Cosa si intende per consenso informato?
Il medico ha il dovere di acquisire dal paziente il c.d. consenso informato sia nel caso di intervento chirurgico che di semplici esami diagnostici e strumentali, così da informarlo dei rischi e delle possibili complicazioni correlate.
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1. Il consenso informato: cos’è
Il consenso informato rappresenta il diritto del singolo all’autodeterminazione, cioè la capacità di scelta libera e autonoma dell’individuo. È un diritto fondamentale della persona che trova riconoscimento proprio nella Costituzione in cui si sancisce che nessuno può essere obbligato a sottoporsi a trattamenti sanitari contro la propria volontà. Quindi è possibile qualificare il consenso informato come presupposto per la validità e la legittimità dell’attività medica. Se il consenso manca non è possibile procedere al trattamento sanitario senza incorrere in rischi di legge.
Ogni trattamento medico invasivo o no richiede l’assenso dell’interessato.
L’assenso deve essere:
- manifestato in modo esplicito ed inequivocabile;
- consapevole, cioè preceduto da una adeguata informativa sulle caratteristiche, sulle procedure, sui rischi, sulle complicazioni, sulla natura, sulle finalità dell’intervento e sulle possibili conseguenze;
- necessariamente prestato dalla persona che viene sottoposta a terapia e pertanto solo e soltanto dal paziente;
- sempre attuale cioè riferirsi ad una situazione presente e non futura;
- prestato in maniera continuata, cioè richiesto e riformulato per ogni singolo atto terapeutico o diagnostico che sia in grado di cagionare autonomi rischi. Questo perché un intervento di chirurgia può comporsi di fasi varie e cronologicamente distinte l’una dall’altra e per ognuna di esse è necessario un ripetuto consenso del paziente.
L’informativa da parte del sanitario deve essere chiara ed esaustiva, tutto ciò, al fine di consentire al paziente di decidere liberamente se sottoporsi o meno all’intervento o alla terapia.
Quindi, il consenso informato, è espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto. Inoltre, il consenso prestato può essere ritirato in qualsiasi momento.
Lì dove il soggetto interessato non è in grado di esprimere validamente il consenso allora dovrà essere fornito dal soggetto delegato o dal tutore. Se il paziente è minorenne il consenso sarà dato dai genitori o da chi ha la patria potestà.
2. Il consenso informato: disciplina e forma
La normativa non richiede per il consenso informato specifiche forme e nemmeno la forma necessariamente scritta che però rimane la più agevole, soprattutto per quanto attiene la prova.
È possibile, quindi, rilasciare anche un consenso verbale che però deve essere espresso direttamente al sanitario.
Il consenso, però, deve essere scritto nei casi espressamente previsti dalla legge e nel caso di interventi o terapie che per la loro particolarità possono comportare gravi conseguenze per la salute e per l’incolumità dell’individuo e quindi necessitano di una manifestazione documentale della volontà della persona. Nel caso in cui il consenso dato venga poi ritirato, il sanitario dovrà non eseguire o interrompere l’intervento o la terapia.
Il più delle volte i sanitari si avvalgono di moduli prestampati contenenti le avvertenze relative alla prestazione sanitaria a cui il paziente sarà sottoposto. Lì dove si ricorra a tali moduli, il sanitario ha sempre l’obbligo di accertare che il paziente abbia compreso il contenuto di ciò che va a sottoscrivere e che non ci siano dubbi.
Fanno eccezione i casi in cui il trattamento è obbligatorio per legge e i casi di urgenza, cioè situazioni in cui il soggetto non è in grado di prestare il consenso o si rifiuta di prestarlo ed è in pericolo imminente per la sua salute. Quindi il medico è tenuto ad intervenire e la sua attività è pienamente legittima, in quanto interviene in caso di necessità urgenza al fine di salvare la persona dalla morte o da un grave pregiudizio alla salute.
Quindi il consenso dato è valido sia se è prestato oralmente che per iscritto a seconda del tipo di trattamento sanitario.
3. Mancato consenso informato e risarcimento del danno
L’adesione consapevole del paziente è condizione essenziale per la liceità del trattamento medico. Quindi, nel caso in cui l’intervento o la terapia vengano effettuati senza il consenso dell’individuo, quest’ultimo avrà diritto al risarcimento del danno. Il diritto leso è proprio quello all’autodeterminazione, cioè a sottoporsi in modo consapevole e cosciente al trattamento sanitario. La lesione del diritto avviene anche nel caso in cui l’intervento, necessario, è stato eseguito correttamente. Infatti, l’esito favorevole dell’intervento, non compensa l’omesso consenso informato.
Il danno da omesso consenso informato è un danno ulteriore e diverso dal danno alla salute che riguarda, non la capacità di autodeterminazione e di esercitare consapevolmente la scelta di sottoporsi all’intervento, ma l’integrità psicofisica e l’erronea esecuzione dell’intervento.
4. Il consenso informato: onere della prova
Ai fini del risarcimento del danno è necessario accertare il nesso di causalità tra la mancata informativa data al paziente da parte dei sanitari e la decisione, non totalmente consapevole, del paziente di sottoporsi al trattamento sanitario, con la necessità di capire se il consenso non sarebbe stato dato qualora l’informativa fosse stata corretta.
Per quanto attiene all’onere della prova, il paziente dovrà allegare l’inadempimento dei sanitari e dimostrare che, se avesse ricevuto una adeguata informazione, avrebbe rifiutato il trattamento sanitario. Mentre i sanitari dovranno dimostrare il corretto adempimento e cioè di aver reso un’informazione completa.
Martina Rapone
Fonti normative
Artt. 2, 12, 32 Cost.
Art. 54 c.p.
Artt. 1176 c.c., 1218 c.c., 2043 c.c.
Legge n. 833 del 1978
Cass. n. 6439 e n. 12205 del 2015
Cass. n. 7516 del 2018
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 11749 del 15 maggio 2018
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