In quali casi si può denunciare qualcuno per plagio
Nel diritto d’autore, per plagio si intende la appropriazione indebita totale o parziale di quello che rientra nel diritto stesso, inteso come insieme delle opere di ingegno di carattere creativo.
Sono oggetto di diritto d’autore tutte quelle opere originali, manifestazione di un personale talento espressivo, che possono appartenere appartenenti delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma in cui esse vengano esternate.
1. Il reato di plagio nel codice penale e nella legge sul diritto d’autore
Da un punto di vista etimologico il termino plagio deriva dal latino “plagium”, che si rifà al reato di riduzione in schiavitù o di furto dello schiavo di altri.
Nel nostro ordinamento esiste una fattispecie penale di cd. plagio che si riferisce ad una forma di coartata sottoposizione a schiavitù mentale e soggezione psicologica. Nel 1981 questa fattispecie così intesa, come descritta dal codice penale all’art. 603, è stata dichiarata incostituzionale poichè la Consulta ne aveva rinvenuto dei profili di violazione del principio di legalità e tassatività, come previsto dalla Costituzione all’art. 25. Il plagio inteso come manipolazione mentale è attualmente oggetto di un disegno di legge volto a reintrodurre la fattispecie penale nel codice.
Diverso è il plagio inteso come il comportamento giuridicamente rilevante, perchè illegittimo, di chi spaccia per proprie totalmente o parzialmente opere dell’ingegno altrui.
Anche il plagio del diritto d’autore affonda le radici nella storia romana, come nel caso del plagio in senso più strettamente penalistico di cui si è detto.
Il famoso poeta latino del I secolo d.C. Marziale, in un suo epigramma, parla di plagio riferendosi ad un suo rivale poeta che aveva letto pubblicamente i suoi versi, facendo finta che fossero i propri. (“Si dice in giro, Fidentino, che tu le mie poesie | reciti in pubblico come se fossero le tue. | Te le regalerò, se vuoi che si dicano mie: comprale | se vuoi che si dica che sono tue, e non saranno più mie”, Marziale).
2. La tutela del diritto d’autore
La legge sul diritto d’autore, che ha subìto recenti modifiche influenzate dal diritto comunitario, tutela le opere di ingegno, e prevede diverse sanzioni civilistiche e penalistiche contro chi lo violi.
Il diritto d’autore è un diritto un po’ “fluido”, poichè le opere di ingegno, quelle letterarie, quelle musicali, etc, non posso essere sottratte fisicamente al proprio autore mediante un atto di apprensione reale, tangibile. Però necessitano difesa, poichè la proprietà intellettuale rischia di essere turbata o in qualche modo limitata da chi la utilizzi abusivamente, sfruttandone le potenzialità economiche.
Diffondere delle foto o dei testi o delle musiche ovviamente limita fortemente il ricavo che normalmente ne derivi all’autore, unico legittimo “riproduttore”.
Da sempre quindi si è sentita una grande esigenza di porre a difesa del diritto di autore adeguati strumenti. In prima istanza le conseguenze per chi avesse violato tale diritto erano di stampo penalistico, solo successivamente si avvertì la necessità di rendere la tutela più efficace, con degli strumenti privatistici a favore degli autori.
Allo stato attuale la legge sul diritto d’autore conosce sanzioni penali, civili e amministrative a difesa del diritto.
3. L’individuazione del plagio e della contraffazione
Non esiste nel nostro ordinamento una definizione chiara che distingua il plagio dalla contraffazione. Ma ai fini delle sanzioni questo non importa. La legge semplicemente disciplina una serie di comportamenti che possono essere ricondotti all’uno o all’altra indifferentemente.
Il plagio si realizza in vario modo: attraverso una riproduzione totale o parziale di un’opera, con una sua rielaborazione senza che venga dichiarata la paternità, nascondendola con una serie di modifiche parziali o formali. Il plagio più comunemente inteso è quello di chi spacci per propria abusivamente un’opera che non è sua, e che non ha in alcun modo contribuito a creare.
Non è sempre facile individuare quando si è di fronte al plagio di un’opera. Non esistono delle regole ben precise che in modo inequivoco possano far rientrare in uno schema fisso una siffatta fattispecie. In linea di massima si deve individuare caso per caso quale sia il nucleo di un’opera che in qualche modo la individualizzi o la caratterizzi nel suo essere originale e nel suo essere inequivocabilmente riconducibile al suo autore.
Quando sia stato identificata la contraffazione e il plagio di questo nucleo, è possibile denunciare qualcuno per plagio.
Le conseguenze che ne derivano, come si è detto, possono essere civili, penali e amministrative.
4. Sanzioni per la violazione del diritto d’autore
4.1 Sanzioni civilistiche
Il diritto d’autore viene tutelato sotto un duplice aspetto:
- tutela dei diritti di utilizzazione economica
- tutela dei diritti morali
Gli strumenti a tutela di un aspetto o di un altro non sono interconnessi: possono essere esercitati indipendentemente gli uni dagli altri.
Le azioni civilistiche a tutela dei diritti morali e dei diritti di utilizzazione economica connessi alle opere di ingegno possono essere:
- azione di inibitoria dell’attività che illegittimamente violi il diritto d’autore;
- azione volta alla rimozione o distruzione degli esemplari che costituiscono l’illecito;
- azione volta ad accertare la titolarità del diritto d’autore;
- azione di risarcimento danni.
In particolar modo quanto al risarcimento danni il soggetto leso deve dimostrare:
- che esista un danno;
- che il comportamento di un altro soggetto sia stato doloso o colposo;
- che questo sia causalmente collegato al danno subìto;
- che questo pregiudizio si traduca in un danno di natura patrimoniale.
Secondo il codice civile, infatti, il danno morale è risarcibile solo qualora dipenda da una fattispecie che abbia rilevanza penalistica.
L’azione di risarcimento danni si prescrive in 5 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito.
4.2 Sanzioni amministrative
Esistono alcune attività per il cui svolgimento è necessaria la comunicazione al questore: quest’ultimo deve rilasciare una ricevuta di avvenuta iscrizione in un apposito registro. L’ iscrizione ogni anno deve essere rinnovata. In questo registro è iscritto chiunque ai fini dello svolgimento di determinate attività, intenda, con scopo di lucro, riprodurre, duplicare, vendere, noleggiare, etc., dischi, videocassette, o supporti di altro genere che contengano opere cinematografiche o immagini.
In caso di violazione delle disposizioni concernenti tale sistema amministrativo, vengono stabilite una serie di sanzioni:
- la sanzione amministrativa per violazione dell’art. 171 u.c. della Legge sul diritto d’autore;
- la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività, durante un procedimento penale per reati che riguardano la violazione del diritto d’autore
- la sanzione amministrativa pecuniaria
4.3 Sanzioni penali
Il diritto d’autore riceve anche tutela penale.
I reati contro il diritto d’autore, tra cui anche il reato di plagio, sono perseguibili di ufficio: basta presentare una denuncia alle autorità competenti.
La denuncia per il reato di plagio, come per gli altri reati collegati al diritto d’autore, si prescriva in cinque anni.
Fonti normative
Codice Civile art. 2575 cc
Legge sul diritto d’autore (l.d.a.) 22 aprile 1941, n. 633
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Dott. Tobia Toscano