Come si recupera un credito?

Quali strumenti prevede l’ordinamento a favore del creditore per recuperare un credito insoddisfatto? Vediamolo insieme.

1. Il recupero dei crediti

L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del recupero crediti e, più precisamente, la procedura da seguire per ottenere la soddisfazione del credito medesimo.

Nell’ipotesi in cui, a seguito del sorgere del credito, il debitore sia in un ritardo ingiustificato nell’adempiere la propria obbligazione, può essere costituito in mora, nel senso che il creditore potrà inviare una formale lettera di costituzione in mora. Questa lettera avrà lo scopo di intimare il pagamento di quanto dovuto, con l’ulteriore effetto di interrompere la prescrizione del diritto di credito; con l’avvertimento che decorso il termine per l’adempimento – di solito quindici giorni – se il credito non fosse stato soddisfatto, interverrà l’autorità giudiziaria.

Occorre precisare però, che la messa in mora, non è necessaria qualora l’obbligazione derivi da un fatto illecito, ovvero quando il debitore dichiari per iscritto di non voler adempiere, o nel caso in cui sia scaduto il termine per eseguire l’obbligazione da soddisfarsi presso il domicilio del creditore.

Detto ciò, vediamo le diverse procedure per il recupero del credito insoddisfatto.

2. Il procedimento ordinario

Qualora il diritto di credito non sia certo e definito, il creditore, per ottenere il recupero del credito vantato, dovrà instaurare un procedimento ordinario, affinché il giudice emetta una sentenza di condanna accertativa dell’esistenza del credito e di conseguenza, l’obbligo del debitore a soddisfare quanto dovuto.

Il ricorso al procedimento ordinario è necessario in tutti i casi in cui la somma è ancora da quantificare e non è certa nel suo ammontare.

In tale ipotesi, il creditore dovrà citare in giudizio il debitore, fornendo le prove del credito maturato nonché dell’inadempimento da parte del debitore stesso, chiedendone la condanna al pagamento di quanto dovuto.

3. Procedimento d’ingiunzione

In alternativa al procedimento ordinario, il creditore, che vanti una somma determinata di denaro, può promuovere il ricorso per decreto ingiuntivo, a condizione che il creditore fornisca prova scritta del diritto fatto valere. Costituiscono prova scritta, ad esempio, le polizze, le promesse unilaterali e le fatture.

La domanda va proposta in via ordinaria al giudice di pace.

Esaminato il ricorso, il giudice, se ritiene soddisfatte le condizioni di legge, accoglie la domanda emettendo decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso, con il quale ingiunge l’altra parte al pagamento della somma entro 40 giorni, con l’espresso avvertimento che entro tale termine la parte citata può proporre opposizione e che in mancanza di essa si procederà ad esecuzione forzata.

Il giudice può autorizzare l’esecuzione provvisoria del decreto quando il credito deriva da cambiale, assegno, o sussista pericolo di pregiudizio nel ritardo.

Ottenuto il decreto, il creditore, ha l’onere di notificarlo con la copia autentica del ricorso all’ingiunto entro il termine di sessanta giorni dall’emissione, pena l’inefficacia dello stesso.

Dalla notifica decorrono quaranta giorni, termine entro in cui il debitore può opporsi al decreto, proponendo citazione dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, instaurando un giudizio ordinario nel quale contestare il debito e le ragioni del creditore.

Ove l’opposizione sia rigettata con sentenza definitiva o provvisoriamente esecutiva, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva, in caso contrario ove sia accolta, il decreto è revocato.

4. La procedura esecutiva

Una volta ottenuta una sentenza favorevole o un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è possibile promuovere l’esecuzione forzata.

Difatti, questa può essere avviata quando, il creditore, è in possesso di un titolo esecutivo riguardante un diritto di credito non contestato, nonché definito nel suo ammontare ed infine esigibile, in quando non sottoposto a termini o condizioni (art. 474, c.p.c.).

Il titolo esecutivo è il documento necessario affinché possa essere promosso un procedimento esecutivo volto al pignoramento e di conseguenza al recupero del credito.

Oltre alle sentenze e decreti ingiuntivi, costituiscono titoli esecutivi anche le scritture private autenticate riguardanti obbligazioni di denaro, le cambiali, gli assegni, nonché gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale (es. ricognizioni di debito).

Tali documenti, consentono l’esecuzione forzata senza la necessità di promuovere dapprima un procedimento, dal momento che essi già posseggono efficacia esecutiva.

Ottenuto il titolo esecutivo, il creditore notifica al debitore l’atto di precetto, ossia l’intimazione ad adempiere all’obbligo derivante dal titolo esecutivo entro non meno di 10 giorni, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Il precetto perde efficacia, qualora l’esecuzione forzata non venga promossa entro 90 giorni dalla sua notifica.

Il primo passo della procedura esecutiva, qualora il debitore persista nell’inadempimento, è rappresentato dal pignoramento, ossia l’atto con cui l’ufficiale giudiziario intima al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, i beni e i loro frutti, sottoposti ad esecuzione.

ordinamento prevede 3 tipi di pignoramenti:

- il pignoramento immobiliare: pignorando beni immobili del debitore;

- il pignoramento mobiliare: pignorando beni mobili del debitore;

- il pignoramento presso terzi: pignorando beni del debitore in possesso di terzi, ovvero crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi, come ad esempio stipendio, pensione e conti correnti.

A seconda dei beni o dei crediti posseduti dal debitore, il creditore, sceglie quello di più facile realizzo, notificando l’atto di pignoramento.

Successivamente, dovrà proporre l’istanza volta alla vendita, ovvero all’assegnazione dei beni pignorati entro 45 giorni dal pignoramento, pena la sua inefficacia.

Per il pignoramento presso terzi, il terzo deve fornire una dichiarazione al creditore, con la quale indica le cose o le somme di cui è debitore o possessore e quando deve provvedere al pagamento o alla consegna.

Per quanto riguarda i beni mobili ed immobili, si procede ad una loro stima per determinarne il valore. Sull’istanza decide il giudice, il quale può disporre la vendita semplice, ovvero l’asta.

Successivamente alla vendita si procede alla distribuzione di quanto ricavato tra tutti i creditori intervenuti nella fase esecutiva.

Fonti normative

Codice civile: articolo 1219

Codice procedura civile: artt 474 e ss. – artt. 633 e ss.

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Avvocato Roberto Ruocco Team Avvocatoflash

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