Famiglie arcobaleno e la registrazione dell’atto di nascita
La registrazione dell’atto di nascita dei figli, nati da coppie omosessuali, è stata resa possibile, a seguito dell’intervento della Corte di Cassazione, che ne ha riconosciuto la legittimità, in quanto rispondente all’interesse superiore del minore. Vediamo i dettagli.
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1. Cos’è la famiglia arcobaleno
L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia, e più precisamente le famiglie arcobaleno e la possibilità di registrare l’atto di nascita dei loro figli.
Per famiglia arcobaleno, s’intende la denominazione attribuita alle coppie omosessuali, conviventi o unite in una unione civile registrata, con figli, nati da un precedente rapporto eterosessuale o facendo ricorso alle tecniche di procreazione assistita nonché quelle coppie che desiderano avere dei figli.
Il nostro ordinamento, attraverso la legge sulle unioni civili, ha provveduto a disciplinare i rapporti affettivi che si instaurano tra persone dello stesso sesso, senza però intervenire sulla disciplina inerente alla prole nata da genitori omosessuali.
Al riguardo, stante, il divieto di ricorrere alla procreazione assistita tra persone omosessuali ovvero alle tecniche di maternità surrogata, dettato dalla legge italiana, le coppie omosessuali, devono ricorrere a strutture sanitarie estere, in cui tali procedure sono permesse, e successivamente richiedere la registrazione dell’atto di nascita in Italia.
In tal caso, a seguito della nascita in un paese estero, occorre richiedere all’ufficiale di stato civile del comune di residenza dei genitori, la trascrizione, ossia la registrazione dell’atto di nascita del bambino nato all’estero nei registri dello stato civile italiano.
1.2 La registrazione dell’atto di nascita
Per i bambini nati all’estero, occorre necessariamente richiedere la registrazione dell’atto di nascita all’ufficiale di stato civile del comune di residenza dei genitori.
Al riguardo, l’autorità pubblica ha più volte negato l’iscrizione adducendo che la stessa fosse contraria all’ordine pubblico, nel senso di atto che si ponga in contrasto con i principi etici e morali, che fondano l’ordinamento giuridico italiano.
Tuttavia, l’assunto dell’autorità pubblica, secondo cui la registrazione dell’atto di nascita dei minori nati all’estero, nella specie da coppie omosessuali, sia contraria all’ordine pubblico, è stata respinta da recenti pronunce della corte di Cassazione, affermando che l’inesistenza nel nostro ordinamento, di norme che tutelano la famiglia omosessuale, non costituisca valida ragione per negarne la registrazione nei registri di stato civile.
La Cassazione, infatti, con la sentenza n. 14878 del 2017, ha chiarito che la procedura di registrazione dell’atto di nascita dei minori deve essere regolata, non in base all’ordine pubblico interno, ma facendo riferimento a quello internazionale, rappresentato dalle norme e consuetudini stabilite a livello internazionale e che trovano applicazione nell’ordinamento italiano, modificandone il dettato normativo sulla base di un determinato momento storico.
Sulla base di ciò, la corte afferma che il giudice italiano deve esaminare se l’atto di nascita, redatto all’estero, di cui si chieda la registrazione in Italia, contrasti con l’ordine pubblico internazionale, e quindi se tale adempimento sia tutelato sia a livello costituzionale che a livello internazionale.
Sulla base delle norme internazionali dettate a protezione del minore, la Corte di Cassazione ha affermato che è possibile procedere alla registrazione dell’atto di nascita, dei figli delle famiglie arcobaleno, richiamando anche alcune pronunce emesse dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, laddove si afferma che l’esigenza di tutelare l’ordine pubblico, deve necessariamente correlarsi all’interesse del minore ed alla sua relazione genitoriale indipendentemente dai vincoli di sangue con quest’ultimi.
Occorre quindi valutare in concreto, se la registrazione dell’atto di nascita corrisponda all’esigenza di tutela della posizione del minore, al quale va riconosciuto il diritto alla continuità delle relazioni affettive, anche in assenza di vincoli genetici o adottivi, con la persona che, assieme al genitore biologico, componga la famiglia arcobaleno.
Ciò conferma la posizione assunta dai giudici di legittimità nella precedente sentenza n. 19599 del 2016, in cui la Corte afferma il principio secondo cui, la pronuncia relativa alla compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di nascita straniero deve essere adottata dal giudice italiano, in base alla valutazione relativa al contrasto o meno con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, enunciati da norme costituzionali ed internazionali.
Nello specifico, in merito alla registrazione dell’atto di nascita, occorre aver riguardo esclusivamente alla tutela dell'interesse superiore del minore, a cui deve essere garantito il diritto ad una crescita sana ed equilibrata, ed in particolare il rispetto del diritto di ogni bambino, e quindi anche dei figli delle coppie omosessuali, a godere della bigenitorialità, intesa come diritto ad avere stabili e duraturi rapporti affettivi con entrambi i genitori in un accezione più ampia che non faccia riferimento soltanto alla genitorialità biologica, ma anche ai rapporti che si instaurano tra il minore ed il genitore non biologico.
Sulla base di tali principi, nella sentenza n. 19599 del 2016, la Corte riconosce la possibilità di procedere alla registrazione dell’atto di nascita dei minori nati nelle famiglie arcobaleno, affermando che la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia di un atto straniero non contrasta con l'ordine pubblico soltanto sull’assunto che l’ordinamento italiano non disciplini o escluda tale fattispecie.
Occorre invece avere riguardo per l’interesse superiore del minore, anche in mancanza di un’apposita disciplina legislativa, il quale ha diritto ad ottenere anche dall’ordinamento italiano, il riconoscimento dello stato di figlio validamente acquisito all'estero.
Fonti normative
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14878, 15 Giugno 2017
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n° 19599, 30 Settembre 2016
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