Quanto dura la tutela garantita dal brevetto?
Strumenti di tutela della proprietà intellettuale: brevetti e diritto d'autore. Nell'ambito della proprietà intellettuale, ovvero l'insieme dei principi giuridici volti a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umani, si distinguono due categorie a cui fanno capi diversi strumenti di tutela: la proprietà industriale tutelata attraverso lo strumento del brevetto e la proprietà letteraria ed artistica che beneficia della tutela del diritto d'autore.
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1. La tutela della proprietà intellettuale come proprietà industriale: i brevetti
Con il termine brevetto si intende lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso tutelare la proprietà intellettuale nell'ambito tecnico/industriale.
Grazie al brevetto, infatti, è possibile tutelare e valorizzare un’innovazione tecnica ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico.
Dal punto di vista giuridico è definibile come un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull’oggetto del brevetto stesso. Il titolare del brevetto acquisisce un diritto esclusivo di realizzare, disporne e fare uso commerciale dell'invenzione tutelata vietando al contempo tali attività ad altri soggetti non autorizzati.
La disciplina si differenzia a seconda dell'oggetto specifico del brevetto:
- nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un prodotto conferisce al titolare il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
- nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un procedimento conferisce al titolare il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento sottoposto a tutela.
In ogni caso è opportuno rilevare che l'ottenimento del brevetto non attribuisce al titolare la c.d. “libertà di uso” o un diritto di sfruttamento della tecnologia così protetta ma solo il diritto di escludere dall’utilizzo dello stesso altri soggetti.
2. Normativa di riferimento
La normativa di riferimento in materia è contenuta nel c.d. Codice della proprietà industriale (CPI), emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Il legislatore ha così introdotto nell'ordinamento nazionale una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale. In questo modo è stato infatti possibile un riordino della materia grazie all'accorpamento degli oltre 40 testi normativi tra leggi e provvedimenti preesistenti.
Grazie all'adozione del testo unico sulla proprietà industriale si è potuto attuare una importante semplificazione burocratica e una sintesi organizzata delle disposizioni preesistenti. Il Codice infatti richiama facendo propri i principi generali e i contenuti della Convenzione di Parigi del 1883, il primo trattato internazionale sui brevetti che ancora oggi rappresenta, per i 157 Stati aderenti, uno dei principali punti di riferimento per la disciplina internazionale della proprietà industriale. L'ultimo aggiornamento della Convenzione si è realizzato nel 1967 con la Convenzione di Stoccolma che ha portato alla costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) con sede in Ginevra.
3. Procedura per l'ottenimento del brevetto e durata della tutela
Per diventare titolare di un brevetto per invenzione o modello di utilità a livello nazionale si deve presentare domanda di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica.
Le fasi procedurali per l'ottenimento prevedono:
- effettuazione dei controlli preliminari da parte del soggetto proponente. È opportuno che in via preliminare chi voglia fare domanda di brevetto effettui un controllo preventivo per accertarsi che esso sia conforme ai requisiti richiesti per legge. In primo luogo, si dovrà appurare il rispetto del requisito della novità attraverso una ricerca d'anteriorità che escluda la presenza di brevetti sull'invenzione che si intende tutelare.
- La domanda deve contenere: titolo e riassunto dell'invenzione o del modello, la descrizione e i disegni dello stesso, le rivendicazioni con cui determinare l'ambito di protezione del brevetto (ovvero l'indicazione di cosa forma oggetto di brevetto) redatte in documento separato.
- La domanda di brevetto deve essere redatta su apposito modulo sia per le invenzioni che per i modelli di utilità. Il deposito della domanda e della ulteriore documentazione che va allegata alla stessa può essere effettuato a scelta dell'interessato:
- on line;
- presso gli uffici di una qualsiasi Camera di Commercio;
- spedizione del plico cartaceo all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
- La concessione del brevetto da parte dell'ufficio brevetti avviene a seguito di alcune fasi:
- verifica della ricevibilità e controlli preliminari;
- ricerca d'anteriorità effettuato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti a meno che non sia una domanda di brevetto che richiede priorità;
- esame sostanziale della domanda (in caso di rifiuto è possibile depositare ricorso entro 60 giorni dalla sua comunicazione);
- pubblicazione della domanda di brevetto che viene così resa accessibile a tutti 18 mesi dopo il primo deposito a meno che il titolare non richieda la pubblicazione anticipata;
- concessione nel caso in cui la procedura si concluda positivamente in tutte le sue fasi l'Ufficio brevetti emette l'attestato di concessione.
È possibile brevettare:
- le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Questo significa che le idee prive di una applicazione concreta non possono essere oggetto di brevetto.
- I modelli di utilità nuovi e originali e aventi particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.
- Le nuove varietà vegetali che abbiano le caratteristiche della novità, omogeneità (ovvero uniformità alle sue caratteristiche rilevanti), distinzione (ovvero si differenzia nettamente da ogni altra varietà esistente) e stabilità (ovvero i caratteri rilevanti restano stabili nelle successive riproduzioni). In questo nell'iter procedurale di concessione della privativa si inserisce il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che, effettuate le eventuali prove varietali, formula un parere vincolante sui requisiti sostanziali di validità della privativa avvalendosi di una Commissione consultiva (art. 170, comma 3 bis CPI).
Con la concessione del brevetto sono conferiti i diritti esclusivi previsti dal CPI, gli effetti del brevetto verso però decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
Se il richiedente vuole che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di un terzo determinato in data antecedente ha la possibilità di notificare la domanda di brevetto e, in questo caso, gli effetti della domanda nei confronti del soggetto notificato decorrono dalla data della notifica stessa.
Per quanto attiene la durata del brevetto:
- I brevetti per invenzione sono protetti da un utilizzo non autorizzato per un periodo di 20 anni a partire dalla data di deposito;
- I brevetti per modelli di utilità sono protetti da un utilizzo non autorizzato per un periodo di 10 anni a partire dalla data di deposito;
- Le privative per nuove varietà vegetali sono tutelate per 20 anni a partire dalla data di concessione.
A tal fine è necessario che per tutta la durata della tutela i diritti di mantenimento in vita siano puntualmente pagati e non venga accolta nessuna richiesta di invalidità o di revoca.
Nel medesimo periodo il titolare del brevetto o della privativa può attivare tutte le azioni in tutela dei propri diritti esclusivi.
Nel caso in cui si concretizzino le attività relative alla vita commerciale o economica del brevetto come la concessione di licenze, di vendita e altre modalità di sfruttamento, il titolare ha l'obbligo di notificare regolarmente detti eventi. Lo stesso dicasi per qualsiasi cambiamento intervenga nella vita di un brevetto deve essere appunto tracciato secondo le modalità e le procedure richieste dalla legge.
4. La tutela della proprietà intellettuale per le opere d'arte figurative e le opere letterarie: il diritto d'autore
Nel caso in cui la proprietà intellettuale abbia ad oggetto la proprietà letteraria ed artistica si attiva la tutela del diritto d'autore.Grazie a questo strumento è quindi possibile proteggere le opere dell'ingegno di carattere creativo.
Nello specifico la legge di riferimento (Legge sul diritto d'autore c.d. LA) all'art. 1 prevede che siano protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono a:
- musica;
- letteratura;
- arti figurative;
- architettura;
- teatro;
- cinematografia.
All'art. 2 considera come opere tutelabili:
- opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose in forma scritta e orale;
- opere e composizioni musicali;
- opere coreografiche;
- opere e disegni architettonici;
- opere dell'arte cinematografica;
- opere fotografiche;
- programmi per elaboratore;
- banche dati.
L'elenco è solo esemplificativo e non esaustivo pertanto la protezione del diritto d'autore può estendersi anche ad opere diverse da quelle espressamente indicate. Sono altresì protette le traduzioni, le modifiche, le aggiunte, gli adattamenti, le trasformazioni inerenti a dette opere.
A norma dell'art. 8 LA “È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa”.
Il diritto d'autore sorge con la creazione dell'opera stessa quindi, a differenza di quanto accade nel caso dei brevetti, non è necessario alcun tipo di deposito per ottenere il diritto. A tal fine è sufficiente dimostrare di essere gli autori dell'opera e di averla creata prima di altri. Per facilitare detta prova di paternità dell'opera è possibile il deposito dell'opera stessa presso un ente in grado di certificarne la data di creazione ovvero, in Italia, la SIAE.
La legge conferisce in via esclusiva all'autore delle opere:
- diritti di utilizzazione economica dell'opera (es. pubblicare, riprodurre, diffondere, noleggiare l'opera a fronte di un compenso economico o gratuitamente);
- diritti morali ovvero il diritto ad essere riconosciuto come l'autore dell'opera e il diritto ad impedire che altri la modifichino senza il suo consenso (art. 20 LA).
Il diritto di utilizzazione economica dell'opera dura per tutta la vita dell'autore e fino a settanta anni dopo la sua morte (art. 25 LA), trascorso questo periodo le opere diventano di pubblico dominio.
Al contrario la tutela del diritto morale d'autore previsto dall'art. 20 LA è esercitabile dagli eredi senza limiti di tempo (art. 23 LA).
Paola Inconis
Fonti normative
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (CPI) e successivi aggiornamenti
Regolamento di attuazione (DM MSE n. 33/2010)
D.Lgs. n. 131/2010
Legge 22/04/1941 n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) e successivi aggiornamenti (ultimo aggiornamento 6 dicembre 2017)
Convenzione di Berna, Parigi 24/07/1971
Direttiva 2001/29/CE, Diritto d'autore e società dell'informazione
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