Che cos'è l'usucapione? Su quali beni può nascere

Sembra impossibile, eppure può accadere che la proprietà di un bene, anche immobile, sia acquistata non attraverso un atto sottoscritto da venditore ed acquirente, ma attraverso un “possesso prolungato” della cosa stessa, senza firmare accordo alcuno e spesso senza che il precedente proprietario se ne renda conto.

L’usucapione è uno dei modi attraverso cui si può diventare proprietari di un bene e si realizza appunto attraverso il “possesso prolungato” della cosa: possiedo la cosa per un certo periodo di tempo, ad esempio perché si trova a casa mia, e, pur non avendo firmato nulla o fatto un accordo espresso con il venditore, ne divento proprietario.

Ci si può chiedere: che senso ha un istituto del genere? Come posso diventare proprietario di un bene solo se lo posseggo per un certo periodo di tempo, magari ad insaputa del proprietario?

In realtà il codice civile disciplina espressamente questa ipotesi (art. 1158 c.c.) in quanto il legislatore ha voluto evitare che vi siano beni trascurati, di cui nessuno si prende cura; se il proprietario non si occupa di quel bene, perché non premiare colui che invece se ne impossessa e lo utilizza restituendo al bene stesso una qualche utilità?

Ecco perché nasce l’usucapione. Non si tratta di un soggetto che si appropria illegittimamente di una cosa, ma semplicemente si parla di un uso della cosa fatto da colui che non ne è proprietario, in quanto quest’ultimo la trascurava.

1. Su quali beni può nascere il diritto di usucapione?

Possiamo affermare in generale che tutti i beni sono usucapibili, ossia per tutti i beni la proprietà può essere acquistata attraverso usucapione, anziché attraverso i modi cui siamo maggiormente abituati, come un contratto scritto o un accordo verbale.

Siamo infatti abituati a pensare che per acquistare una casa mi reco da un notaio per firmare il contratto di compravendita con il venditore; se invece devo acquistare un bene mobile – ad esempio un macchinario per la mia azienda – mi reco dal venditore, pago allo stesso il prezzo pattuito e ricevo in consegna il bene. La legge ammette invece che l’acquisto della proprietà di una casa, di un terreno, di un’autovettura o di un bene mobile avvenga attraverso l’usucapione.

Sono esclusi dall’usucapione solo i beni demaniali e i beni del patrimonio dello Stato, quindi in generale, per semplificare, possiamo dire che i beni pubblici non possono essere oggetto di usucapione.

2. Quando può realizzarsi a tutti gli effetti l’usucapione?

L’usucapione non si realizza semplicemente possedendo un bene per un determinato periodo di tempo, in quanto la legge richiede i seguenti presupposti, i quali  devono sussistere tutti affinché io diventi proprietario del bene attraverso usucapione.

Ecco quali sono questi presupposti:

- il possesso del bene, quindi non la proprietà del bene stesso, perché ricordiamo che tale istituto consente di diventare proprietari del bene quando ancora non si è tali. Il possesso è definito in diritto come una “situazione di fatto” e questo perché il soggetto ha la disponibilità materiale della cosa, magari il bene si trova a casa sua ed egli la usa come se fosse il proprietario: “come se fosse” il proprietario, ma proprietario non è;

- deve trattarsi di un possesso continuativo, quindi ai fini dell’usucapione il possesso deve continuare giorno per giorno senza interruzioni;

- il decorso di un certo lasso di tempo, infatti a seconda del numero di anni per i quali il soggetto possiede si distinguono principalmente due tipi di usucapione:

  1. usucapione ordinaria, che si compie in venti anni per i beni immobili e in dieci anni per i beni mobili registrati (tra i quali rientrano ad esempio le autovetture). In questo caso è indifferente che colui che possiede lo faccia in buona o mala fede.
  2. usucapione abbreviata, che si compie in dieci anni per i beni immobili e in tre anni per i beni mobili registrati. Tale usucapione può realizzarsi se il possessore ha acquistato il bene da chi non ne era proprietario, ma ha comunque posto in essere un atto che astrattamente consentirebbe di trasferire la proprietà del bene. In questo caso, però, a differenza dell’usucapione ordinaria, il possessore deve essere in buona fede e ciò significa che ho acquistato il bene da chi non ne era proprietario, ma ignoravo tale situazione.

Per il compimento dell’usucapione, quindi, è sufficiente che sussistano i presupposti ora elencati e null’altro, quindi nel caso in cui ad esempio il precedente proprietario del bene rivendichi i propri diritti sul bene stesso, chi ha posseduto la cosa per un certo periodo di tempo, in modo continuativo e senza interruzioni potrà chiedere al giudice di accertare tale situazione, dichiarando appunto che egli è il nuovo proprietario del bene per avvenuta usucapione.

Fonti normative:

- 1158 – 1167 c.c.

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