Quali funzioni svolge un tutore legale

La tutela è uno strumento di protezione a favore di coloro che necessitano dell'assistenza di un soggetto che compia gli atti in nome e per loro conto. Vediamo meglio di cosa si tratta.

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1. Che cos’è un tutore legale

Il tutore è, a tutti gli effetti, un rappresentante legale preposto alla cura e alla gestione degli interessi, patrimoniali e non, di minori o di persone che si trovano in una situazione di svantaggio perché ritenuti dal nostro ordinamento incapaci di agire (minorenne, interdetto legale perché infermo mentale o incapace giudiziale perché ha subito una condanna penale molto elevata). Il tutore potrà, in particolare, compiere tutti gli atti che reputa necessari per la conservazione del patrimonio od al fine di garantire la produttività dello stesso, nell'interesse esclusivo del minore o dell’interdetto.

Il tutore del minore, in particolar modo, dovrà sostituirsi ai genitori gravando su di esso gli obblighi di istruzione e di educazione, per la soddisfazione di ogni esigenza personale, spirituale e di salute (secondo il dettato dell'art. 147 del c.c.). Il potere-dovere di rappresentanza del tutore, come si è visto, è particolarmente ampio poiché comprende tutti gli atti civili, personali e patrimoniali, di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ma non è libero da limitazioni, restano esclusi, infatti, tutti gli atti che costituiscano esercizio di diritti personalissimi, ed è soggetto ad un profondo controllo da parte del giudice tutelare.

E richiesta, dunque, l’autorizzazione del giudice, per le seguenti attività, ai sensi dell'art. 374 c.c.: -l’investimento di capitali o l’acquisizione di azioni; - acquisto di beni non primari e necessari alle attività quotidiane; - accettazione o rinuncia di eredità o donazioni; - locazione di immobili per più di 9 anni; - per promuovere giudizi. È richiesta, invece, l’autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare per i seguenti atti, ai sensi dell'art. 375 c.c.: - costituzione di pegni o ipoteche; - stipulazione di compromessi o transazioni; - alienazioni dei beni del tutelato, sia onerose che gratuite.

Ogni anno il tutore deve, altresì, presentare al giudice tutelare il rendiconto relativo all'amministrazione del patrimonio del tutelato (art. 380 c.c.). Gli atti compiuti senza le corrette autorizzazioni, sono considerati nulli. In ogni momento, il tutore legale può essere dimesso dal suo ruolo e perdere ogni diritto di tutela, qualora ci sia una grave negligenza, l’abuso dei poteri o insolvenza, dopo 10 anni di tutela ad eccezione dei famigliari, oppure se termina la causa dell’interdizione. Tutto questo è regolato dall’articolo 384 del Codice Civile e può essere richiesto il decreto di revoca del tutore dal tribunale dei minori e dal tribunale in composizione collegiale.

2. Che differenza c'è tra il tutore e il curatore?

L’istituto della tutela legale e della curatela sono entrambi strumenti introdotti dal nostro ordinamento per la protezione di soggetti deboli, prevedendo la nomina di un rappresentante che ne curi gli interessi. A differenza del tutore, però, il curatore è una persona nominata dal giudice affinché assista un soggetto parzialmente o temporaneamente incapace di agire (gli inabilitati e i minori emancipati), integrandone la volontà con il proprio assenso in occasione del compimento degli atti di maggiore importanza (atti patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione).

La persona inabilitata, a differenza della persona interdetta o del minore, mantiene la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione e può, "con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto" (art. 394 c.c.). Per gli atti indicati nell'art. 375 c.c., l’autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare".

La persona inabilitata può, altresì, se autorizzata dal Tribunale, continuare l'esercizio di un'impresa commerciale (art. 425 c.c.). A differenza del tutore, il curatore non ha, alcun dovere di "rendiconto" e comunque non sono previsti meccanismi di controllo sul suo operato. Ai sensi dell'art. 321 c.c., infine, il giudice competente a nominare un curatore speciale al minore, nel caso in cui entrambi i genitori, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, è il tribunale ordinario e non il tribunale dei minorenni, né il giudice tutelare.

3. Chi lo può nominare?

La nomina del tutore nei confronti di minori è di competenza del giudice tutelare del tribunale ove il minore è domiciliato.

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Egli procede d’ufficio a seguito della notizia di un fatto che comporta l’apertura della tutela da parte:

  • Dell’ufficiale di stato civile, in caso di decesso del genitore con figli minorenni o nascita da genitori sconosciuti;
  • Dal notaio, qualora un testamento preveda la nomina del tutore;
  • Dai parenti entro il terzo grado del tutelato, quando apprendano una circostanza meritevole di tutela.

A seguito della comunicazione, il giudice tutelare nomina il tutore con decreto motivato d’ufficio dal giudice tutelare o su istanza di interessati.

La nomina del tutore nei confronti dell’interdetto avviene su ricorso dei suoi prossimi congiunti (coniuge, convivente, dai parenti o affini entro il quarto e secondo grado, dal tutore o dal pubblico ministero). Qualora i genitori esercitino la responsabilità genitoriale sul tutelando, il ricorso può essere promosso soltanto da essi e dal pubblico ministero.

A seguito del ricorso (ove è necessaria l’assistenza legale di un professionista) il giudice provvede all’ascolto dell’interessato e all’assunzione dei mezzi istruttori necessari all’emanazione della sentenza di interdizione.

4. Chi può ricoprirlo?

Il giudice tutelare provvede alla scelta del tutore per i minori, individuandolo:

  • Nella persona indicata nel testamento, in un atto pubblico, in una scrittura privata autenticata o dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale;
  • Nei nonni o altri parenti o affini (zii, fratelli o sorelle), in mancanza di indicazione del genitore o qualora sussistano gravi motivi ostativi alla nomina della persona indicata.

È necessario, infatti, l’ineccepibile condotta e capacità di educare e istruire il minore. In mancanza di parenti o altri soggetti presso il domicilio del minore, il giudice può affidare l’incarico ad enti di assistenza o strutture presso cui egli si trovi.

La tutela degli interdetti può essere ricoperta dal soggetto indicato (direttamente dal tutelando) in un atto pubblico o in una scrittura privata autentica o dai suoi genitori in previsione di una futura incapacità.

In mancanza di questo, la scelta ricade tra i prossimi congiunti del tutelato come il coniuge non separato (o la persona stabilmente convivente) oppure gli altri parenti entro il quarto grado.

Il giudice può nominare un soggetto diverso dai familiari, ove sussistano gravi motivi, anche se resta esclusa la designazione a favore degli operatori delle strutture che abbiano in cura il soggetto.

Per quanto riguarda i costi, l’incarico si presume gratuito anche se il giudice può disporre un’indennità per il tutore, in caso di complessità dell’incarico.

È esclusa la nomina per incapacità:

  • Per i minori interdetti o inabilitati;
  • Per i soggetti esclusi direttamente dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale;
  • Per chi ha o potrebbe avere una controversia con il tutelato;
  • Per chi ha perso la responsabilità genitoriale o rimossi da un’altra tutela;
  • Per i soggetti falliti ancora non cancellati dal relativo registro.
  • Per chi ricopre alte cariche istituzionali o ecclesiastiche;
  • Per chi abbia compiuto 65 anni o abbia tre figli;
  • Per chi svolga già un incarico di tutore;
  • Per chi sia impossibilitato all’incarico per infermità mentale.

5. Le funzioni del tutore

A seguito della nomina, il tutore presta giuramento ad esercitare l’incarico con diligenza rispondendo, in caso d’inadempienza, dei danni provocati.

Egli deve prendersi cura del tutelato provvedendo all'istruzione ed educazione, a rappresentarlo negli atti personali e patrimoniali, amministrare i beni e tenere regolarmente la contabilità di gestione, dandone conto annualmente al giudice tutelare.

Per alcuni atti è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, ossia:

  • Per l’investimento di capitali o assunzione di obbligazioni;
  • Per l’acquisto di beni (tranne per quelli mobili necessari alle esigenze quotidiane);
  • Per accettare o rinunciare eredità, donazioni o legati modali;
  • Per concludere locazioni immobiliari ultra-novennali;
  • Per promuovere giudizi, salvo per azioni possessorie e procedimenti conservativi.
  • Per le alienazioni sia a titolo oneroso che gratuito dei beni del tutelato;

Per altri atti, occorre invece l’autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare:

  • Per costituire pegni, ipoteche o procedere a divisione;
  • Per stipulare compromessi o transazioni.
  • Per rimozione, in caso di negligenza o incapacità a gestire l’incarico, per abuso di potere, nel caso in cui sia pregiudizievole per la tutela o perché divenuto insolvente;
  • Per esonero dall’incarico qualora sia particolarmente gravoso;

Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, possono essere annullati su istanza del tutore, del tutelato, dei suoi eredi o aventi causa.

L’incarico di tutore può terminare:

  • Decorsi dieci anni dalla tutela, fatta eccezione per i prossimi congiunti;
  • Qualora sia venuta meno la causa dell’interdizione.

In questi casi, deve rendere il conto finale al giudice tutelare che provvederà ad approvarlo.

6. Domanda di dispensa

Taluni soggetti sono esonerati dall’assumere il ruolo di tutore legale, d’ufficio o su apposita domanda.
Nella prima categoria rientrano, ai sensi dell’art. 351 c.c.:

  1. il Presidente del Consiglio dei Ministri;
  2. i membri del Sacro Collegio;
  3. i Presidenti delle Assemblee legislative;
  4. i Ministri Segretari di Stato.

Questi soggetti possono rinunciare alla dispensa d’ufficio. Nella seconda categoria rientrano, invece, ai sensi dell’art. 352 c.c.:

  1. i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo 351 c.c.;
  2. gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
  3. i militari in attività di servizio;
  4. chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
  5. chi ha più di tre figli minori;
  6. chi esercita altra tutela;
  7. chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
  8. chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Affinché la dispensa abbia effetto, è necessario presentare apposita domanda al giudice tutelare prima di aver fatto il giuramento, salvo che la causa giustificativa della dispensa si sia verificata dopo il giuramento. In ogni caso, il tutore già nominato deve mantenere il ruolo assunto finché non sia stata nominata un’altra persona.

7. Revoca del tutore

Il tutore legale può essere revocato in ogni momento se ricorrono gravi motivi.

La revoca viene disposta dal giudice ed è disciplinata dall’articolo 384 del Codice Civile, che prevede i seguenti casi:

  • grave negligenza;
  • abuso dei poteri;
  • immeritevolezza dell’ufficio, anche a causa di atti estranei alla tutela;
  • insolvenza.

In altre parole, il tutore viene revocato se commette atti in violazione dei compiti a lui attribuiti, attivi ed anche omissivi (quindi gravi inadempienze e dimenticanze). Tuttavia, prima della revoca, il giudice ha il dovere di sentire il tutore e valutare la sua posizione.

Il decreto di revoca del tutore legale è reclamabile presso il:

• tribunale dei minori, quando il beneficiario della tutela è un minore;
• tribunale in composizione collegiale, quando il beneficiario della tutela è un interdetto.

Tra le ipotesi che possono giustificare la revoca del tutore vi è il caso in cui lo stesso si appropri di somme spettanti all’interdetto, ricevute nell’adempimento del suo ruolo. Oltre ad essere causa di revoca, tale ipotesi configura il reato di peculato di cui all’art. 314 c.p. in quanto l’istituto della tutela protegge interessi di natura pubblica e il tutore assume la qualifica di pubblico ufficiale (Cassazione Civile sentenza n. 39982/2018).

8. Registro delle tutele

Ai sensi dell’art. 389 c.c. presso ogni giudice tutelare è istituito un registro dove vengono iscritti, a cura del cancelliere:

• l'apertura e la chiusura della tutela;
• la nomina;
• l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore;
• le risultanze degli inventari e dei rendiconti;
• tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore.

9. Protutore

Nel caso di conflitto di interessi tra minore/interdetto e tutore, le funzioni di quest’ultimo vengono assunte dal protutore il quale viene nominato contestualmente al tutore, al quale si applica la disciplina prevista dal codice civile per il tutore (art. 355 e ss. c.c.). Inoltre, il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto, egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

10. Fonti normative

  • Codice civile: art. 343 - 389
  • Codice civile: art. 414 - 432.

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Avvocato Roberto Ruocco Team Avvocatoflash

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