme!

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1. Il processo civile - in generale

L’instaurazione del processo civile mira a soddisfare una pretesa nei confronti di un’altra persona, la cui collaborazione sarebbe essenziale. Pensiamo al pagamento di una somma di denaro - il creditore non può, da solo, costringere con la forza a esser pagato di ciò che gli spetta. Infatti, l’intervento coattivo dello Stato diventa necessario, che avviene a seguito di una richiesta esplicita da parte del creditore (c.d. attore) e dell’emissione di una sentenza da parte del giudice. Come si fa a dare avvio a questa procedura? Ci viene in aiuto l’atto di citazione.

1.1 Che cos’è un atto di citazione

L'atto di citazione è il documento processuale che dà il via al processo civile. È presentato da colui o colei che vuole far valere un suo diritto nei confronti di qualcun altro. Pensiamo al pagamento di una somma derivante dalla conclusione di un contratto - l’assenza dell’adempimento comporta la possibilità di esigere il pagamento in via processuale.

L’atto di citazione ha una duplice funzione:

  • Permette di mettere in chiaro e tenere ferme le richieste dell’attore e delle sue relative ragioni/prove;
  • Possibilità di difendersi in tribunale (c.d. contraddittorio) ed eventualmente di avanzare, a sua volta, altre richieste.

Infatti, il contenuto consiste nell’indicazione di tutti gli estremi per permettere al convenuto di difendersi e di far valere le sue possibili pretese. Quali sono le formalità da adempiere? Vediamole insieme.

1.2 Adempimenti formali

L’attore deve comunicare sia al convenuto, sia all’ordinamento, la sua volontà di intraprendere una causa. Per questo motivo, la normativa prevede due fattispecie distinte e separate:

  • la notifica (o notificazione) - è la comunicazione dell’attore nei confronti del convenuto della sua volontà di intraprendere una causa contro di lui, l’indicazione dell’oggetto della domanda e dei mezzi di prova che l’attore presenterà durante il processo;
  • il deposito - è la trasmissione all’organo giudicante competente della notifica e delle prove che intende presentare durante il processo per far valere le proprie pretese. L’obiettivo è quello di comunicare l’intenzione di avviare un processo civile al giudice.

Affinché sia valida la notifica dell’atto di citazione, questa deve avvenire nelle forme stabilite dalla legge. Queste possono essere:

  • esecuzione dall’ufficiale giudiziario, il quale opera su richiesta di parte, del pubblico ministero o del cancelliere con consegna al destinatario;
  • tramite PEC, che deve essere spedita o da un avvocato o, nei pochi casi previsti dalla legge, dallo stesso attore qualora la legge gli riconosca la possibilità di agire da solo.

Inoltre, la notificazione deve contenere, a pena di nullità, l'istanza di parte o del difensore munito di procura, o la richiesta del PM o del cancelliere, il soggetto che la consegna, o l'ufficiale giudiziario, la relazione di notifica. Una volta notificata la propria intenzione di intraprendere una causa nei confronti del convenuto, l’attore dovrà presentare formalmente le prove che saranno oggetto di contraddittorio durante il processo. In tal senso, si parla di costituzione delle parti.

1.3 Costituzione delle parti

La costituzione delle parti è il documento col quale l’attore o il convenuto presenta le argomentazioni e le prove correlate alla sua pretesa. Questo documento non necessariamente deve essere presentato contemporaneamente con la notificazione, ma può avvenire in un secondo momento, vale a dire:

  • per l’attore - entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto o 5 giorni, qualora l’avvocato riesca a provare l’urgenza del provvedimento;
  • per il convenuto - almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o 10 giorni, qualora sia stata approvata la procedura di urgenza.

Sebbene il convenuto debba difendersi dalle pretese dell’attore, la normativa gli dà potere di avanzare, a sua volta, delle richieste, facendo sì che lui diventi attore. In tal senso, si parla di “domanda riconvenzionale”.

Affinché il convenuto possa anche “attaccare” l’attore e non solo difendersi, questa deve essere presentata negli stessi termini della comparsa di risposta. Qualora non accada, il convenuto perde il suo diritto di presentare domande riconvenzionali. Ciò significa che, qualora voglia far valere un suo diritto nei confronti dell’attore, dovrà presentare a sua volta un atto di citazione e intraprendere una nuova causa.

Giuseppe Matteo Miroddi

Fonti normative

Art. 163, 165, 166, 167, 168, c.p.c.

Art. 104 D.P.R. 1229/1959

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