Cosa si intende per donazione?
La donazione è una liberalità che realizza un vantaggio patrimoniale per chi la riceve. Vediamone i dettagli.
1. Il contratto di donazione
L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema della donazione, ossia il contratto in cui una parte (donante), dispone di un suo diritto o assume un obbligo nei confronti di un’altra parte (donatario), per spirito di liberalità, ovvero senza esserne in alcun modo obbligati.
Gli elementi caratterizzanti la donazione, sono quindi da un lato la consapevolezza di attribuire ad un altro soggetto un vantaggio patrimoniale, senza che ciò sia determinato da vincoli previsti dall’ordinamento e dall’altro, l’arricchimento del patrimonio altrui, con contestuale impoverimento del donante.
La donazione, è un contratto bilaterale, dal momento che si perfeziona soltanto con l’accettazione del donatario. Difatti, fino a quando l’accettazione non sia notificata al donante, entrambe le parti possono revocare la loro dichiarazione.
Essa può avere ad oggetto soltanto beni presenti del donante, fatta eccezione per i frutti (utilità derivanti dal godimento di beni) non ancora separati, ove siano indicati beni futuri, la donazione sarà nulla.
La donazione di beni mobili, deve indicarne il valore, pena l’invalidità dell’atto.
Per compiere una donazione, è necessaria, a pena di nullità, la forma solenne dell’atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni, fatta eccezione esclusivamente per le donazioni di beni mobili di modico valore.
La donazione, può essere effettuata soltanto dalle persone che abbiano la capacità d’agire e quindi che siano in grado di disporre dei loro beni, mentre per le società, occorre che la capacità a donare sia prevista dallo statuto o dall’atto costitutivo.
1.1 La donazione indiretta, rimuneratoria, modale e obnuziale
La donazione indiretta, realizza la liberalità attraverso un atto con una causa differente dalla donazione ma che consegue il medesimo effetto.
Ciò avviene nella donazione di un immobile attraverso il pagamento del prezzo da parte del donante, o nella donazione di denaro per estinguere un debito altrui, esonerando così il debitore-donatario. In questo modo, si crea una situazione come se il donante avesse donato la somma per estinguere il pagamento.
La donazione rimuneratoria, è legata al comportamento lodevole del donatario, ponendosi come riconoscenza o apprezzamento di meriti o di attività svolte, a cui il donante non è tenuto né per legge né per gli usi sociali.
La donazione modale, ricorre quando la liberalità è soggetta ad un onere vincolante per il donatario, entro il limite del valore del bene ricevuto.
L’onere, è un peso posto a carico del beneficiario, tenuto ad un particolare adempimento, onde avvantaggiarsi della donazione ricevuta. In caso di inadempimento, il donante o gli eredi, possono chiedere la risoluzione ove prevista.
La donazione obnuziale, rappresenta un’eccezione alla tipica donazione, in quanto costituisce un atto unilaterale, che si perfeziona senza bisogno di accettazione, la cui efficacia è legata alla successiva celebrazione del matrimonio. Le donazioni rimuneratorie ed obnuziale, per la loro particolare causa, sono irrevocabili.
2. L’impugnazione della donazione
La donazione può essere impugnata, in presenza di vizi di invalidità.
In particolare può essere annullata, entro cinque anni dal compimento, qualora sia stata compiuta:
- da una persona incapace d’intendere e volere al momento dell’atto;
- dall’inabilitato, sia prima della sentenza o successivamente all’inizio del giudizio di inabilitazione;
- per errore sul motivo della donazione, qualora il donante, sia stato indotto a donare in base ad una falsa percezione di un fatto o di una norma, determinante per la donazione stessa.
La donazione è invece nulla quando sia stata compiuta:
- senza osservare la forma dell’atto pubblico;
- per un motivo illecito e questa è l’unica ragione che abbia indotto il donante a donare;
- a favore del tutore del donante, prima che sia approvato il conto della gestione;
- comprendendo beni futuri;
- prevedendo, nella donazione modale, un onere illecito o impossibile, che costituisca l’unico motivo della donazione.
3. La revoca della donazione
La donazione, può essere revocata nei casi tassativi previsti dalla legge:
Per ingratitudine del donatario: quando quest’ultimo, abbia tenuto un comportamento riprovevole nei confronti del donante o dei suoi prossimi, in particolare, qualora:
- abbia ucciso o tentato di uccidere il donante oppure i familiari;
- li abbia denunciati ingiustificatamente;
- abbia testimoniato falsamente contro di loro per reati gravi;
- abbia ingiuriato o arrecato pregiudizio al patrimonio del donante;
- abbia inadempiuto l’obbligo alimentare.
La domanda va proposta dal donante o dai suoi eredi entro un anno dalla conoscenza della circostanza di ingratitudine.
Per sopravvenienza di figli: ovvero qualora il donante, al momento della donazione, non aveva o non cooscesse l’esistenza di figli o discendenti.
In questo caso, la domanda va proposta entro cinque anni, dalla nascita o conoscenza della presenza di un figlio o discendente, o dal riconoscimento compiuto.
L’azione, non può essere promossa o proseguita in caso di morte del figlio o discendente
A seguito della revoca, il donatario, deve restituire ove presenti i beni e in caso di vendita, il loro valore. Sono fatti salvi, i diritti dei terzi in buona fede, eccetto gli effetti della trascrizione.
4. Donazione e successione
La donazione, investe anche i profili successori, potendo essere soggetta all’azione di riduzione da esercitarsi entro dieci anni dall’apertura della successione, qualora le disposizioni testamentarie, eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre, ledano la quota di legittima riservata al legittimario.
La donazione, investe anche la divisione ereditaria, dovendo imputare alla propria quota ereditaria, il valore del bene donato, al fine di ristabilire la proporzionalità delle quote tra gli eredi, prima di formare le porzioni e assegnarle.
Fonti normative
Codice civile, Libro II Delle Successioni:
- Titolo V Delle Donazioni, artt. 769 – 809
- Titolo I, Disposizioni generali sulle successioni, artt. 553 – 564
- Titolo IV Della Divisione, artt. 737 – 740
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