Invalidità civile: cos'è, a chi spetta, come richiederla.

Breve guida su che cosa si intende per invalidità civile, quali patologie hanno diritto allo stato di invalidità , e qual è la procedura per richiederla.

 

1. Cosa si intende per invalidità civile.

 

Con questo termine ci si riferisce ad uno stato patologico (fisico, intellettivo) tale da compromettere  la capacità del soggetto di compiere alcuni atti quotidiani, con una riduzione della capacità lavorativa della persona. Per le persone non ancora o non più in età da lavoro, alla riduzione della capacità lavorativa si sostituisce l'incapacità di svolgere le normali azioni quotidiane, tipiche per l'età del soggetto.

In altre parole, per un minore o una persona di oltre 67 anni – soggetti per i quali non è prevista una capacità lavorativa che possa ridursi (si noti, ciò non implica che un'invalido di oltre 67 anni non possa lavorare), la percentuale si riferisce ad un deficit non prettamente legato alla produzione di redditi da lavoro, ma ad una generale capacità di compiere le azioni considerate normali in relazione all'età del soggetto.

É appena il caso di dire che, da un lato, l'invalidità civile può dar luogo a misure economiche diverse a seconda del grado di invalidità riconosciuto, dall'altro che questa non va confusa con altri strumenti che possono spettare agli invalidi civili (si pensi all'assegno ordinario di inabilità o all'indennità di frequenza/accompagnamento); ed anzi, talvolta sono anche cumulabili.

Una volta che gli organi competenti hanno riconosciuto lo stato e la gravità dell'invalidità, all'invalido sono riconosciuti alcuni benefici, che vanno dalla fornitura gratuita di alcuni dispositivi medici all'erogazione di un assegno mensile da parte dell'INPS.

Alle prestazioni possono accedere, su domanda, tutti i cittadini comunitari ed i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lunga durata. 

 

1.1 Le tabelle e la percentuale di invalidità.
 

Non tutte le patologie danno diritto allo stato di invalido civile: in base alla tabella qui riportata solo le patologie presenti possono essere considerate ai fini dell'invalidità civile (in alcuni casi è ammessa l'analogia); e per ciascuna malattia è riportata la percentuale di riduzione delle capacità ad essa collegata.

Per ottenere i benefici legati all'invalidità civile, la percentuale minima è del 33%, che sta ad indicare una riduzione di almeno 1/3 della capacità lavorativa del soggetto; tale percentuale, pur se sufficiente per essere dichiarati invalidi civili parziali, non da diritto ad alcuna prestazione economica, che richiede un'invalidità di almeno il 75%. Si deve inoltre considerare che, pur raggiungendo la percentuale richiesta, per le misure economiche (ossia assegni e pensioni) sono previsti ulteriori requisiti, come ad esempio una soglia di reddito annua da non superare; per le altre agevolazioni, invece, in genere è sufficiente il riconoscimento della percentuale di invalidità prevista. 

 

1.2 Cumulo di più patologie invalidanti.
 

 

Un soggetto che, disgraziatamente, sia affetto da più di una patologia fra quelle comprese nella tabella, potrà applicare un particolare calcolo che serve a "sommare" le due percentuali, per ottenere il grado complessivo di invalidità. In simili casi si utilizzano tre differenti formule (Balthazard, Salomonica, Gabrielli) a seconda che le due patologie siano coesistenti, concorrenti, ovvero qualora ad una prima invalidità se ne aggiunga una seconda, anch'essa valida ai fini della prestazione assistenziale. 

 

1.3 Gradi di invalidità e relativi benefici.
 

Di seguito, le percentuali minime per accedere a ciascuna tipologia di beneficio, economico o meno che sia:

  • 33% - si viene riconosciuti invalidi civili; il SSN provvede a fornire gratuitamente aiuti e protesi legati alla patologia invalidante; 

  • 46% - si ha diritto ad essere iscritti nelle apposite liste dei lavoratori facenti parte delle categorie protette, presso i centri per l'impiego, accedendo al collocamento mirato riservato agli invalidi; 

  • 51% - si ha diritto a particolari congedi lavorativi finalizzati alle cure mediche (purché previsto dal CCNL di riferimento), compatibili con i permessi ottenuti ex legge 104 ai portatori di handicap; 

  • 66% - il soggetto è esentato dal pagamento del tiket quando fa visite o esami medici legati alla patologia invalidante; 

  • 75% - si ha diritto all'assegno mensile di invalidità, la cui misura differisce in base al reddito del richiedente; 

  • 100% - gli invalidi totali (e le categorie equiparate, come i ciechi assoluti) hanno diritto alla pensione di inabilità lavorativa (anche in tal caso, variabile a seconda dell'eventuale altro reddito del beneficiario).

 

2. Limiti di reddito e importo.
 

 

Di seguito una tabella riassuntiva del reddito annuo massimo per ottenere il beneficio e della misura della prestazione. Si noti che si considera il reddito imponibile ai fini irpef, al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. 

 

Tipo di prestazione economica

 

Importo

 

Reddito annuo massimo

 

Assegno invalidi civili (parziali)

 

285,66

 

4.906,72

 

Pensione invalidi civili (totali)

 

285,66

 

16.814,34

 

Pensione invalidità ciechi assoluti

 

308,93

 

16.814,34

 

Pensione invalidità ciechi assoluti (se ricoverati)

 

285,66

 

16.814,34

 

Invalidità civile ciechi parziali

 

285,66

 

16.814,34

 

Pensione sordi civili

 

285,66

 

16.814,34

 

Indennità mensile frequenza minori

 

285,66

 

4.906,72

 

Assegno ipovedenti decimisti

 

212,01

 

8083,89

 

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti

 

921,13

 

No limite

 

Indennità accompagnamento invalidi civili totali

 

517,84

 

No limite

 

Indennità comunicazione sordi

 

256,89

 

No limite

 

Indennità speciale ciechi ventesimisti

 

210,61

 

No limite

 

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major

 

513,01

 

Nessun limite

 

2.1 Il requisito della non-occupazione.
 

Per gli assegni di invalidità, è richiesto lo stato di disoccupazione, o come recente giurisprudenza ha chiarito, lo stato di "non occupazione". Un soggetto che non risulti del tutto privo di occupazione, ma il cui reddito da lavoro annuo non sia superiore ad 8000 euro nel caso dei lavoro subordinato o parasubordinato, ovvero 4800 euro se autonomo, viene comunque considerato, ai fini che qui interessano, privo di occupazione. É bene chiarire questo punto, in quanto:

  • da un lato si richiede l'assenza di un'occupazione tale da produrre almeno 8000 (o 4800) euro annui di reddito da lavoro;

  • dall'altro è necessario non avere un reddito annuo, da qualsiasi fonde derivante (ad es. da un'affitto), superiore alla soglia indicata nella tabella precedente. 

Lo stato di non occupazione è richiesto solamente per gli assegni mensili di assistenza (indirizzati agli invalidi parziali), mentre non lo è per i titolari di pensioni di invalidità (invalidi al 100%, ciechi assoluti). 

 

3. Altre prestazioni per soggetti invalidi.
 

Si noti che l'invalidità totale, riconosciuta dalla competente Commissione Medica,  è uno dei requisiti per ulteriori misure economiche, come ad esempio l'indennità di accompagnamento, ma le due prestazioni non vanno confuse. L'indennità di accompagnamento richiede che l'invalidità totale renda il soggetto incapace di muoversi autonomamente, ed ha la finalità chi deve sostenere particolari spese per potersi muovere (ad es. i non vedenti, oltre all'invalidità civile hanno diritto anche all'accompagnamento). Proprio per la diversa finalità, anche i requisiti non coincidono: l'indennità è finalizzata ad aiutare il soggetto svantaggiato che, per superare almeno in parte la sua condizione, deve sostenere particolari spese. Per questo motivo, non sono previsti particolari limiti di reddito. Quanto detto vale anche per l'indennità di comunicazione erogata ai sordi civili.

Occorre prestare poi attenzione all'indennità di frequenza, che invece è sostanzialmente l'invalidità civile per i soggetti minori (per i quali non avrebbe senso parlare di capacità lavorativa); e difatti, l'indennità di frequenza è di eguale importo, e richiede gli stessi requisiti reddituali, previsti per l'indennità civile (e, come l'invalidità civile, può essere cumulata con l'indennità di accompagnamento).

L'invalidità civile non va confusa nemmeno con l'assegno sociale (vecchia pensione sociale), che è una misura assistenziale che richiede un reddito inferiore ad una certa soglia ed il raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni nel 2019): quello che può indurre in errore è che l'assegno di invalidità, al raggiungimento dell'età prevista, si trasforma automaticamente in assegno sociale. Ciò perché, una volta "pensionabili", come per i minori non avrebbe senso riferirsi alla ridotta capacità lavorativa. Tuttavia, i requisiti reddituali sono calcolati in modo diverso (gli invalidi civili, titolari di assegno mensile o pensione di invalidità, considerano solo il loro reddito personale per il superamento della soglia, ed inoltre tale assegno viene erogato sempre per intero, mentre per i titolari "sani" di assegno sociale, devono essere considerati anche i redditi di alcuni familiari, e qualora il soggetto abbia un certo reddito, inferiore al limite, la prestazione sarà erogata solo per la differenza).

Infine, è bene precisare che tali misure assistenziali non vanno confuse ne con le rendite inail (erogate in seguito ad incidenti sul lavoro o per cause di servizio), che hanno carattere risarcitorio e non assistenziale, e nemmeno con le misure previdenziali, quali l'assegno di inabilità lavorativa (che spetta a chi ha lavorato e versato contributi per un certo ammontare di tempo). 

 

4.Come richiedere l'invalidità civile.
 

Per poter presentare la domanda per il riconoscimento dell'invalidità è necessario seguire un iter ben preciso, che coinvolge il medico, l'inps e la asl. 

 

4.1 La richiesta del medico.
 

Come prima cosa occorre rivolgersi ad un medico (il proprio o meno) che possa emettere il certificato che dichiara la natura della patologia e trasmetterlo all'INPS. Si noti che tale certificato vale per 90 giorni (quindi se entro tale termine non si inoltra la domanda di invalidità, occorrerà richiederne uno nuovo). Qualora il richiedente non possa muoversi, per richiedere la visita della commissione medica al proprio domicilio è necessario dichiararlo al medico che redige il certificato.

 

4.2 Invio telematico.
 

A questo punto è necessario inviare telematicamente la domanda di invalidità sul sito dell'inps, utilizzando il pin dispositivo o il sistema di identità digitale (spid), oppure rivolgendosi ad un ente di patronato.

 

4.3 La convocazione da parte della ASL.
 

Ricevuta la domanda, l'inps invia la richiesta alla ASL territorialmente competente, che in genere entro 30 giorni (ridotti a 15 in caso di alcune patologie come i tumori) convoca l'interessato alla visita di accertamento. In questa sede, la commissione medica stabilisce la percentuale di invalidità eventualmente riconosciuta. 


Nel caso di visita a domicilio, la data e l'ora vengono comunicate entro 5 giorni dall'inoltro della domanda.

Qualora non si possa rispettare la data fissata dalla commissione, è possible chiederne il differimento tramite l'apposito portale online inps. Se invece non ci si presenti alla visita di accertamento, si viene convocati una seconda volta e, se nemmeno in tale occasione l'interessato compare, la domanda perde efficacia. 

 

4.4 Il giudizio della commissione medica.
 

Dopo la visita, la commissione medica assegna un punteggio a ciascuna patologia, e sulla base di tali punteggi viene calcolata la percentuale di invalidità. A questo punto la ASL trasmette il verbale all'INPS. Qualora l'invalidità sia riconosciuta all'unanimità dai componenti della commissione, entro 4 mesi l'interessato riceve, per raccomandata, l'esito della sua domanda; in caso contrario (ossia se il giudizio non è unanime) la domanda è sospesa e vengono chiesti ulteriori accertamenti sanitari.

 

4.5 Il pagamento.
 

Solo a questo punto, se la percentuale lo permette, si avvia la procedura amministrativa per l'erogazione della prestazione, che inizia con la presentazione del mod. AP70 (per il tramite di un patronato o telematicamente). 

 

5. Le verifiche dell'inps.
 

L'istituto compie ogni anno una serie di controlli a campione, fra il 2% ed il 5% dei verbali ricevuti dalle asl (a prescindere dall'esito). Possono inoltre essere previste verifiche straordinarie.

 

5.1 Il mantenimento del beneficio.
 

Una volta ottenuto l'assegno o la pensione di invalidità, sarà necessario comunicare annualmente all'istituto previdenziale il mantenimento dei requisiti reddituali/occupazionali, tramite il modello IcLav – sostanzialmente una dichiarazione sostitutiva con cui il beneficiario conferma che continua a non percepire redditi, ovvero che ne percepisce ma in misura inferiore al limite previsto. 

 

5.2 I redditi da considerare.
 

Sia in fase di domanda, sia con il modello IcLav, è necessario considerare (o comunicare all'inps), sia per l'anno trascorso che per quello attuale – per il quale si usano i redditi presunti:


  • i redditi da lavoro dipendente (anche a tempo determinato, part time);

  • i redditi derivanti da contratti di lavoro parasubordinato; 

  • i redditi che provengono da lavori socialmente utili; 

  • i redditi da lavoro autonomo; 

  • i redditi che provengono da attività non abituali, dal lavoro autonomo occasionale, nonché i redditi imprenditoriali o professionali realizzati in regime forfettario; 

Tali redditi sono considerati al netto di oneri deducibili e trattenute fiscali.

Recenti aggiornamenti dell'inps hanno chiarito che vanno considerati anche i redditi di natura fondiaria (al netto della prima casa), quelli soggetti alla cd "tassazione separata" (riferiti ad anni precedenti), l'assegno pagato dal coniuge separato o divorziato, i redditi soggetti a "ritenuta alla fonte" (titoli di stato, interessi bancari, i redditi esteri imponibili, quelli erogati da organismi internazionali non rispondenti al diritto tributario italiano, le eredità ed anche il TFR o le anticipazioni dello stesso.

Simili redditi vanno dichiarati con il mod. IcLav anche se inferiori alle soglie limite. 

 

5.3 I redditi esclusi.
 

Non devono invece essere considerati, per il superamento o meno del limite reddituale: 


  • gli assegni, le indennità e le pensioni corrisposte agli invalidi civili (non imponibili fiscalmente);

  • le rendite di natura risarcitoria erogate dall'inail; 

  • le rendite inail corrisposte ai superstiti (se muore il titolare); 

  • le erogazioni per l'assistenza personale continuativa; 

  • l'assegno funebre; 

  • pensioni di guerra e indennità accessorie; 

  • assegni connessi con le pensioni privilegiate (forze armate, forze dell'ordine); 

  • sussidi di natura assistenziale erogati dallo Stato o da altri enti; 

  • le rendite derivanti dalla pensione superstiti svizzera. 


  •  

Va detto, però, che molti dei redditi da non considerare sono incompatibili con l'invalidità civile, pertanto all'interessato si presenta la scelta fra la prestazione più conveniente. 


In relazione a questo punto, l'invalidità civile non può essere percepita insieme ad altre erogazioni dirette, in favore di invalidi di qualsiasi tipo (con esclusione quindi delle prestazioni per i ciechi, i sordi e gli invalidi totali). É invece ammesso, nel rispetto dei limiti reddituali, il cumulo con altre forme di pensione (ad esempio la pensione di vecchiaia)

 

5.4 Cosa fare in caso di superamento del limite reddituale. 

Occorre entro 30 giorni comunicare all'inps la perdita dei requisiti per il diritto alla prestazione, utilizzando il portale telematico dell'inps o rivolgendosi ad un ente di patronato. 

 

6. Il ricorso contro il mancato riconoscimento. 

Se la commissione medica non riconosce l'invalidità, si può fare ricorso entro 180 giorni dalla notifica del verbale della asl. Con la riforma del 2009 non è più ammesso il ricorso amministrativo (rivolto all'amministrazione stessa che ha preso la decisione impugnata), ne altre forme di riduzione del contenzioso giurisdizionale. 

 

Emilio Stacchetti

 

FONTI

Leggi: 118/2007, 114/2014, 207/2010, 80 e 95 del 2006,  138/2001, 68/1999, 632/1954, 118/1971, 18/1980, 381 e 382/1970

Decreti-legge: 78/2009, 98/2011, 282/1980, 89 e 95 del 1990

Decreti legislativi: 509/1988

 

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