Cosa si intende per segreto commerciale?

La violazione del cosiddetto “segreto commerciale” ha destato forte interesse in ambito europeo, tanto da intervenire, da ultimo, con la Direttiva 2016/943 al fine di omogeneizzare la disciplina all’interno degli Stati membri.

segreto commerciale

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1. I segreti commerciali

Per segreti commerciali si intendono quelle informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, soggette al controllo del loro detentore, qualora tali informazioni:

  • siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme e nella combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
  • abbiano valore economico in quanto segrete;
  • siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Per comprendere la disciplina italiana in merito a tali informazioni, che da ultimo è stata modificata dal D.lgs. n. 63/2018, è opportuno soffermarsi sull’evoluzione di impronta europea che ha coinvolto il nostro ordinamento.

2. Uno sguardo all’Europa

In primo luogo è opportuno rivolgere l’attenzione alla prima direttiva europea sui segreti aziendali, la n. 2013/0402,sulla “protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti”. L’obbiettivo di fondo della direttiva 2013/0402 è senz'altro legittimo: i segreti industriali sono beni importantissimi per tutte le tipologie di aziende e pertanto devono essere maggiormente protetti e tutelati.

Nei suoi documenti la Commissione Europea ha sottolineato, infatti, che il furto dei segreti industriali è un problema crescente. Il 25% delle imprese europee ha subito almeno un furto di informazioni nel 2013 (rispetto al 18% nel 2012). Di fronte a queste statistiche è facile capire perché grandi aziende ad alto contenuto tecnologico hanno sostenuto fortemente l’approvazione della nuova legge europea; ma gli effetti della stessa potrebbero essere devastanti per il diritto dei cittadini di essere informati.

Al suo interno ci sono diversi passaggi controversi, tra cui: l’articolo 2 che renderebbe illegale la diffusione di informazioni aziendali che “hanno valore commerciale in quanto segrete“; mentre l’articolo 3 qualificherebbe come illecite l’acquisizione o la copia non autorizzata di informazione.

Tale direttiva è stata approvata dal Parlamento europeo il 14 aprile 2016: essa introduce così una definizione comunitaria di segreto commerciale, nonché misure e strumenti di tutela rapidi ed efficaci contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illecita di un segreto commerciale.

Importanti novità attengono, inoltre, ai criteri di quantificazione del danno che dovrà tenere conto anche del pregiudizio morale arrecato all’impresa danneggiata. I paesi UE avranno due anni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione della nuova direttiva, per adeguare le norme nazionali sulla protezione dei segreti commerciali alla nuova direttiva UE.

A seguire, infatti, lo scorso 8 giugno 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva n. 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (la c.d. “direttiva segreti commerciali”) che obbliga gli Stati Membri, entro il 9 giugno 2018, ad adottare a tutela delle imprese e degli enti di ricerca non commerciali norme in materia di protezione dei segreti commerciali e delle informazioni riservate.

Al suo interno (art. 2) si trova una definizione molto importante, per cui per segreto commerciale si intendono quelle informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

  • sono segrete quelle informazioni che non sono generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
  • hanno valore commerciale: inteso come valore economico dell’informazione presente e futuro;
  • sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.

Il c.d. titolare del segreto commerciale è stato tradotto con la parola “detentore”, cioè con “qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale”: secondo il diritto italiano, infatti, la detenzione consiste nell’avere la disponibilità di una cosa e di poterla utilizzare tutte le volte che lo si desideri con la consapevolezza che essa appartiene ad altri ai quali si deve render conto.

Il Capo III della Direttiva è dedicato alle “Misure, procedure e strumenti di tutela”, che dovranno consistere in misure eque, efficaci, dissuasive e tali da non comportare tempi irragionevoli o ritardi ingiustificati: dovranno quindi corrispondere ad un esercizio pratico del diritto volto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Da ultimo, all’articolo 14 è previsto il risarcimento del danno: per determinare l’importo del risarcimento le autorità giudiziarie dovranno tenere in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso concreto come i pregiudizi economici, il lucro cessante, l’arricchimento ottenuto dall’autore della violazione ma anche il danno morale arrecato al titolare del segreto commerciale.

In conclusione, la Direttiva costituisce, da un lato, una strumento con il quale preservare e garantire il carattere segreto di determinate informazioni che per il loro valore commerciale devono necessariamente essere tutelate e, dall’altro, un mezzo per armonizzare le discipline nazionali ad oggi troppo differenti.

3. Il panorama italiano

Da un punto di vista interno, l’ordinamento italiano ha dato attuazione alla direttiva mediante il D.Lgs. 11.05.2018 n.63: esso ha apportato importanti modifiche anche al Codice della Proprietà industriale; infatti, l’art. 3 dello stesso decreto ha interamente riscritto il comma 1 dell'art. 98 del CPI, il quale oggi ha recepito la definizione di segreto commerciale individuata dall’art. 2 della Direttiva di cui sopra.

Con la sostituzione dell'espressione "informazioni aziendali riservate" con la dicitura "segreti commerciali", il legislatore Europeo ha allargato la platea dei destinatari, perché in questo modo sono stati inclusi fra i soggetti tutelabili tutti coloro che pur non svolgendo direttamente un'attività imprenditoriale abbiano sviluppato processi, soluzioni che possano trovare una potenziale applicazione nell'attività produttiva.

I requisiti perché le informazioni possano essere qualificate “segreti commerciali” individuati nel decreto corrispondono esattamente a quelli enunciati nella direttiva. Il primo requisito è quello della segretezza: per informazioni segrete si intendono quello per cui il soggetto che voglia acquisirne il contenuto debba sopportate sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca.

Il secondo requisito riguarda il valore commerciale: esso non deve intendersi nel senso che l'informazione possieda un valore di mercato, ma nel senso che l’utilizzo della stessa comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato.

In riferimento all'ultimo requisito affinché le informazioni possano definirsi "segreti commerciali", la normativa in commento pone a carico del soggetto richiedente la tutela un onere consistente nell'adottare le misure di sicurezza idonee per mantenerle segrete.

Secondo la giurisprudenza di merito per misura di sicurezza deve intendersi sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale. Il sistema di sicurezza giuridico dovrà essere composto da patti di riservatezza, clausole contrattuali che i dipendenti, partners commerciali e clienti dovranno sottoscrivere.

L’art. 99 cpi, a sua volta, prevede al comma 1 che il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all’articolo 98 cpi, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti. Il successivo comma 1-bis introduce, invece, una importante novità: l’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.

Il d.lgs. in esame ha modificato, infine, l’art. 623 c.p. denominato “Rivelazione di segreti scientifici o commerciali”, in passato molto spesso ritenuta la fattispecie penalmente ravvisabili in casi di sottrazione di segreti commerciali (o forse meglio dire informazioni riservate). Il nuovo testo sanziona ora la condotta di “chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto”, punendolo con la reclusione fino a due anni.

In conclusione, il D.lgs. n.63/2018, in recepimento della direttiva Direttiva 2016/943, amplia a tutti gli effetti la tutela, già in precedenza offerta dal nostro ordinamento, in materia di segreti commerciali. Esso, infatti, prevede una estensione della tutela alle condotte colpose, maggiori poteri da parte del giudice in caso di contenzioso ed una tutela penale maggiormente sanzionatoria.

Il sistema italiano rimane, oggi, tra i più efficienti d’Europa, anche se spesso è mancata da parte delle imprese la consapevolezza del valore dei segreti, sia tecnici che commerciali e dunque della necessità di proteggerli adottando misure tecniche adeguate e clausole contrattuali che impongano a tutti coloro che vengono a contatto con essi.

Fonti normative

Codice della Proprietà Industriale, artt. 98 e 99

Direttive UE nn.ri 2013/0402 e 2016/943

Trib. I Grado Unione Europea Sez. III Sent., 16/12/2010, n. 19/07

Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell. Ord., 27-05-2008

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