Debiti di gioco: devo pagare?

Il gioco e la scommessa, costituiscono prestazioni economiche, relative ad una somma di denaro, posta in palio, direttamente collegate al verificarsi di un evento futuro ed incerto. Vediamo i dettagli.

debiti di gioco

1. Debiti di gioco: si è obbligati a pagarli?

L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema dell’obbligazione naturale, e più precisamente se sussiste l’obbligo di adempiere, i debiti di gioco o scommesse.

I giochi, possono essere distinti in tre diverse fattispecie:

  1. disciplinati e tutelati dalla legge: come avviene per le lotterie autorizzate, dando luogo ad un’obbligazione civile, ossia un obbligo giuridico, che consente al creditore di agire in giudizio, qualora il debitore non adempia al debito contratto;
  2. leciti e ammessi dalla legge: si tratta delle ipotesi in cui il gioco o la scommessa, pur se non espressamente disciplinate legislativamente, sono comunque consentiti, come nel caso delle autorizzazioni concesse ai Casinò. In tal caso, ha luogo un’obbligazione naturale, ossia l’adempimento da parte del debitore del proprio debito, esclusivamente in forza di un dovere morale e sociale, non essendo prevista alcuna norma che ne imponga la coercibilità del pagamento.
  3. vietati dalla legge: in tal caso, l’ordinamento esclude, l'ammissibilità del gioco o delle scommesse, in quanto realizzano ipotesi delittuose, vietate dal codice penale, come nel caso dei giochi d’azzardo, ex art. 718 cod. penale, puniti con l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda fino a 206€.

Da ciò deriva, che i debiti di gioco o di scommessa, che siano ammessi dalla legge, costituiscono un’obbligazione naturale, disciplinati dall’articolo 1933 del codice civile, secondo cui il creditore non può agire in giudizio per ottenere l’adempimento coatto del credito vantato nei confronti del debitore. Ciò in quanto, il gioco o la scommessa, non danno luogo ad un obbligo civile, che consente la coercibilità del pagamento, a seguito del ricorso dinanzi al giudice, per l’inerzia del debitore ad adempiere la propria obbligazione.

In tal caso, infatti, il pagamento del debito di gioco o della scommessa, avviene esclusivamente in forza di un dovere morale, avvertito da parte del debitore. Ciò significa, che non v’è alcun obbligo giuridico di pagare i debiti di gioco, ma soltanto la volontà del giocatore, a saldare spontaneamente, il proprio debito.

L’articolo 1933, prevede inoltre, che il debitore, che adempia spontaneamente, ossia senza la minaccia di un male ingiusto, il proprio debito, non potrà richiederne la restituzione, purché il gioco sia avvenuto senza frode. È necessario, infatti che il creditore, non abbia posto in essere comportamenti, che rendano irregolare il gioco o la scommessa.

La ripetizione di quanto versato per il debito di gioco o scommessa, è ammessa soltanto nell’ipotesi in cui il debitore, al momento del pagamento, versasse in una condizione d’incapacità d’intendere e di volere, venendo meno la sua capacità d’agire.

2. La giurisprudenza sui debiti da gioco?

La giurisprudenza, intervenuta sui debiti di gioco, ha specificato che la disciplina dettata dall'art.39.1933 cod. civile, è applicabile ad altre fattispecie, quali dazioni di denaro o di fiches, promesse di mutuo, esclusivamente, se esse siano direttamente collegate all’esecuzione del gioco o della scommessa (Cass., 02 aprile 2014, n. 7694).

In secondo luogo, la Corte di Cassazione, sull’applicazione all’istituto del mutuo, dell’art. 1933, cod. civile, secondo cui il creditore, non può agire per il pagamento di debiti di gioco o scommessa, ha stabilito che non è sufficiente la presenza di un intento speculativo oppure aleatorio, al fine di estendere il regime di cui all’art. 1933 cod. civile (Cass., 2 settembre 2004, n. 17689).

Nella medesima decisione, i giudici, hanno chiarito che la consapevolezza per il mutuante di prestare denaro, che il mutuatario utilizzerà per scopi di gioco o scommessa, non è sufficiente ad estendere la disciplina dei debiti di gioco al negozio di mutuo.
Il mutuante, infatti, potrà agire giudizialmente per ottenere la restituzione della somma concessa, se non sussiste un suo interesse alla partecipazione del mutuatario al gioco.

Ulteriore conferma, circa la natura di obbligazione naturale dei debiti di gioco, è data dalla decisione, secondo cui, il Casinò, che non ha potuto incassare l'assegno scoperto, non avrà alcuna azione giudiziaria per far valere il credito, non rilevando che l’assegno sia stato emesso, quale garanzia o pagamento, se la causa dell'emissione è un debito di gioco, soggetto all’art. 1933, cod. civile, che esclude ogni azione per il creditore (Cass., 19 settembre 2008, n. 23868).

3. Cos’è un’obbligazione naturale

Nelle obbligazioni naturali, l’adempimento della prestazione da parte del debitore, avviene di sua spontanea volontà, in forza di un proprio dovere morale e sociale, ossia in base a quei comportamenti che caratterizzano la vita sociale, senza essere in alcun modo vincolato, da norme di legge, ad eseguire la prestazione richiesta.

In tal modo, l’obbligazione naturale, si distingue da quelle civili, ossia dagli obblighi nascenti per legge o contratto, che prevedono nell’ipotesi d’inadempimento del debitore all’assolvimento del proprio debito, la possibilità per il creditore di agire giudizialmente e successivamente recuperare la somma dovuta, attraverso l’esecuzione forzata.

Dal momento che, l’obbligazione naturale si caratterizza, per la spontaneità della prestazione da parte del debitore, l’art. 2034 cod. civile, prevede l'irripetibilità della prestazione eseguita, ossia l’impossibilità per il debitore, che abbia pagato il debito di
gioco, senza esser in alcun modo costretto dal creditore (la minaccia di un male ingiusto, fa venir meno la tipicità di obbligazione naturale, e quindi l’irripetibilità) di ottenere la restituzione della somma versata liberamente.

L’unica eccezione, è rappresentata dal circostanza, che il debitore, al momento del pagamento, fosse incapace d’agire. L’obbligazione naturale, non entra a far parte della successione ereditaria, non trasmettendosi dal defunto ai proprio eredi, non costituendo un obbligo giuridico ad adempiere la prestazione nei confronti del creditore. Tuttavia, gli eredi sono liberi di eseguire l’obbligo naturale, che faceva capo al de cuius.

4. Fonti normative

Codice civile: articoli 1933, 2034.

Cassazione Civile, 02 aprile 2014, sentenza n. 7694

Cassazione Civile, 2 settembre 2004, sentenza n. 17689

Cassazione Civile, 19 settembre 2008, sentenza n. 23868

 

Roberto Ruocco

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