L’espropriazione per pubblica utilità, definizione e caratteri
Per la realizzazione dell’interesse pubblico l’ordinamento ha previsto misure – tra cui l’espropriazione – che incidono sulla sfera patrimoniale del privato, acquisendo un suo bene anche senza il suo consenso e compensandolo con un indennizzo.
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1. Definizione
L’espropriazione per pubblica utilità consiste nell’acquisizione, a fronte del pagamento di un indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di un bene di proprietà di un soggetto privato necessario per soddisfare un pubblico interesse.
L’art. 42 della Costituzione, dopo aver sancito che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, prevede infatti che la stessa possa essere, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
La Costituzione mediante la riserva di legge demanda dunque alla legislazione ordinaria il compito di disciplinare tale istituto.
Le fonti normative in materia sono state per lungo tempo disorganiche, fino a quando è stato promulgato il testo unico di cui al D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001 che ha disciplinato compiutamente il procedimento espropriativo.
2. Oggetto
L’espropriazione non concerne soltanto il trasferimento del diritto di proprietà di un bene dall’espropriato al beneficiario, ma può riguardare anche quelle limitazioni che per i loro effetti sono comunque tali da ridimensionare il diritto di proprietà.
Il citato testo unico stabilisce che possano essere espropriati sia beni immobili sia diritti relativi a beni immobili al fine di eseguire opere pubbliche o di pubblica utilità, precisando che si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per il godimento di beni o terreni da parte della collettività pure in mancanza di una materiale modificazione o trasformazione.
3. Procedimento
Il procedimento espropriativo è analiticamente disciplinato dalla legge e si articola in diverse fasi che culminano con l’emanazione del decreto di esproprio.
L’adozione di tale provvedimento finale, in sintesi, presuppone che:
- l’opera da eseguire sia indicata nello strumento urbanistico generale o in un atto di natura ed efficacia equivalente;
- sul bene da acquisire sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio;
- sia stata disposta la dichiarazione di pubblica utilità;
- sia stata determinata, se del caso anche provvisoriamente, l’indennità di esproprio.
4. Indennità
Secondo la giurisprudenza, l'indennizzo per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza della perdita del diritto di proprietà all’esito del procedimento espropriativo non ha natura risarcitoria ma indennitaria.
Ciò significa che la determinazione dell’indennità dovuta all’espropriato, pur non potendo essere di importo meramente simbolico, non deve neppure necessariamente consistere in un integrale risarcimento del pregiudizio economico sofferto.
Al fine di evitare da un lato tale sacrificio in capo all’espropriato e di incentivare dall’altro la cessione volontaria del bene da acquisire senza l’adozione del provvedimento ablatorio, il testo unico dispone che fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell’opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario possa concludere col soggetto beneficiario dell’espropriazione l’atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà.
In tal caso, infatti, è previsto di regola che il corrispettivo per la cessione sia maggiore rispetto a quello che sarebbe dovuto a titolo di indennizzo.
Andrea Rosso
Fonti normative
Costituzione: art. 42
D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001
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