In quali casi è possibile parlare di plagio

Con il termine plagio si fa riferimento al caso in cui un soggetto si appropri indebitamente della paternità di un’opera dell’ingegno altrui attraverso una riproduzione totale o parziale della stessa. Con riferimento al plagio non c’è nulla di più sbagliato del pensare che tale fattispecie non ricorra se vi siano delle differenze tra l’opera originale e quella riprodotta, questo perché ogni opera dell’ingegno ha degli elementi caratterizzanti che la rendono differente rispetto alle altre opere dello stesso settore, ma avrà anche elementi in comune con quest’ultime e pertanto sarà fondamentale individuare gli elementi caratterizzanti l’opera e come questi siano stati o meno utilizzati nell’opera dell’autore del plagio affinché sia possibile determinare se siamo in presenza di un abuso o meno. Le opere dell’ingegno di qualsiasi tipo sono tutelate dalla normativa in materia di Diritto d’Autore che mette a disposizione dell’autore dell’opera un insieme di possibilità, azioni e poteri che possono essere utilizzati per tutelare la paternità della propria creazione e i diritti da essa discendenti.

Il Diritto d’Autore.

Il diritto d’Autore è disciplinato nel nostro ordinamento agli artt. 2575 - 2583 del Codice civile nonché dalla legge 633/41, nel corso del tempo più volte modificata per il necessario adeguamento della stessa rispetto al progresso tecnologico della società ed alle nuove soluzioni prospettabili allo stato della tecnica.

La tutela del diritto d’autore si estende a tutte quelle che sono considerabili come opere frutto dell’ingegno e quindi le opere scientifiche, musicali, letterarie, figurative, architettoniche, cinematografiche etc., a prescindere dal modo e dalla forma attraverso la quale esse vengano espresse, rientrando nella tutela offerta dalla normativa in parola indipendentemente dal loro pregio, dal loro valore e dalla loro utilità.

L’unico elemento fondamentale ed irrinunciabile affinché un’opera dell’ingegno venga riconosciuta e tutelata dalla normativa sul diritto d’autore risiede nella sussistenza della originalità oggettiva rispetto alle preesistenti altre opere.

All’Autore dell’opera, già dal momento della creazione della stessa, sono riconosciuti un insieme di diritti e poteri inquadrabili all’interno di due macro categorie:

  • Diritti della sfera morale: con tale terminologia si fa riferimento al fatto che l’Autore dell’opera ha il diritto di rivendicare la paternità della stessa nei confronti di chiunque, potendo inoltre decidere se renderla pubblica o meno (cd. Diritto di inedito), avendo anche il potere di vietarne modifiche ed agire nei confronti di chi abbia perpetrato una qualsiasi forma di abuso in merito. L’Autore, infatti, ha diritto ad essere valutato dal pubblico per l’opera così come l’ha ideata bloccando le modifiche che comportino un pregiudizio alla sua personalità e reputazione (cd. Diritto all’integrità dell’opera) ed avendo quindi il potere di autorizzare o meno qualsiasi forma di sua utilizzazione, ivi incluse la semplice traduzione e/o la riproduzione.

Tutti i diritti e poteri che discendono da questa forma di tutela appartengono alla persona dell’Autore, sono irrinunciabili ed inalienabili e possono essere legittimamente esercitati anche dai congiunti dello stesso in seguito alla sua morte.

  • Diritti della sfera patrimoniale: In linea generale l’Autore ha anche il diritto di utilizzazione esclusiva dell’opera, con le dovute eccezioni rispetto al generale interesse della comunità al progresso ed alla diffusione della cultura (art. 65 – 71 l. 633/41). In virtù di tale diritto patrimoniale l’Autore potrà riprodurre come preferisce l’opera, potendo scegliere anche di sfruttarla parzialmente ed ovviamente potendo godere pienamente dei benefici patrimoniali da essa discendenti. 

Il diritto patrimoniale si differenzia rispetto a quello morale perché ha una durata limitata nel tempo ed infatti si estingue una volta trascorsi settanta anni dalla morte dell’Autore.

Vi potranno inoltre essere soggetti terzi, come ad esempio le case discografiche, che di riflesso godono del diritto patrimoniale dell’Autore in relazione alla sua opera dell’ingegno.

Il fatto che la tutela del diritto d’autore fosse circoscritta all’ambito territoriale nazionale e che quindi ci fosse la concreta possibilità che un autore potesse subire un abuso sui propri diritti morali e patrimoniali in altri stati, ha incoraggiato la sottoscrizione di alcune convenzioni internazionali per ampliare la tutela dell’opera dell’ingegno anche a territori diversi rispetto a quello di origine. Ne sono un esempio la Convenzione di Unione di Berna che si riferisce alle opere letterarie ed artistiche, la Convenzione Universale sul diritto d’autore di Ginevra del 1952 e recepita in Italia con l. 306/97, così come hanno in seguito visto la luce organizzazioni di livello mondiale come la WIPO (World Intellectual Property Organization) che persegue lo scopo di contribuire alla prevenzione di violazioni in materia di diritto d’autore nel mercato globale.

In quali casi ricorre la fattispecie di plagio.

Il plagio ricorre quando un soggetto pone in essere un’indebita attribuzione a sé stesso di parole, idee, ricerche o scoperte altrui e quindi si attribuisca la paternità di un’opera dell’ingegno rivendicandola come propria nei confronti di chiunque, anche nel caso in cui non l’abbia fatto intenzionalmente.

La paternità dell’opera è un concetto che supera i diritti di godimento patrimoniali ed è tutelata sempre ed indipendentemente dagli stessi, ai sensi infatti dell’art. 20 della Legge sul Diritto d’Autore, l’autore dell’opera conserva il diritto di rivendicarne la paternità a prescindere dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera stessa ed anche a seguito della loro cessione.

Per plagio non bisogna intendere soltanto la falsa attribuzione della paternità sull’intera opera dell’ingegno ma anche la condotta che semplicemente mira ad appropriarsi degli elementi più caratterizzanti l’opera stessa la cui presenza determinava che potesse distinguersi ed essere riconoscibile rispetto alle altre opere dell’ingegno di quello stesso settore.

Esulano dal plagio le attività di citazione con i dovuti riferimenti all’Autore originario, nonché tutte le attività di riproduzione di un’opera con la presenza di una sensibile attività creativa da parte dell’Autore (si pensi ad esempio alla riproduzione di un’opera cinematografica in forma di parodia).

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