Messa in Mora: significato e conseguenze giuridiche

Lo strumento più semplice che la legge mette a disposizione per il recupero crediti è la cd. lettera di messa in mora.

messa in mora

La messa in mora: Indice

1. Cos'è la messa in mora?

La messa in mora è un istituto che trova all’interno del codice civile. A chi non è mai capitato di prestare delle somme di denaro e di dover faticare per il recupero delle stesse? Non sono poche le persone che chiedono soldi in prestito e si dimenticano – alcune deliberatamente – di restituirli ai legittimi proprietari. I casi più frequenti riguardano le bollette non saldate alla scadenza: le bollette della luce e del gas, le rate del mutuo e/o del finanziamento auto, per fare degli esempi. O ancora, capita spesso di dover pagare in anticipo un bene, il quale però poi non viene consegnato: ad esempio, pensiamo ai diffusissimi casi di e-commerce, dove chi acquista su Internet attende invano la consegna del bene a casa.

A ben vedere, sono innumerevoli le ipotesi in cui un soggetto, sia esso una persona fisica o giuridica (come nel caso dell’Enel), diventano creditori nei confronti di altri. E allora che fare? Come possono i creditori riappropriarsi di ciò che gli spetta? Lo strumento più semplice che la legge mette a disposizione per il recupero crediti è la cd. lettera di messa in mora.

Vediamo in cosa consiste e in cosa differisce dalla diffida ad adempiere.

2. Lettera di messa in mora

La lettera di messa in mora è il classico mezzo utilizzato per ottenere il recupero dei propri crediti, la consegna di un determinato bene o la prestazione di un servizio. Nella lettera devono essere descritti:

- I fatti: il creditore deve esporre minuziosamente i fatti che danno origine al suo credito cercando di essere il più dettagliato possibile (ad esempio, è buona norma indicare le date).

- L’oggetto: il creditore deve esplicitare la sua richiesta ex art. 1219 c.c. quale può essere la consegna del denaro prestato in precedenza o la consegna di un bene già pagato.

- Il termine: il creditore deve fissare un termine, che di regola non supera i 15 giorni, per la soddisfazione della sua richiesta. A questo segue anche un avvertimento espresso che in mancanza di adempimento si adiranno le vie legali. Si precisa, infatti, che spesso la lettera di messa in mora rappresenta il primo passo della cd. procedura esecutiva che consente al creditore di ottenere quanto gli spetta in modo coattivo.

Il creditore, peraltro, può anche chiedere il risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell’adempimento nonché la restituzione di quanto già pagato.

Si osserva che la lettera di messa in mora può essere scritta dallo stesso interessato senza bisogno di ricorrere al legale: la legge, infatti, prescrive la sola forma scritta e non anche l’assistenza di un avvocato. È sempre bene però, rivolgersi ad un legale, il quale saprà certamente redigere un’adeguata lettera di messa in mora e consigliare, ove questa non dovesse sortire l’effetto sperato, l’eventuale strada da intraprendere.

3. Differenza lettera di messa in mora e diffida ad adempiere

Molto simile alla lettera di messa in mora è la cd. diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.).

Al pari della prima, la diffida ad adempiere rappresenta quello strumento di cui si serve un contraente per richiedere in modo stringente l’esecuzione della prestazione contrattuale ad opera della parte inadempiente.

La diffida ad adempiere pone la parte inadempiente davanti ad un ultimatum: o adempie o il contratto si risolve.

Pensiamo al caso della mancata attivazione del servizio adsl: il consumatore, pur avendo già pagato, potrà inviare all’operatore telefonico una diffida ad adempiere per intimargli l’esecuzione della prestazione pattuita, cioè l’attivazione del servizio adsl.

La diffida ad adempiere presenta la stessa struttura della lettera di messa in mora:

- Descrizione minuziosa dei fatti

- Richiesta di adempimento ex art. 1454 c.c.

- Avvertimento: il contraente intima all’altra parte di adempiere entro e non oltre un congruo termine (di solito 15 giorni) con l’avvertimento espresso che in caso di decorso infruttuoso del suddetto termine, cioè la prestazione non è stata ancora eseguita malgrado la diffida, il contratto si intenderà risolto.

Il contraente potrà, peraltro, chiedere il risarcimento danni subiti e anche la restituzione di quanto già pagato.

Anche la diffida ad adempiere è un atto semplice che può essere redatto dal singolo interessato senza l’ausilio di un legale.

In entrambi i casi (lettera di messa in mora o diffida ad adempiere), tuttavia, è fortemente consigliato rivolgersi ad un legale, il quale adotterà il provvedimento che reputerà più opportuno e più vantaggioso per il singolo.

Fonti normative:

Codice civile: artt. 1219, 1454 c.c.

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Avvocato Carla Condoluci Team Avvocatoflash

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