Quando rivolgersi ad un avvocato in caso di multa
Quando riceviamo una multa come dobbiamo comportarci? È sempre dovuto il pagamento oppure ci sono dei motivi per cui fare ricorso? Inoltre, è sempre necessaria l’assistenza di un avvocato? Scopriamolo insieme.
1. Il ricorso ad una multa
L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema dell’opposizione a sanzione amministrativa (multa). In particolare, vedremo le modalità procedurali da seguire per ricorrere contro una multa al fine di ottenerne l’annullamento.
A seguito del ricevimento della multa, il ricorrente può seguire due diverse procedure alternative per contestarla:
- il ricorso al prefetto;
- il ricorso al giudice di pace.
Innanzitutto, la prima cosa da fare quando ci recapitano una multa, è controllare la data impressa sul timbro postale, dal momento che, da tale data, decorrono i termini di sessanta giorni per ricorrere al prefetto, o di trenta giorni per proporre ricorso al giudice di pace. Trascorsi tali termini invano, non sarà più possibile contestare la multa.
Per proporre ricorso ad una multa, non è necessario avvalersi dell’assistenza legale di un avvocato, fatta eccezione per il caso in cui l’importo dell’ammenda superi 1.100 €.
Non essendo permessa la difesa personale sopra questa soglia, il soggetto dovrà farsi patrocinare da un avvocato.
È consigliabile, per qualsiasi perplessità, rivolgersi sempre ad un avvocato specializzato in materia prima di procedere personalmente. Le piattaforme web legali, possono aiutare il soggetto in difficoltà mettendolo in contatto con un avvocato online specializzato in materia. Tramite la consulenza legale offerta dal professionista, il soggetto sarà ben edotto sulle modalità e forme da rispettare, per contestare il verbale ricevuto.
2. La procedura per contestare una multa
Qualora si voglia contestare una multa, è necessario, come detto in precedenza, proporre il ricorso al prefetto o, in alternativa, al giudice di pace.
Tali organi, vanno individuati in base al luogo ove è stata accertata la presunta violazione al codice della strada.
In ogni caso, è necessario che sul verbale sia indicato quale sia il prefetto o l’ufficio del giudice di pace ove presentare ricorso, pena la nullità del verbale stesso.
In mancanza di tale indicazione, il soggetto può consultare online la mappa geografia giudiziaria, per individuare a quale ufficio giudiziario appartiene il luogo dell’infrazione.
Ad esempio, un’automobilista che abbia ricevuto un verbale relativo ad un’infrazione commessa a San Donato Milanese, dovrà proporre per l’attività di ricorso multa a Milano, scegliendo tra il Prefetto o il giudice di pace di Milano quali uffici a cui ricorrere, in quanto San Donato Milanese rientra nella competenza del circondario di Milano.
La scelta tra il ricorso ad una multa presentato al prefetto oppure al giudice di pace, comporta alcune differenze:
- nella tempistica, dovendo proporre il ricorso al prefetto entro sessanta giorni dal ricevimento della multa, mentre al giudice di pace entro trenta giorni;
- nei costi, in quanto per il ricorso al prefetto, l’utente deve sopportare il solo costo della raccomandata A/R (tranne se lo si presenti personalmente o a mezzo PEC), mentre per il ricorso al giudice di pace, occorre versare il contributo unificato nella misura di 43€ per le cause fino a 1.100 €. Per importi più elevati, occorrerà verificare lo scaglione di riferimento per il pagamento del contributo unificato oltre alle marche da bollo;
- infine allegando la nota d’iscrizione a ruolo per presentare il ricorso dinanzi al giudice di pace, non richiesta invece per il ricorso al prefetto.
Per quanto riguarda il ricorso prefettizio, questo può essere trasmesso alternativamente sia al prefetto sia all’autorità che ha elevato il verbale. Tale scelta è preferibile, soprattutto per le grandi città.
Ad esempio, per una metropoli come Roma, è sempre consigliabile per l’attività di ricorso multe a Roma, inviarlo all’autorità accertatrice, che acquisisce dapprima tutta la documentazione e poi la trasmette al prefetto al fine di rendere la procedura più rapida ed efficiente.
3. Il contenuto del ricorso
Il ricorso ad una multa, sia che venga presentato al prefetto sia che venga presentata al giudice di pace, deve contenere:
- l’intitolazione di ricorso al prefetto (o al G.d.P., a secondo della scelta) in opposizione a sanzione amministrativa;
- l’enunciazione dei dati identificativi del ricorrente (generalità, residenza, codice fiscale) nonché la targa della propria autovettura;
- l’esposizione dei fatti, partendo dalla data di notifica del verbale (da allegare al ricorso), indicandone il numero e l’articolo del codice della strada, che si presume violato, nonché la sanzione pecuniaria e l’eventuale decurtazione dei punti dalla patente applicata;
- l’indicazione delle circostanze, in cui sarebbe avvenuta la presunta violazione al C.d.S.,
- l’esposizione dei motivi, per cui si ritiene che il verbale sia illegittimo;
- la data e la sottoscrizione del ricorrente.
Tra i motivi che possono comportar l’annullamento di una multa rientrano:
- la non corrispondenza dei dati del proprietario dell’automobile con quelli indicati sul verbale, oppure la targa non conforme a quella del multato;
- la notifica del verbale, oltre i termini di legge (novanta giorni dall’infrazione);
- la mancata indicazione di quale articolo del C.d.S. si presume essere stato violato, nonché delle circostanze in cui tale violazione sarebbe eventualmente accaduta;
- la mancata indicazione del prefetto o del giudice di pace, al quale è possibile presentare il ricorso;
- la mancata taratura periodica dell’apparecchio utilizzato per accertare l’infrazione, il quale infatti non può essere ritenuto idoneo soltanto per essere stato omologato, ma va controllato periodicamente;
- la mancata informazione agli automobilisti sull’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di controllo del traffico, ovvero dei cartelli stradali che prescrivono la condotta di guida;
- l’enunciazione generica nel verbale dei motivi della contestazione differita anziché immediata;
- la mancata indicazione del decreto prefettizio che autorizza la contestazione differita;
- la mancata indicazione dell’atto con cui sia stata disposta una zona a traffico limitato, violando, in tal modo, il diritto di difesa del soggetto impossibilitato a sapere quale provvedimento eventualmente impugnare;
- la mancata indicazione del Piano Urbano del Traffico necessario per istituire una ZTL, pena l’illegittimità dell’atto con cui sia stata disposta.
Fonti normative
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: Codice della Strada
Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150: Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
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