Incidente stradale: è possibile cedere il credito all'avvocato?
Dall'art. 1260 c.c. ai casi di divieto di cessione del credito, la Cassazione chiarisce ogni dubbio. Sulla questione si è soffermata la Suprema Corte di Cassazione Civile, la quale si è pronunciata al fine di chiarire la linea interpretativa del divieto di cessione del credito. Ai fini di una piena comprensione della materia, appare però necessario fare le dovute premesse.
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1. L'istituto della cessione del credito
L’art.1260 c.c., rubricato "cedibilità dei crediti" introduce la materia precisando, fin dal comma 1, che ciascun creditore ha facoltà di trasferire, a titolo oneroso o gratuito, un proprio credito, anche in assenza del consenso del debitore.
Ciò appare ammissibile purché il credito in questione non manifesti un carattere strettamente personale (ad esempio gli alimenti) o non sia vietato dalla legge (ad esempio la cessione di un credito direttamente al giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia). Voi sapere di piu? Leggi cosa prevede l'istituto della cessione del credito.
1.2 Ipotesi traslativa di un diritto
La cessione di un credito costituisce un chiaro esempio di trasferimento di un diritto. Nello specifico l'ipotesi traslativa viene a configurarsi nel momento in cui in un rapporto creditore-debitore, sopraggiunge un soggetto terzo, sostitutivo del creditore.
Quanto descritto avviene, per l'appunto, con la cessione del diritto di un credito da parte del soggetto creditore (cedente) nei confronti di un soggetto terzo (cessionario) estraneo alla controversia con il debitore.
1.3 Contratto a causa variabile
Essendo un accordo tra le parti, anche la cessione di un credito appare soggetta alla medesima disciplina prevista per qualsiasi altro negozio giuridico.
Il contratto con cui cedere un credito è configurabile come un contratto a causa variabile. Questo in quanto la cessione del credito può avere una funzione economico-sociale del negozio variabile.
2. La cessione del credito in caso di sinistro stradale
Ad ogni sinistro, che vi sia responsabilità esclusiva di un conducente o vi sia un caso di concorso, sorgono sempre rapporti obbligatori tra le parti (ad esempio per la riparazione dei veicoli coinvolti) sui quali si fondano ipotetici crediti.
Pertanto, prendendo in considerazione il caso in cui il conducente A del veicolo X venga tamponato dal conducente B del veicolo Y, il soggetto B sarà tenuto a risarcire il danno al veicolo X. Verrà dunque a configurarsi un “debito” in capo al soggetto B nei confronti di A (a sua volta creditore o, per meglio dire, titolare di un diritto di credito).
2.1 Cessione del credito alla propria carrozzeria
Il risarcimento del danno non sempre è immediato e spesso la sua tempistica non coincide con le esigenze del danneggiato-creditore (si pensi ad esempio a un sinistro stradale da cui derivino ingenti danni alla carrozzeria di un veicolo e alle esigenze lavorative di chi ha subito il sinistro e che viaggia quotidianamente).
Per questo motivo, in caso di sinistro stradale, è prassi la cessione del credito alla carrozzeria.
Questo generalmente avviene a fronte di una riparazione del veicolo in tempi brevi e con anticipo dei costi da parte della carrozzeria stessa, la quale sarà cessionaria del credito e per questo subentrerà (al posto del creditore) nel rapporto con il debitore. Il conducente del veicolo danneggiato, in tal caso, non avrà alcun onere né dispendio economico e, al contrario, vedrà riparare il proprio veicolo senza “dover far nulla”.
Il problema può sorgere nel caso di una controversia con cessione del credito all'avvocato.
2.2 La figura dell'avvocato in caso di sinistro stradale
La figura del difensore legale subentra in tutti quei casi in cui il creditore, ai fini di una più ampia tutela risarcitoria, affidi a quest'ultimo la risoluzione della controversia (delle volte esperibile in via stragiudiziale, davanti al liquidatore, altre volta in via giudiziale, innanzi all’organo giudicante, quali il giudice di pace o il tribunale).
2.3 Divieto di cessione del credito
Con ordinanza n. 29834/2018 la Cassazione, Sez. III Civile, si è soffermata sull'ipotesi di cessione del credito all'avvocato, pronunciandosi favorevole a una interpretazione estensiva del divieto di cessione del credito.
Nello specifico, la Suprema Corte, soffermandosi sull'art. 1260 c.c., ha precisato che la norma considera nullo qualunque accordo con cui il cliente (creditore) cede un diritto di credito, oggetto di controversia, al proprio avvocato, incaricato del caso.
Il divieto di cessione al proprio avvocato del credito sul quale verte una contestazione innanzi all'autorità giudiziaria mira ad impedire speculazioni sulle liti (cfr. Cassazione, Sez. I Civile, sent. n. 22922/2013).
In conclusione, dunque, partendo dalla interpretazione estensiva del divieto di cessione del credito, è stato chiarito che l'avvocato non può essere cessionario di un credito di cui ha procura alla lite, indipendentemente che la cessione sia avvenuta prima o dopo l'avvio della causa. Nulla toglie la cessione di un credito esterno, per il quale lo stesso non ha alcun tipo di coinvolgimento.
Fonti Normative
Codice Civile
Codice Assicurazioni Private
Art. 1260 c.c.
Cassazione, III sez. Civile, ord. n. 29834/2018
Cassazione civile sez. I 09 ottobre 2013 n. 22922
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