In quali casi un contratto è nullo?

Cause di nullità e conseguenze, differenze tra nullità ed annullabilità e rilevabilità d'ufficio.

contratto nullo

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1. Quando un contratto è nullo

Le ipotesi di nullità sono previste dall’art. 1418 c.c. Al primo comma si statuisce che un contratto è nullo quando è contrario a norme imperative di legge ovvero è contrario a norme che non possono essere derogate per volontà delle parti. Al secondo comma vengono elencate ipotesi tipiche di nullità ovvero quando un contratto difetta di uno o più requisiti essenziali (quali la causa, l’accordo, l’oggetto o la forma, se richiesta a pena di nullità) o se sono illeciti o nel caso di illiceità dei motivi, se comuni alle parti. Infine, il terzo comma statuisce che un contratto è nullo in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. Gli effetti della nullità

Prima conseguenza della nullità di un contratto è l’impossibilità per le parti di sanare il contratto medesimo, sempre che la legge non disponga diversamente (art. 1423 c.c.).

La nullità può investire l’intero contratto oppure singole clausole.

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole travolge l’intero contratto, che è a sua volta nullo, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contratto dichiarata nulla.

Si precisa inoltre che l’art. 1419 comma secondo c.c. statuisce che la nullità delle singole clausole non determina la nullità dell’intero contratto, quando le clausole dichiarate nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Cosa succede se le parti hanno dato esecuzione al contratto?

Quando il contratto è nullo e siano state eseguite delle prestazioni le stesse devono essere restituite fatto salvo il caso in cui si tratti di contratto ad esecuzione continuata o periodica (ad esempio la locazione).

A titolo di esempio un contratto nullo di comodato su un appartamento potrebbe convertirsi in una locazione valida qualora ne ricorrano ovviamente tutti gli elementi di sostanza e di forma che prescrive la legge per il contratto di locazione.

3. I termini per l’azione di nullità

L’azione di nullità è imprescrittibile.

L’art 1422 c.c. dispone che sono fatti salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione

Inoltre, la nullità è rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.

4. Differenze tra nullità ed annullabilità

Abbiamo visto quali sono le cause di nullità, vediamo adesso quelle di annullabilità al fine di coglierne le differenze. Un contratto è annullabile (forma meno grave di invalidità rispetto alla nullità, con la quale si permette al contraente di impugnare il negozio giuridico viziato e di farne cessare l'efficacia) quando:

  • una parte è incapace;
  • il consenso è stato dato per errore (essenziale e riconoscibile dall'altro contraente);
  • estorto con violenza (anche esercitata da un terzo);
  • carpito con dolo (raggiri tali da parte di un contraente tali che, in mancanza, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso).

L'annullabilità produce gli effetti di un contratto valido, ma vengono meno una volta accolta l'azione di annullamento. L'annullabilità può essere fatta valere solo dalla parte interessata e la relativa azione si prescrive in cinque anni. Il contratto annullabile può essere sanato tramite convalida o rettifica e non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede.

Il contratto può essere rescisso se è concluso a condizioni inique per la parte che si trova in stato di pericolo o di bisogno. Il contratto si estingue con l’adempimento della prestazione. La risoluzione del contratto riguarda soltanto i contratti a prestazioni corrispettive e può avvenire a seguito del verificarsi di alcuni fenomeni, ovvero: l'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta, l'eccessiva onerosità sopravvenuta.

5. Chi e come si può far valere la nullità del contratto

Chiunque vi abbia interesse può adire le vie giudiziarie per ottenere la sentenza dichiarativa di nullità dell’atto.

La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

La sentenza di nullità è una sentenza meramente dichiarativa mentre quella di annullamento è costitutiva in quanto elimina con effetto retroattivo gli effetti prodotti dal contratto.

6. Rilevabilità d'ufficio

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito la rilevabilità d'ufficio della nullità in ogni stato e grado del processo, contemperata però con la valorizzazione del principio di collaborazione tra giudice e parti del processo; il giudice, quindi, deve procurare il contraddittorio delle parti rispetto alle questioni rilevate d'ufficio. In particolare, la Corte ha così statuito: “nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”.

Conseguenza della mancata segnalazione del giudice alle parti delle questioni rilevabili d'ufficio sarà la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti.

La Corte di Cassazione ha ribadito e ampliato tale concetto in una sentenza ancor più recente (sentenza n.7294/2017) laddove afferma che se durante un giudizio di primo grado, né le parti, né il giudice hanno esaminato o prospettato in qualche modo la questione relativa alla nullità del contratto, questa è rilevabile d’ufficio in grado appello.

7. Effetti della nullità di un contratto

La nullità di un contratto, che si ha nei casi che vedremo nel paragrafo successivo, rende il contratto privo di validità sin dal momento della sua stipula.

In base alla legge, infatti, il contratto nullo è destinato a non produrre alcun effetto ed è come se non fosse mai esistito.

Ovviamente, però, a tale regola vi sono eccezioni, perché, nella pratica, l'applicazione rigida di tale regola produrrebbe situazioni ingiuste. Può infatti accadere che la nullità del negozio non sia subito evidente, che quindi vengano eseguite attività materiali e/o giuridiche in base al contratto nullo ed accade spesso che siano compiute attività giuridiche e materiali in base al negozio affetto da nullità.

In questo caso, se sono state eseguite prestazioni, si potrà pretendere la restituzione con l'azione di ripetizione di indebito prevista dall'art. 2033 c.c.,  mentre non sarà possibile chiedere l'esecuzione del contratto nullo.

È molto importante sottolineare che, in base all'art. 1338 c.c., ci possa essere responsabilità precontrattuale e dunque la parte che subisce un danno può pretenderne il risarcimento, quando "la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto".

Si noti inoltre che le parti sono in ogni caso tenute a rispettare gli adempimenti fiscali, anche in caso di contratto nullo.

Gli altri effetti della nullità di un contratto possono essere così brevemente riassunti:

- sanatoria del contratto nullo: in base all'art. 1423 c.c., il contratto nullo non può essere convalidato, a meno che la legge non disponga in modo diverso, pertanto la sanatoria (o convalida) del contratto nullo rappresenta un caso eccezionale ed avviene solo in alcune situazioni previste nel Codice civile negli artt. 590 (conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle) e 799 (conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle), nonché per esempio in un contratto di lavoro, dove le clausole nulle vengono sostituite con quelle previste dalla legge;

- conversione del contratto nullo: secondo quando disposto dall'art. 1424 c.c., il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti, sia di sostanza che di forma, previsti dalla legge, nel caso in cui sia possibile ritenere che le parti avrebbero voluto concludere tale contratto, se avessero conosciuto le cause di nullità. A titolo di esempio, un contratto nullo di comodato su un appartamento potrebbe convertirsi in una locazione valida, qualora ne ricorrano ovviamente tutti gli elementi di sostanza e di forma che prescrive la legge per il contratto di locazione;

- pubblicità sanante del contratto nullo: nel caso di contratti che hanno per oggetto immobili, la pubblicità prevista dagli artt. 2690 e 2652 n. 6 c.c., che prevedono in sostanza la disciplina della trascrizione nei pubblici registri immobiliari, è considerata sanante, nonostante la nullità del contratto, nel caso in cui il nuovo acquisto, effettuato dall'acquirente in buona fede, sia effettuato quando sono già trascorsi cinque anni dalla trascrizione del contratto nullo (e ovviamente se l'azione di nullità è trascritta dopo il nuovo acquisto). In tal caso, infatti, il contratto "originario" resta nullo, ma non è opponibile (e dunque produce valido effetto) nei confronti dei terzi in buona fede.

8. Casi in cui un contratto è nullo

In base all'art. 1418 c.c., il contratto è nullo nei seguenti casi principali:

- quando è contrario a norme imperative;

- quando manca uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c. (accordo tra le parti, causa, oggetto, forma, quando richiesta come elemento essenziale per la validità, come ad esempio un atto scritto e pubblico nel caso di compravendita di un immobile);

- quando la causa del contratto, i motivi o una condizione risultano illeciti (artt. 1343, 1345 e 1354 c.c.);

- quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.);

- in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

9. Chi e come si può far valere la nullità del contratto

L'azione di nullità può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse ed è imprescrittibile (art. 1422 c.c.): ciò significa che può essere fatta valere sempre e da chiunque ed è rilevabile dal Giudice anche d'ufficio, cioè senza che ne faccia richiesta la parte (art. 1421 c.c.).

Si rinvia peraltro a quanto illustrato nel primo paragrafo con riguardo ai casi di sanatoria, conversione e pubblicità sanante.

Benedetta Taglioli Bertuzzi

Fonti normative

 

Codice civile: artt. 1418, 1421, 1422, 1424

Codice civile: artt. 1325 e ss.

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