Fermo amministrativo 2020, le novità del codice della strada
Tra le procedure esecutive che la Pubblica Amministrazione ha a disposizione per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei privati cittadini, una particolare attenzione va rivolta al procedimento del fermo amministrativo fiscale, da poco riformato sotto alcuni aspetti dal D.L. 113/2018.
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- La procedura per l’applicazione del fermo amministrativo e le sue conseguenze
- L’acquisto di un autoveicolo sottoposto a fermo
- Sospensione del fermo amministrativo e blocco del fermo per i veicoli strumentali
- Il bollo auto
- La disciplina del fermo amministrativo nel 2020
- Ricorso avverso il provvedimento di fermo
Tra le procedure esecutive che la Pubblica Amministrazione ha a disposizione per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei privati cittadini, una particolare attenzione va rivolta al procedimento del fermo amministrativo fiscale, da poco riformato sotto alcuni aspetti dal D.L. 113/2018.
Attraverso questa particolare procedura l’Ente potrà recuperare il proprio credito con l’applicazione di un fermo, con conseguente impossibilità di utilizzazione, sul veicolo del soggetto moroso, provvedimento che verrà poi trascritto all’interno del Pubblico Registro Automobilistico (in forma abbreviata “P.R.A”).
Fin tanto che il provvedimento di fermo è in essere il proprietario del veicolo o qualsiasi altra persona non potrà fruire dello stesso, pena l’applicazione di ulteriori sanzioni, finché non avrà estinto il debito in conseguenza del quale è stato disposto il fermo.
È bene tener presente che l’applicazione del provvedimento in esame avviene oltre che come conseguenza del mancato pagamento di sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada, anche in forma di pena accessoria per altre infrazioni, nonché come possibile conseguenza di altri inadempimenti di natura fiscale.
Il D.L. 113/2018 nel prevedere che la regola sia che la custodia del mezzo debba essere affidata in linea generale (non più residuale) all’avente diritto, vale a dire al proprietario del mezzo, persegue una finalità oltre che di risparmio dei costi che lo Stato deve sopportare per la custodia dei mezzi sottoposti a fermo o sequestro, anche di responsabilizzazione dell’avente diritto.
Tale responsabilizzazione si evince anche dal fatto che, nel caso in cui il divieto di circolazione del mezzo venga violato, le relative sanzioni non saranno più applicate al conducente ma al custode del veicolo.
Prima di analizzare le novità del D.L. 113/2018 sarà opportuna una “panoramica” sul fermo amministrativo.
1. La procedura per l’applicazione del fermo amministrativo e le sue conseguenze.
La procedura di applicazione di questa tipologia di fermo amministrativo ha origine con la notifica della cartella esattoriale e quindi del sollecito di pagamento da parte dell’Ente incaricato alla riscossione. Il debitore avrà a disposizione un termine di 60 giorni per poter procedere al pagamento di quanto richiesto, ovvero presentare opportuna istanza per ottenere la dilazione del pagamento.
Affinché sia legittimo il provvedimento di fermo è importante sapere che la P.A. ha l’obbligo di avvisare preventivamente il contribuente moroso dell’imminente applicazione del provvedimento notificandogli un preavviso di fermo in cui saranno riportati: la natura del debito, l’importo e l’anno di riferimento, il numero della cartella esattoriale a suo tempo notificata e la prova della relativa notifica.
Il debitore, in seguito alla ricezione di quest’atto, avrà a disposizione un ulteriore termine di trenta giorni per procedere al pagamento della cifra dovuta, aumentata degli interessi di mora e delle spese procedurali.
Nel caso di infruttuoso decorso di questo ulteriore termine il provvedimento di fermo troverà applicazione e verrà iscritto nel P.R.A.
Nel caso in cui, poi, venga disatteso il divieto di utilizzo del mezzo, sarà irrogata una sanzione in forma pecuniaria compresa tra i 784,00 Euro e i 2.859,00 Euro, oltre che la confisca del mezzo e la sospensione della patente di guida.
È bene a tal proposito precisare che con l’entrata in vigore del D.L. 113/2018 tali sanzioni verranno applicate al designato custode del mezzo sottoposto a fermo, fatta eccezione per la sospensione della patente che potrà avvenire solo se il custode del mezzo sia anche il conducente dello stesso nel momento in cui viene accertata la violazione del divieto di circolazione.
Una volta che il provvedimento di fermo avrà trovato applicazione il veicolo non potrà essere radiato dal P.R.A. o rottamato, ma potrà tuttavia essere comunque oggetto di compravendita (non all’estero).
Non appena il debito per il quale è stato applicato il provvedimento in esame sarà stato pagato, il proprietario dovrà recarsi presso l’ufficio provinciale del P.R.A. e presentare, in originale, il provvedimento di revoca del fermo rilasciato dallo stesso Ente di riscossione.
Tale documento dovrà inoltre essere corredato dal Certificato di Proprietà, anche digitale, oppure dal modello NP-3. Nel primo caso sarà dovuta un’imposta di bollo di Euro 32,00, mentre invece nel secondo di Euro 48,00. A seguito di tali adempimenti il provvedimento di fermo sarà cancellato dal P.R.A.
2. L’acquisto di un autoveicolo sottoposto a fermo.
Come accennato poc’anzi è ben possibile che un veicolo soggetto a fermo fiscale sia oggetto di un contratto di compravendita. A tal proposito è però di fondamentale importanza che il proprietario informi preventivamente il potenziale acquirente della sussistenza del provvedimento in parola poiché, in caso contrario, l’acquirente potrà ben richiedere la risoluzione del contratto ovvero una significativa riduzione sul prezzo.
La compravendita di autoveicoli sottoposti a fermo fiscale presenta significativi vantaggi per entrambe le parti contraenti.
Da un lato infatti il venditore, che non ha fondi sufficienti per poter estinguere il debito, potrà ottenere una somma con la quale potrà farlo ovvero procedere all’acquisto di un altro veicolo, il che non impedirà comunque al funzionario della riscossione di sottoporre a fermo anche il nuovo mezzo acquistato, dall’altro lato l’acquirente potrà ottenere un autoveicolo ad un prezzo di favore e, una volta estinto il debito nei confronti della P.A., potrà rivendere lo stesso con buone probabilità di conseguire un utile; prassi spesso posta in essere da parte dei rivenditori di auto usate.
È importante ribadire il fatto che l’acquirente di un veicolo sottoposto a fermo non eredita i debiti del venditore, tuttavia il mezzo acquistato soggiace comunque al vincolo imposto e quindi non potrà circolare finché il precedente proprietario non abbia estinto il debito, ovvero l’abbia estinto l’acquirente pagando al posto del debitore con la possibilità di rivalersi nei suoi confronti in un secondo momento.
Pertanto, prima di procedere all’acquisto di un’autovettura di seconda mano, sarà buona norma richiedere una visura del veicolo al P.R.A., anche pel tramite di Agenzie specializzate, in modo tale da non rischiare di incorrere in brutte sorprese.
3. Sospensione del fermo amministrativo e blocco del fermo per i veicoli strumentali.
Nei casi in cui il contribuente abbia ottenuto la rateizzazione del pagamento avrà anche la possibilità di richiedere una sospensione del fermo. La domanda di sospensione deve essere presentata con una specifica istanza in cui vanno indicati tutti i dati propri e del veicolo, nonché quelli inerenti il debito posto a fondamento dell’applicazione del provvedimento di fermo e soprattutto la prova dell’avvenuto pagamento della prima rata. Ovviamente il fermo verrà meno solo nel momento in cui saranno state pagate tutte le rate previste.
Al contribuente che invece eserciti un’attività di impresa o comunque nella quale il veicolo rivesta un ruolo di fondamentale importanza per l’espletamento della stessa, è data la possibilità, fornendo le dovute prove relative alla strumentalità del veicolo per l’esercizio dell’attività lavorativa, di poter richiedere entro il termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione del preavviso, il blocco del fermo amministrativo pur rimanendo, ovviamente, a suo carico l’obbligo di provvedere al pagamento di quanto dovuto.
4. Il bollo auto.
Altro importante tema da affrontare in riferimento al fermo amministrativo è sé, in costanza del provvedimento, il proprietario del mezzo sia comunque soggetto al pagamento del bollo auto pur non potendo in alcun modo utilizzare il veicolo.
Sul punto è di fondamentale importanza comprendere che esiste una differenza tra il fermo amministrativo disposto dagli agenti di polizia ed il fermo in esame.
Nel primo caso si tratta infatti di una sanzione che viene irrogata come conseguenza di violazioni particolarmente gravi del Codice della Strada, il secondo trova invece applicazione come forma di tutela dei crediti della P.A. ed è disposto da Enti concessionari del servizio di riscossione.
Orbene, nel primo caso è la normativa stessa che prevede espressamente che il bollo auto non sia dovuto in costanza del provvedimento di fermo, nel secondo caso invece la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 192/2018 ha chiarito che nel caso del fermo di natura fiscale il pagamento del bollo sia dovuto in quanto la sospensione non è prevista dalla normativa in materia di fermo fiscale ed inoltre l’imposta in questione è un’imposta sul possesso del veicolo e non sull’utilizzo dello stesso.
5. La disciplina del fermo amministrativo nel 2020.
Dal 1° gennaio 2020, non si effettuano più i pagamenti dell''imposta di bollo di euro 32.
La gratuità spetta soltanto per la cancellazione effettuata «dal soggetto legittimato alla riscossione forzata».
Secondo il comma 813, nella circostanza di «trasferimento coattivo» di bene mobile registrato (come può essere un veicolo), l’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt, l’onere più pesante che grava sui passaggi di proprietà) è di 50 euro.
Si tratta di un importo fisso, quindi non più proporzionale alla potenza del motore come invece è normalmente.
6. Ricorso avverso il provvedimento di fermo.
Diversi sono i casi in cui il contribuente possa valutare l’opportunità di opporsi all’applicazione del fermo fiscale. Il più classico è quello in cui la cartella esattoriale non è mai stata notificata al contribuente, oppure l’applicazione del fermo amministrativo non è stata preceduta da alcuna notifica di preavviso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sent. n. 10261/2018 del 27 Aprile hanno chiarito quali siano i parametri cui fare riferimento per la corretta individuazione del Giudice competente in materia di ricorso avverso il provvedimento di fermo di natura fiscale.
Tale pronuncia è stata elaborata sulla scorta di quelle che sono le regole generali per l’impugnazione delle cartelle esattoriali e quindi la competenza del Giudice dipenderà dalla natura delle somme dovute.
Pertanto, con riferimento alle multe o contravvenzioni per violazioni riguardanti le disposizioni del Codice della Strada, la Cassazione chiarisce che la competenza è sempre del Giudice di Pace ed il ricorso andrà presentato entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto. Nel caso invece in cui la cartella esattoriale riguardi somme dovute a titolo di contributi non versati, all’Inps o all’Inail, la competenza sarà del Giudice ordinario in qualità di Giudice del Lavoro ed il termine di presentazione del ricorso sarà di 40 giorni. Per tutti gli altri casi, infine, la competenza sarà della Commissione Tributaria Provinciale, a cui sarà possibile presentare opportuno ricorso entro il termine di 60 giorni.
Tobia Toscano
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