La tutela dei beni culturali
I beni culturali in Italia e le novità inserite nella legge di Bilancio 2020.
- I beni culturali in Italia
- L’evoluzione normativa
- Gestione e valorizzazione
- Le novità inserite nella legge di Bilancio 2020
1. I beni culturali in Italia
Secondo l'articolo 9 della Costituzione italiana, “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”. Nell'articolo 117 si precisa, inoltre, la competenza dello Stato e delle Regioni in materia di tutela e legislazione dei “beni culturali”.
Secondo i dati del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Italia sono 205.443 i beni culturali registrati nel 2017, estesi sul 93% dei comuni italiani, un’informazione che sottolinea la diffusione di questo patrimonio culturale sulla quasi totalità del territorio. Dei 7.983 comuni considerati dal Ministero, solo 575, ovvero il 7%, non hanno nessun bene culturale.
Nello specifico i territori del centro Italia hanno complessivamente un maggior numero di beni rispetto ad altre aree del Paese. Considerando i dati comune per comune, Roma ha il patrimonio più vasto, con 6.239 beni, seguita da Genova (4.356) e, successivamente, Venezia (3.790). Tale patrimonio ha un’importanza fondamentale per la nostra penisola da un punto di vista storico, culturale e in parte anche economico. Molti di questi hanno, infatti, un ruolo centrale e nevralgico per lo sviluppo del settore turistico che ha un peso notevole per l'economia nazionale e locale. Quindi, per molteplici aspetti, è essenziale che gli enti con ruoli amministrativi si impegnino a tutelare e valorizzare i beni culturali presenti sul nostro territorio.
2. L’evoluzione normativa
L'evoluzione normativa è risultata molto intensa in questo settore, in particolar modo negli ultimi anni, con diversi interventi che hanno modificato la legislazione in precedenza vigente, risalente alla fine degli anni trenta del Novecento, nella fattispecie riguardo alla definizione di “bene culturale” e all'attribuzione alle regioni e agli enti locali di alcune competenze precedentemente riservate allo Stato.
Pertanto, con la legge 27 luglio 1907, n. 386 viene istituito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e con il r.d.l. 3 ottobre 1919, n. 1792, fu costituito un Sottosegretariato di Stato per le antichità e belle arti, poi soppresso con r.d. 29 aprile 1923, n. 953. In attuazione della riforma Gentile, durante il governo Mussolini, fu approvato, con r.d. 16 luglio, n. 1753, un nuovo ordinamento in base al quale veniva istituita la direzione generale per le antichità e belle arti, all'interno del Ministero della pubblica istruzione, che nel 1929 divenne Ministero dell'educazione nazionale.
Con il r.d. 22 dicembre 1932, n. 1735, invece, veniva istituita la Consulta per la tutela delle bellezze naturali. Il 1º giugno 1939 venne emanata dal Ministro dell'educazione nazionale Giuseppe Bottai, ex Governatore di Roma, la legge n. 1089/1939 per la “tutela delle cose di interesse artistico e storico” (la c.d. legge Bottai), la prima legge organica volta a disciplinare la tutela dei beni culturali, ed il 29 giugno quella per la “tutela della bellezze paesistiche”.
Nel Decreto legislativo 1998 n. 112 per la prima volta viene data una precisa definizione dei beni culturali: “quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà”. Nel medesimo testo vengono definiti i termini di beni ambientali, gestione, valorizzazione, tutela e attività culturali.
Con questo testo legislativo si allarga dunque la definizione tradizionale di “bene culturale”, che comprende ora anche audiovisivi, fotografie, strumenti scientifici e tecnici. Nel decreto legislativo in attuazione di tale legge (n.490 del 1999, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, artt. 2, 3 e 4) la definizione di bene culturale ricalca quelle offerte dai precedenti provvedimenti.
Quindi, sono beni culturali disciplinati a norma di questo titolo:
- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo- etno-antropologico;
- le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
- le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
- i beni archivistici;
- i beni librari.
3.Gestione e valorizzazione
La gestione dei beni culturali è ripartita tra attività di tutela e di valorizzazione.
Da un lato, la tutela consiste nell'individuare i beni costituenti il patrimonio e garantirne la conservazione. È una funzione di competenza esclusiva dello Stato, anche se le regioni possono esercitarla su una limitata tipologia di beni.
Dall'altro lato, la valorizzazione riguarda la costituzione di risorse e strutture che assicurino l'utilizzo e la fruizione pubblica dei beni culturali, compresi interventi riqualificazione e conservazione del patrimonio.
Le amministrazioni locali possono, infatti, destinare parte delle loro risorse alla sezione di bilancio dedicata alla tutela di beni e attività culturali, che si divide in due voci di spesa:
- “attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” comprendono le spese per le attività culturali ed il funzionamento di strutture che non sono di interesse storico, ma hanno finalità culturali;
- “riconoscimento di beni di interesse storico” comprendono le spese per la manutenzione e la ristrutturazione di strutture di interesse artistico e storico.
La valorizzazione del patrimonio culturale statale consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina di tutte quelle attività a cura dell’Amministrazione dei beni culturali volte a promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso ad ogni tipo di pubblico, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura.
La valorizzazione comprende, inoltre, finalità educative di stretto collegamento con il patrimonio, per cercare di migliorare le condizioni di conoscenza e, conseguentemente, anche di conservazione dei beni culturali e ambientali. Rientrano in questo concetto anche la promozione ed il sostegno di interventi di conservazione.
Per quanto concerne la valorizzazione integrata territoriale, solo in anni più recenti alcune istituzioni dipendenti dal Ministero hanno aderito a progetti comuni con altre istituzioni, queste ultime sono comunque molto differenziate sul territorio nazionale, a seconda della capacità e dell’impulso dato dagli enti territoriali.
4. Le novità inserite nella legge di Bilancio 2020
Tra le voci più corpose di questa manovra, ci sono una serie di misure per il rilancio degli investimenti e la ripresa delle opere pubbliche su tutto il territorio nazionale. Il fondo destinato ai comuni avrà una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 e prevede tra le azioni d'intervento la crescente e continua valorizzazione dei beni culturali e ambientali del nostro Paese.
Nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022, i comuni potranno anche accedere a contributi speciali per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione del fenomeno della marginalizzazione sociale e del miglioramento del decoro urbano.
Una novità assoluta è rappresentata dal “Fondo per il funzionamento dei piccoli musei”, istituito con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e l'accessibilità delle moltissime pinacoteche cittadine e piccoli musei italiani.
Nel dettaglio, circa 3,5 milioni di euro saranno destinati al funzionamento delle biblioteche non statali, al Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali. Il fondo per la tutela del patrimonio culturale, invece, riceverà uno stanziamento di 139,2 milioni di euro, mentre quello per l'attuazione del piano strategico “Grandi progetti beni culturali” 112 milioni. A questi contributi si aggiungono una serie di finanziamenti straordinari per riconoscimento ed il recupero del patrimonio culturale che la manovra ha destinato direttamente alle regioni.
5. Fonti Normative
Legge 27 luglio 1907, n. 386;
r.d. 22 dicembre 1932, n. 1735;
L. n. 1497/1939;
D. lgs. n. 112/1998:
D.lgs. n. 490/99.
Michele Rabasco
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