Cos'è la procura generale?

Scopriamo insieme come funziona questo particolare istituto.

Prima di parlare di procura dobbiamo necessariamente prendere le mosse dal concetto di rappresentanza: In base a questo istituto si ha una vera e propria sostituzione in virtù della quale un soggetto (il rappresentante) acquista il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto (il rappresentato) nel compimento di attività giuridiche per conto di quest’ultimo. 
In altre parole, con la procura un soggetto ha il potere di agire in nome di un altro soggetto con la conseguenza che gli effetti dei negozi compiuti dal primo ricadono direttamente nella sfera giuridica del secondo.

1. La rappresentanza diretta

In questa ipotesi si ha la spendita del nome del rappresentato (contemplatio domini) grazie alla quale al terzo viene reso noto che si agisce per conto di questi. Chiaramente tutti gli effetti del negozio ricadono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.

2. La rappresentanza indiretta

Abbiamo, invece, la rappresentanza indiretta, detta anche rappresentanza di interessi, quando il rappresentante agisce sì per conto ma senza che ci sia la spendita del nome altrui. In questa ipotesi gli effetti del negozio concluso dal rappresentante ricadono nella propria sfera giuridica e sarà necessario, dunque, un’altra attività che faccia riversare questi effetti nella sfera del rappresentato.
La rappresentanza indiretta è chiamata anche interposizione reale di persona giacchè si ricorre ad essa quando si vogliono ottenere gli effetti di un atto evitando di figurare come parte. E siccome tale interposizione è voluta dalle parti, possiamo definirla “reale” al contrario della “interposizione fittizia”, che è l’espressione di una simulazione soggettiva nell’ambito del negozio giuridico.

L’articolo 1387 c.c. specifica che il potere di rappresentanza è conferito dalla legge o dalla volontà dell’interessato. Di conseguenza la rappresentanza può essere legale o volontaria. Non ci può essere rappresentanza senza un espresso atto di volontà del rappresentato che è denominato procura. La procura è un negozio unilaterale con il quale si attribuisce ad un soggetto (il rappresentante) il potere di agire verso i terzi in nome e per conto del rappresentato. La procura per essere valida deve avere la stessa forma del contratto da concludere; altrimenti si incorre nell'inefficacia della stessa. Le procura può essere speciale o generale, a seconda sia rilasciata compiti determinati o per tutta una serie di attività non determinate a priori o magari relativa a tutti gli interessi del rappresentato. La procura generale è soggetta a registrazione e deve essere conservata dal notaio.

3. Oggetto della procura

Se la procura riguarda un solo affare determinato si parla di procura speciale;

se, invece, ha ad oggetto più affari o tutti gli affari del rappresentato, allora si entra nella casistica oggetto di questa trattazione di procura generale.

Il rappresentante, in questo caso, ha un potere di agire piuttosto ampio, anche se solitamente limitato all'ordinaria amministrazione. Per esempio, gli institori nelle società ed attività imprenditoriali. Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo nel caso in cui siano indicati espressamente nella procura.

4. Conferimento della procura

La procura può essere conferita a voce, per atto scritto o risultare da comportamenti concludenti a seconda del contratto che, in base ad essa, si intende concludere.

Si ha il caso di falso procuratore se il soggetto che agisce in qualità di rappresentante non ne ha i poteri o li travalica; gli atti così posti in essere saranno privi di effetti, a meno che non vengano ratificati: si tratterebbe, in questo caso, di procura successiva. Altrimenti il rappresentato potrà chiedere il risarcimento del danno.

5. Estinzione della procura

La procura generale termina o con un atto di rinuncia del rappresentante o con un atto di revoca del rappresentato, secondo l'articolo 1396 del codice civile (davanti al notaio); alla morte di uno dei due soggetti del rapporto, alla sopravvenuta incapacità del rappresentato o al fallimento del rappresentato. La revoca, per essere opponibile ai terzi, deve essere a loro portata a conoscenza. Tale atto può essere espresso o tacito.

In alcune occasioni la procura non è revocabile: si tratta dei casi in cui è stata conferita anche nell'interesse del rappresentante o quando è stata pattuita la sua irrevocabilità.

 

Redatto da: Andrea Senesi

Aggiornato da: Raffaele Fuiano

Fonti normative

Codice civile art. 1396

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