In quali circostanze viene sospesa la patente?
Cause di sospensione della patente di guida e come riaverla.
L’automobile, ormai, rappresenta quasi un’appendice della nostra persona. Sempre più difficilmente riusciamo ad immaginare la nostra vita senza di essa. I ritmi forsennati della società moderna e le esigenze, vuoi lavorative, vuoi familiari, ci impongono una velocità sempre maggiore; velocità raggiungibile solo grazie all’aiuto dalla nostra fidata quattro ruote.
Tuttavia, esistono circostanze a cause delle quali la patente di guida viene sospesa e, le nostre abitudini, di conseguenza, sconvolte.
Le elenco rapidamente, per poi entrare nel dettaglio delle singole fattispecie:
- superamento del limite di velocità;
- tasso alcolemico più alto del consentito;
- incidente;
- uso del cellulare;
- altri casi previsti dal codice della strada.
Vediamole nel dettaglio.
1. Superamento del limite di velocità
Nel caso di superamento del limite di velocità compreso tra i 40 ed i 60 chilometri orari la patente sarà sospesa per un periodo che va da uno a tre mesi; periodo che aumenta da tre a sei mesi in caso di neopatentati e da otto a diciotto mesi nel caso di recidiva. Se l’imprudenza ci porta a superare il limite consentito di oltre 60 chilometri orari allora la sospensione durerà dai sei mesi all’anno; nel caso di recidiva la sospensione si tramuta in revoca della patente.
2. Tasso alcolemico
Nel caso in cui abbiamo esagerato con il vino la sospensione va da tre a sei mesi, in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro; sospensione che può arrivare fino a due anni in caso di sinistro con colpa. Viceversa, per valori compresi tra 0,8 e 1,5 g/l la sospensione varierà tra sei mesi e un anno. In caso di cantina svaligiata e, quindi, tasso superiore a 1,5 g/l la sospensione sarà compresa tra uno e due anni (unita alla confisca del mezzo, se di proprietà e all’arresto). In caso di recidiva di tale casistica nell’arco di un biennio la patente verrà revocata. Tali regole non valgono per i neopatentati: per loro un bicchierino che porti il tasso anche soltanto allo 0,1 determina la sospensione.
3. Incidente
In caso di doppio incidente in un biennio con conseguenti gravi danni ai veicoli per inosservanza delle norme relative alle distanze di sicurezza, si applicherà la sospensione per un periodo compreso tra uno e tre mesi. Nel caso in cui dall’incidente derivino lesioni personali la sospensione va da quindici giorni a due anni; sanzione che può arrivare a quattro anni in caso di omicidio colposo.
4. Uso del cellulare alla guida
La velocità di cui abbiamo parlato all’inizio spesso ci induce ad unire alla guida l’uso del cellulare. Pratica pericolosissima e punita, tra l’altro, con la sospensione della patente nel caso di recidiva.
5. Le altre cause di sospensione
Infine, ecco le altre cause di sospensione:
5.1) circolazione nei centri abitati, quando la stessa è vietata per motivi di inquinamento;
5.2) guida senza patente, qualora non sia possibile eseguire il fermo dell’auto;
5.3) superamento dei limiti di potenza e di velocità massima consentiti per i neopatentati;
5.4) guida di un veicolo senza la necessaria abilitazione;
5.5) mancato rispetto dell’obbligo di dare la precedenza;
5.6) passaggio con il semaforo rosso;
5.7) sorpasso pericoloso;
5.8) mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (in caso di reiterazione nell’arco di due anni);
5.9) guida sotto effetto di sostanze stupefacenti;
5.10) omissione di soccorso dopo aver provocato un incidente;
5.11) guida con carta di circolazione o patente sospesa;
5.12) circolazione con veicoli omologati al trasporto cose, nei giorni di divieto;
5.13) superamento dei limiti imposti per un trasporto eccezionale;
5.14) mancato rispetto delle norme sulla circolazione di macchine agricole e operatrici;
5.15) partecipazione a competizioni non autorizzate;
5.16) circolazione contromano in condizioni di scarsa visibilità;
5.17) imprudenza nell'attraversamento di un passaggio a livello;
5.18) mancato arresto del veicolo quando è necessario su strade ingombrate e passaggi di montagna;
5.19) trasporto di merci pericolose;
5.20) comportamento scorretto sulle autostrade e sulle principali strade extraurbane;
5.21) mancato utilizzo del cronotachigrafo;
5.22) utilizzo abusivo o rifiuto di custodia di un mezzo sequestrato.
In ogni caso di sospensione si affianca a questa una multa. Il titolo di guida è sospeso e restituito dal prefetto.
6. Come riavere la patente di guida
Per riavere la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza occorre presentarsi al Dipartimento della prevenzione – medicina legale per un colloquio; il soggetto deve svolgere un programma terapeutico presso il servizio alcologico che prevede un colloquio di accoglienza, una visita medica, alcuni esami clinici e quattro sedute di counseling. In caso di esito positivo dell'intero percorso verrà restituita la patente. Per la restituzione la persona si deve presentare all'Ufficio patenti della Prefettura con il certificato medico confermante l'idoneità alla conduzione dei veicoli.
In ogni caso di violazione cui consegue la sospensione della patente, gli agenti accertatori preleveranno la stessa per trasmetterla entro cinque giorni alla prefettura competente per territorio. Questa, entro il termine tassativo di quindici giorni deve emettere un'ordinanza di sospensione, da comunicare senza indugio al trasgressore.
7. Differenze tra sospensione, revoca, ritiro e revisione della patente
La sospensione è disposta dal prefetto, dalla motorizzazione civile e dal giudice del tribunale e va, a seconda della violazione commessa, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di cinque anni.
La revoca è disposta dai soggetti di cui sopra e consiste nell'annullamento per sempre della patente. I casi possono essere: perdita permanente dei requisiti psico-fisici; mancato possesso dei requisiti morali (per delinquenti abituali, professionali o per tendenza, qualora venga disposto dal giudice); inidoneità all'esame di revisione; sostituzione della patente italiana con una straniera; circolazione nel periodo di sospensione della patente.
Il ritiro immediato viene disposto dagli agenti del traffico e consiste nel ritiro provvisorio della patente. I casi possono essere: guida con patente scaduta; mancata sottoposizione all'esame di revisione della patente nei termini di legge; mancato adempimento dell'obbligo di sistemare il carico, su invito in tal senso degli organi di polizia; guida in stato di ebbrezza e nelle altre ipotesi che comportano la sospensione.
La revisione della patente è disposta dal prefetto e dalla motorizzazione civile e consiste in una verifica della persistenza dei requisiti fisici, psichici e tecnici per mantenere la patente. I casi possono essere: dubbi sul persistere dei requisiti psico-fisici; dubbi sull'idoneità tecnica alla guida.
Fa seguito visita medica ed, eventualmente, esame di idoneità. L'esito negativo comporta la revoca della patente; in caso di mancanza temporanea dei requisiti conseguirà la sospensione.
Fonti normative
Codice della strada
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