Multe: come pagarle, rateizzazione e prescrizione

Esaminiamo in dettaglio come affrontare il tema Multe in tutti gli aspetti.

Multe: come pagarle, rateizzazione e prescrizione

Regina  delle sanzioni amministrative, la multa giunge (quasi sempre) puntuale a punirci ogniqualvolta commettiamo un’infrazione del codice della strada.

Il relativo verbale può giungere direttamente ed immediatamente nelle mani dello sventurato automobilista colto in flagrante, e per questo fermato, oppure può essere notificato per mezzo posta.

Nel secondo caso, qualora cioè la violazione non possa esser contestata immediatamente e si renda necessario perciò notificare il relativo verbale tramite ufficiale giudiziario o per mezzo posta con raccomandata con avviso di riferimento, è necessario sapere entro quanti giorni dev’essere notificata una multa per esser soggetti al suo pagamento e la risposta è univoca: il termine per la notifica della multa è di 90 giorni dal momento in cui l’infrazione è stata rilevata ed accertata.

Il verbale, inoltre, dovrà presentare una puntuale descrizione della violazione indicando i dati del veicolo; indicare qual è la somma da versare entro e non oltre 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione, quali le modalità di pagamento e quali quelle per presentare un eventuale ricorso.

1. Riduzione pagamento multe

Sia che si tratti di una multa della quale si sia venuti a conoscenza tramite notifica della contravvenzione sia nei casi in cui la multa sia stata invece immediatamente contestata al guidatore del veicolo reo di aver infranto il codice stradale, la legge, da agosto 2013, viene incontro al trasgressore prevedendo, nei casi di pagamento delle multe entro 5 giorni, la possibilità di approfittare di uno sconto pari al 30% dell’importo previsto per la relativa sanzione (a meno che non si tratti di violazioni per le quali è comminata la sospensione della patente o la confisca del veicolo, cosa che avviene nei casi limite in cui si venga trovati a guidare in stato di ebbrezza, a circolare sulle corsie di emergenza oppure ad effettuare pericolosi sorpassi in curva, e non solo).

2. Come si calcolano i 5 giorni per pagare una multa?

I cinque giorni decorrono dalla data di ricezione della multa, nei casi in cui il verbale venga notificato dalla data in cui l’infrazione è stata commessa, nei casi in cui questa sia stata immediatamente contestata al guidatore il quale sia venuto in quella circostanza in possesso del verbale su cui è generalmente indicata la somma da versare già scontata.

Contrariamente, sarà cura del trasgressore calcolare la corretta decurtazione del 30% partendo dall’importo della sanzione, senza quindi considerare le spese di notifica.

Qualora venga effettuato il pagamento senza approfittare dello sconto sulle multe seppur entro il suddetto termine di 5 giorni, si potrà ricorrere all’ufficio competente per richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza; in caso contrario, qualora il pagamento della multa avvenga oltre i termini ma ciononostante comunque in maniera ridotta, il trasgressore sarà costretto a pagare la differenza non avendo rispettato il termine ultimo per potersi avvalere di tale privilegio.

È importante specificare che una volta effettuato il pagamento delle multe con sconto non sarà più in alcun modo possibile farvi ricorso.

3. Ricorso multa

Se invece siete fermamente convinti che la ragione sia dalla vostra e non volete rassegnarvi ad un ingiusto pagamento, potrete esperire ricorso scegliendo se contestare una multa dinanzi al Prefetto competente nel luogo in cui l’infrazione è avvenuta o se fare invece ricorso al Giudice di Pace.

Modalità e tempi sono nettamente differenti: nel caso in cui si decida di sottoporre la questione all’attenzione del Prefetto sarà necessario inoltrare il ricorso tramite raccomandata con avviso di ricezione direttamente al Prefetto o al comando dell’organo che ha accertato l’infrazione, il tutto entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica della multa.

I termini si dimezzano invece ed arrivano a 30 giorni per il ricorso che può essere presentato a mezzo posta oppure a mano alla cancelleria del Giudice di Pace, al quale andrà anche comunicato il proprio domicilio legale per eventuali comunicazioni.

La legge, in breve, consente la possibilità di avanzare ricorso contro tutte le sanzioni amministrative pecuniarie dovute a multe che risultino viziate o illegittime mentre in alcun modo è possibile agire per quanto riguarda la decurtazione dei punti sulla patente.

4.Rateizzazione multe

Un’altra facoltà concessa al trasgressore è quella che prevede un pagamento rateale delle multe.

A rientrare però nella schiera dei privilegiati sono solo coloro i quali abbiano ricevuto in un unico verbale una multa il cui importo sia superiore a 200 euro (non è infatti possibile pagare a rate la somma complessiva di più multe) ed il cui reddito imponibile non superi i 10.628,16 euro (a cui vanno aggiunti 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente).

Inoltre, la multa che si intende rateizzare non dev’essere stata previamente impugnata tramite ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.

Qualora si risponda a tutti questi requisiti fondamentali si avranno a propria disposizione 30 giorni per inviare richiesta di rateizzazione al Prefetto nei casi in cui la sanzione sia stata rilevata dalla Polizia di Stato, mentre si potrà scegliere tra Sindaco e Presidenti della Giunta regionale o provinciale nell’eventualità in cui la sanzione sia invece stata accertata dalla Polizia locale.

Nell’ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione adita non dovesse pronunciarsi con provvedimento entro 90 giorni, la mancata risposta potrà esser ricondotta al rigetto della richiesta di rateizzazione ed il trasgressore sarà tenuto al pagamento dell’intero importo entro 30 giorni decorrenti dallo scadere dei 90 giorni precedentemente concessi alla P.A. (o dalla notifica dell’eventuale provvedimento di rigetto).

In caso di accoglimento della domanda, toccherà all’amministrazione competente disporre numero di rate e relativo importo (che non dovrà mai essere inferiore ai 100 euro per rata), fino ad un massimo di 60 rate per contravvenzioni che superino i 5.000 euro.

Il trasgressore che manchi il pagamento delle prime due rate decadrà dal beneficio accordatogli.

5. Multe non pagate: cosa succede

Un dubbio che affligge molti è quello che spesso porta a chiedersi: cosa succede se non pago una multa?

Trascorsi i 60 giorni di tempo concessi per il pagamento delle multe, il servizio postale Atti Giudiziari invierà una lettera d’avviso al trasgressore insolvente per esortarlo al pagamento della sanzione amministrativa, per il quale verranno concessi ulteriori 30 giorni a decorrere dalla ricezione di detto avviso bonario.

Qualora, scaduti i termini di proroga, non dovesse comunque verificarsi il saldo del pagamento sollecitato e dovessero continuare ad esistere multe non pagate, queste entreranno a far parte di una cartella esattoriale iscritta a ruolo da Equitalia (che verrà presto assorbita dall’Agenzia delle Entrate) e saranno soggette ad una serie di maggiorazioni che potranno far lievitare l’importo da corrispondere fino al doppio della cifra che si sarebbe dovuta versare inizialmente, con successivi incrementi del 10% per ogni semestre di ritardo.

Sarà dunque sempre bene pagare una multa per evitare di cader vittima di un eccessivo dispendio monetario, avendo però prima ben presente come e dove si pagano le multe: per estinguere la contravvenzione, qualora non voleste recarvi in posta e sopportare interminabili file per consegnare il classico bollettino, potrete ora seguire una rapida procedura online collegandovi al sito del comune di residenza o del luogo in cui avete commesso l’infrazione.Il tutto comodamente seduti sul vostro divano.

6. Prescrizione multe

È bene far cenno infine al fatto che il diritto della Pubblica Amministrazione di esigere e riscuotere il pagamento delle somme dovute a sanzioni nascenti da violazioni del codice stradale si prescrive nel termine di 5 anni che decorrono dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa: termine che si interrompe per ripartire da capo ogniqualvolta al trasgressore venga notificata la relativa richiesta di pagamento.

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