Cosa fare in caso di Incidente Stradale
Le cose più Importanti da fare in caso di Incidente Stradale.
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La frequenza dei sinistri stradali è attualmente elevatissima, ma purtroppo spesso, complice anche lo shock per l’accaduto, molti dei soggetti coinvolti non hanno una conoscenza adeguata dei passi da seguire nell’immediatezza.
1. Il sinistro stradale
Non esiste nell’ordinamento giuridico italiano una vera e propria definizione di cosa sia un incidente stradale.
La ragione è da individuare nella complessità della casistica degli incidenti, le cui ipotesi sono innumerevoli e le cui conseguenze, civili e/o penali, richiedono spesso l’intervento interpretativo di un giudice, al fine di verificare la dinamica dei fatti e le concrete responsabilità.
Tuttavia, una prima definizione ci viene data dalla Convenzione di Vienna sul traffico stradale del 1968, nella quale esso incidente viene individuato come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.
A delineare il concetto di sinistro stradale, oltre alla citata Convenzione, ha contribuito nel tempo, unitamente al legislatore, l’operato della giurisprudenza e della dottrina. Proprio di recente, il giudice di legittimità (la Suprema Corte di Cassazione), chiamato a pronunciarsi su di una data questione penale, ossia ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) e della possibilità di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ha dato una definizione di incidente stradale.
Più precisamente, ha affermato che: “il sinistro risulta integrato da qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli”.
Pertanto, e semplificando, esso incidente stradale si presenta come un evento accidentale ed inatteso, che determina un danno a cose, veicoli, persone e/o animali, e tale da comportare un turbamento nella ordinaria circolazione.
1.1 Tipologie di incidenti
Come già accennato sopra, la difficoltà di dare una definizione al concetto di sinistro stradale è data dalle innumerevoli ipotesi che si manifestano nei casi concreti, le quali presentano dinamiche differenti e richiedono una valutazione caso per caso.
Tuttavia è possibile individuare alcune situazioni tipiche, e tra di essi, il più ricorrente, è il sinistro con collisione tra veicoli, che può coinvolgere due o più di essi. Nel caso più frequente tra due veicoli, lo scontro può avvenire:
- frontale, e dunque tra veicoli che marciano nelle opposte direzioni, che di solito si manifesta per invasione di corsia;
- per tamponamento, quando il veicolo che segue impatta su quello che precede, e quindi coinvolge la parte posteriore di un veicolo;
- laterale quando un veicolo impatta sulla fiancata di un altro veicolo.
Nei casi di sinistro senza collisione, viceversa, di regola non vi è alcuno scontro tra veicoli, e pertanto può coinvolgere anche un solo mezzo. Si pensi all’improvvisa invasione del senso di marcia da parte di un veicolo, che induce il conducente di un’auto proveniente dal senso opposto ad un repentino cambio di direzione, tale da fargli perdere il controllo, per poi finire la propria corsa fuori strada contro un muro. In effetti, a ben vedere, una collisione in concreto esiste e provoca un danno materiale e/o fisico, ma il tratto differente è che esso non avviene con altri mezzi di trasporto.
In altri casi, l’incidente stradale può comportare lesioni fisiche al conducente e/o agli occupanti del veicolo, come pure comportare l’investimento di un pedone.
2. Cosa fare in caso di sinistro stradale
Quando si è coinvolti in un sinistro stradale le conseguenze immediate possono consistere, a seconda dei casi, in danni a cose, animali, veicoli e/o ai beni in esso trasportati, ovvero in lesioni fisiche.
Alle conseguenze immediate di un incidente si aggiungono, il più delle volte, gli effetti ad esso collegati, consistenti nel: danno emergente, cioè nella perdita economica quale conseguenza diretta dell’evento; nel lucro cessante, cioè il mancato guadagno, che si verifica soprattutto nei casi di lesioni fisiche che impongono di non lavorare; nella impossibilità di utilizzare il veicolo danneggiato (c.d. fermo tecnico); le spese sostenute a causa del sinistro (quelle mediche o di riparazione e/o noleggio di un veicolo).
Proprio per questo, quando malauguratamente si è implicati un incidente stradale occorre mantenere la calma, in quanto per ottenere il ristoro dei danni subiti sarà necessaria annotare tutta una serie di dati utili a formulare la richiesta alla compagnia assicurativa.
Distinguiamo ora i casi in cui non vi sono feriti nell’incidente, da quelli in cui sono presenti
3. Sinistro stradale senza feriti cosa fare subito dopo
In tali casi, una volta verificato che non vi siano feriti, bisogna aver cura di annotare tutti i dati necessari ad individuare le parti coinvolte, tra i quali: il numero di targa e la compagnia assicurativa dei veicoli; i dati identificativi dei conducenti e dei proprietari dei veicoli medesimi; il numero di polizza assicurativa; il luogo e l’ora dell’incidente; l’individuazione di testimoni, e cioè passanti o altri automobilisti che abbiano assistito al fatto e raccoglierne le generalità per una eventuale testimonianza.
Qualora non vi sia contestazione tra le parti sulla dinamica, sarà opportuno inserire tutti questi dati nel modulo CAI (modulo di constatazione amichevole dell’incidente) di solito fornito dalla compagnia di Assicurazione a ogni cliente, ma può essere scaricato da Internet. Si presenta come un modulo colorato costituito da 4 pagine (3 in realtà sono copie carbone della prima) in cui devono essere indicati i dati delle persone coinvolte e una sintesi della dinamica del sinistro.
La compilazione è molto semplice in quanto le indicazioni sono chiarissime. È importante però sapere che il CID debitamente sottoscritto da entrambe le parti, deve essere poi consegnato alla propria Compagnia Assicurativa entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro, in quanto lo stesso serve ad azionare la procedura di risarcimento diretto, che deve avvenire entro 30 giorni dalla denuncia.
Può essere sottoscritto anche da una sola delle parti, ma in tal caso i termini per il risarcimento si dilatano entro 60 giorni. Nel caso, invece, il sinistro sia controverso, ossia tra le parti coinvolte ci sia contestazione sulla dinamica, è consigliabile richiedere l’intervento di organi di pubblica sicurezza (polizia municipale, carabinieri ecc..), che provvederanno ad effettuare i rilievi necessari ed alla redazione di un verbale, che potrà, eventualmente, essere utilizzato per ottenere il risarcimento dalla compagnia assicurativa.
4. Sinistro stradale con feriti, cosa fare subito dopo
Qualora sfortunatamente a seguito del sinistro ci siano feriti, o nelle ipotesi di investimento di pedoni, sarà necessario, a seconda della gravità delle lesioni, chiamare un’ambulanza e/o contattare gli organi di Pubblica Sicurezza che provvederanno a effettuare i rilievi fotografici al fine di valutare la posizione dei veicoli, le analisi del terreno per verificare la presenza di frenate, ma anche di buche, terriccio o simili…e ascolteranno gli eventuali testimoni e infine redigeranno il verbale relativo all’incidente, comminando eventualmente anche sanzioni qualora se ne ravvisino i presupporti. Le sanzioni costituiscono un elemento fondamentale al fine di valutare la ripartizione delle responsabilità.
E’ fondamentale ricordare che soprattutto in caso di sinistro con feriti non ci si deve allontanare dal luogo dell’incidente – salvo i casi in cui sia possibile prestare soccorso e trasportare personalmente il ferito presso una struttura ospedaliera – l’obbligo di fermarsi è previsto dalla legge pena la reclusione da sei mesi a tre anni e la sospensione della patente da 1 a 3 anni.
Qualora sia coinvolto nel sinistro un terzo trasportato, questi deve richiedere il risarcimento del danno alla compagnia del veicolo su cui era a bordo al momento dell’incidente.
In ogni caso la prima azione da fare nel caso di sinistro con feriti è quella di rivolgersi al 118 fornendo dettagli sul luogo dell’incidente. Questi sono una serie di numeri utili in caso del verificarsi di dette tragiche situazioni:
- 118 emergenza sanitaria;
- 113 polizia di stato;
- 112 carabinieri;
- 115 vigili del fuoco;
- 117 guardia di finanza.
5. La richiesta di risarcimento. Procedura diretta e ordinaria
Le modalità di richiesta del risarcimento variano a seconda del tipo di procedura da applicare al caso concreto: indennizzo diretto o procedura ordinaria.
Con l’indennizzo diretto la richiesta di risarcimento andrà inoltrata, per l’appunto, direttamente alla propria assicurazione, cioè la nostra compagnia che ci assicura per la RCA.
In presenza di un CID firmato da entrambi i proprietari dei veicoli coinvolti la procedura sarà maggiormente spedita (30 giorni), in quanto in tal caso il CID si eleva a valore confessorio, salvo prova contraria.
La procedura del risarcimento diretto, viceversa, non sarà applicabile quando:
- siano coinvolti più di due veicoli;
- uno dei veicoli non sia assicurato;
- uno dei veicoli non sia immatricolato in Italia;
- incidente con veicolo non a motore;
- incidente con un pedone;
- incidente on feriti che riportano lesioni superiori ai 9 punti di invalidità permanente;
- incidente senza scontro tra veicoli;
- incidente con veicoli agrari o speciali.
In presenza di una delle ipotesi sopra elencate si dovrà, pertanto, dare corso alla procedura ordinaria. La scelta tra azione ordinaria e diretta, secondo un intervento della Corte Costituzionale, sarebbe del tutto facoltativa.
Tuttavia, all’atto pratico e specie nella fase stragiudiziale, le compagnie si attengono rigorosamente alla suddetta distinzione.
Proprio per questi motivi, una volta in possesso dei dati concernenti il sinistro, la cosa più opportuna da fare è quella di rivolgersi ad un avvocato, esperto in infortunistica stradale, il quale, fatte le opportune valutazione, provvederà a formalizzare la domanda di risarcimento alla compagnia assicurativa.
Fonti normative
D. Lgs n.209/2005 (Codice delle Assicurazioni)
D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
Convenzione di Vienna 1968
Cassazione penale sent. n. 34909/2017
Sent. Corte Costituzionale n. 180/2009:
Cosa si intende per sinistro stradale? Se nel sinistro non ci sono feriti, come comportarsi? Quando vi siano purtroppo feriti cosa è necessario fare? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.