Le Gare d'appalto

Nel momento in cui un privato, ad esempio un imprenditore, necessita di un bene o di un servizio per lo svolgimento della propria attività d’impresa, egli si mette in contatto con un altro soggetto in grado di fornire tale bene o servizio.

Se l’imprenditore non è un soggetto privato, ma si tratta di una Pubblica Amministrazione, questo meccanismo non può operare. Quando una Pubblica Amministrazione necessita infatti di servizi, opere pubbliche o merci, non può semplicemente mettersi in contatto con un fornitore, scegliendo il soggetto che preferisce, ma è necessario che la stessa indica una gara d’appalto.

1. Perché la Pubblica Amministrazione è obbligata ad indire gare d’appalto?

Il motivo alla base della necessità di appalti pubblici nasce nel momento in cui la Pubblica Amministrazione voglia procurarsi beni o servizi.

Si tratta, infatti, di servizi pubblici di cui usufruiranno tutti i cittadini e dunque è auspicabile che essi siano forniti da operatori professionali qualificati e dotati di determinati requisiti, che la stessa Pubblica Amministrazione si preoccupa di indicare nel bando di gara.

Vediamo dunque come si svolgono le gare di appalto pubbliche di cui stiamo parlando.

2. Disciplina degli appalti e fasi del procedimento.

Giova premettere che il testo legislativo di riferimento in materia è rappresentato dal codice degli appalti, dapprima emanato nel 2006 (d.lgs. 163/2006) e recentemente abrogato e sostituito dal nuovo codice degli appalti nel 2016 (d.lgs. 50/2016). Esso rappresenta dunque il testo di riferimento in materia di appalti insieme alla l. 241/90, che rappresenta la disciplina generale del procedimento amministrativo e dunque essa risulta in ogni caso un testo centrale quando si parla di pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le fasi del procedimento ad evidenza pubblica, esse potrebbero essere così sintetizzate:

  1. pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I bandi di gara sono facilmente consultabili anche online, attraverso il seguente link http://www.gazzettaufficiale.it/ricerca/testuale/contratti?reset=true;
  2. valutazione delle offerte, ove la Pubblica Amministrazione valuta le offerte ed i relativi documenti presentati dai privati che partecipano alla gara d’appalto;
  3. aggiudicazione e stipula del contratto, che conclude l’espletamento della procedura di gara, aggiudicando l’appalto all’impresa vincitrice e stipulando con essa il relativo contratto di esecuzione dell’opera o di prestazione del servizio.

Quali sono i criteri di aggiudicazione delle offerte?

E’ fondamentale, per un’impresa che voglia partecipare ad una gara d’appalto, capire in base a quali criteri sarà effettuata l’aggiudicazione, infatti, stabilito che l’impresa possiede i requisiti richiesti dal bando di gara, come fa poi la pubblica amministrazione a scegliere l’impresa che si aggiudicherà l’appalto?

A tal fine giova chiarire che originariamente i criteri di aggiudicazione previsti dalla legge erano due:

  1. il criterio del prezzo più basso, il quale può essere definito come un criterio “automatico”, dal momento che la gara d’appalto sarà vinta dal soggetto che offre quel servizio o quel bene al prezzo più basso. Evidente come tale criterio si limiti a dare rilevanza al solo profilo economico, essendo il solo prezzo a consentire ad un’impresa di distinguersi dall’altra;
  2. il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso si valuta non solo il profilo economico, e quindi il prezzo offerto dall’impresa, ma si valuta anche il profilo qualitativo dell’offerta. Generalmente, nelle gare che si aggiudicano sulla base di tale criterio, il privato che partecipa alla gara presenta due offerte: l’offerta economica, che viene valutata sulla base del criterio del prezzo più basso, e l’offerta tecnica, che viene invece valutata sulla base di criteri qualitativi. Si tratta di criteri che, evidentemente, non possono essere “automatici” come il criterio prima esaminato. Il risultato finale sarà dunque rappresentato dalla combinazione tra il profilo economico ed il profilo qualitativo, pertanto, laddove una gara si svolga secondo questo criterio, non può darsi per scontato che colui che offra il prezzo più basso vinca la gara. Si ha dunque una sorte di bilanciamento tra prezzo dell’offerta e caratteristiche tecniche e qualitative della stessa.

Ci si chiede allora: quale criterio utilizza la Pubblica Amministrazione? Vi è discrezionalità nella sua scelta o vi sono dei limiti legislativi?

Un tempo la regola era quella dell’aggiudicazione al prezzo più basso, quindi l’ente pubblico aveva di mira la sola convenienza economica dell’offerta, ma successivamente si stabilisce che l’amministrazione possa di volta in volta scegliere motivatamente a quale criterio ricorrere, non rappresentando più il criterio del prezzo più basso la regola. I due criteri dovevano dunque considerarsi equivalenti e spettava alla sola Pubblica Amministrazione decidere quale applicare nella singola gara d’appalto.

Oggi, tuttavia, in seguito all’introduzione del nuovo codice degli appalti, il sistema dei criteri di aggiudicazione è stato notevolmente modificato, in quanto il criterio del prezzo più basso è stato eliminato dal legislatore, il quale ha dunque deciso di far sì che le gare d’appalto pubbliche siano aggiudicate sulla base del solo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Evidente dunque come il legislatore voglia sottolineare l’importanza dei requisiti tecnici delle offerte presentate, nonché del livello qualitativo delle stesse.

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Avvocato Avvocatoflash Team

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