Cosa succede se non si paga il bollo auto?
Il bollo auto è un tributo regionale gravante sul possessore di un’automobile, indipendentemente dall’utilizzo di quest’ultima.
1. Il mancato pagamento del bollo auto
Il mancato pagamento comporta diverse conseguenze, a seconda del comportamento assunto dal proprietario: nel caso in cui l’utente abbia semplicemente dimenticato di effettuare la prestazione, potrà provvedere a regolarizzare autonomamente la propria posizione attraverso il c.d. ravvedimento operoso. Questo, consiste nel versamento in aggiunta al bollo auto, di una sanzione inferiore rispetto a quella che si applicherebbe di norma. Tale regolarizzazione potrà avvenire entro un anno dalla data di scadenza dell’imposta; superato questo termine, non sarà più possibile fruire del ravvedimento operoso e il soggetto sarà obbligato al pagamento di una multa.
1.1 Le sanzioni previste
Vi sono diverse sanzioni applicabili a seconda del tempo decorso dalla scadenza del bollo e se il pagamento viene effettuato:
- entro i primi 14 giorni, la sanzione prevista sarà pari allo 0,1% dell’imposta evasa per ogni giorno di ritardo;
- tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno, la sanzione prevista viene ridotta a 1/10 dell’imposta evasa;
- tra il trentesimo e il novantesimo giorno, la sanzione prevista sarà pari al 1,67% dell’imposta evasa;
- oltre il novantesimo giorno fino a un anno, la sanzione prevista sarà pari al 3,75%;
- dopo un anno non si può più usufruire del ravvedimento operoso e si applica una sanzione pari al 30% dell’imposta evasa oltre agli interessi dello 0,5% per ogni sei mesi di ritardo.
1.2 le conseguenze in caso di mancato pagamento
Qualora l’utente decida di non pagare, riceverà, previo accertamento, la richiesta di pagamento da parte della Regione, nel termine perentorio di tre anni decorrenti dall’anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato. Decorso inutilmente tale termine, non sarà più possibile far valere il diritto di credito.
Una volta intervenuta tale richiesta di pagamento, la somma sarà iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che dovrà provvedere alla notificazione della cartella esattoriale entro i successivi due anni, a pena di decadenza.
Inoltre, in seguito alla notificazione della cartella di riscossione, nel caso in cui il tributo resti inevaso, l’ente di riscossione dovrà procedere a notificare il pignoramento o un altro avviso di pagamento nei tre anni successivi, a pena di inesigibilità per intervenuta prescrizione.
Infine, qualora entro sessanta giorni dal ricevimento della cartella esattoriale il possessore dell’automobile non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, scatta il fermo amministrativo. Tuttavia, l’automobilista deve riceve un preavviso di trenta giorni, durante i quali può effettuare il pagamento oppure, nel caso in cui sia un professionista o un imprenditore, dimostrare che l’auto è il mezzo attraverso cui esercita la propria attività lavorativa, in modo tale da impedire il fermo amministrativo. Diversamente, il fermo sarà inevitabile.
Fonti normative
D.M. n. 418/1998 Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.
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