Come ridurre l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento, può essere soggetto a modifica, in presenza di fatti nuovi, che alterino le condizioni patrimoniali, esistenti tra i coniugi, al momento della separazione.




1. La revisione dell'assegno di mantenimento

L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia, e più precisamente, le circostanze che possono comportare la revisione dell’assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione.

L’ordinamento italiano, stabilisce che in caso di separazione dei coniugi, spetta l’assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole, il cui importo è determinato, tenendo conto del reddito e capacità economiche dell’altro coniuge.

Occorre, che la rottura della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, non sia addebitabile al coniuge richiedente e che egli non possieda redditi propri tali da consentirli l’indipendenza economica.

Il diritto all'assegno di mantenimento, non è pero immutabile, potendo subire variazioni nel corso del tempo, qualora si verifichino, successivamente alla pronuncia di separazione,  circostanze nuove, tali da alterare le condizioni patrimoniali dei coniugi rispetto a quelle possedute al momento dell’assegnazione, e di conseguenza, costituire giustificati motivi idonei a chiedere la revoca o modifica del provvedimento sul mantenimento.

Le circostanze nuove, che possono dar luogo alla revisione del mantenimento, riguardano:

  • il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato;

  • il rifiuto ingiustificato del coniuge richiedente l'assegno a svolgere un'attività lavorativa;

  • una nuova convivenza instaurata dal coniuge richiedente;

  • la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge obbligato.


1.1 Peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato


La revisione dell’assegno di mantenimento, può essere disposta dal giudice, qualora il coniuge tenuto al versamento, dimostri di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni reddituali e di conseguenza abbia una ridotta capacità economica per far fronte all’onere imposto a suo carico.

Il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato, può derivare sia dalla riduzione del reddito percepito, come nel caso di licenziamento dal lavoro dipendente oppure in caso di attività autonoma, il fallimento o la riduzione dei volumi d’affari e sia dall’incremento delle spese a cui è tenuto, nel caso come di malattia cronica oppure per far fronte alle esigenze della vita quotidiana ed infine nel caso, di perdita dei profitti relativi ad altre fonti di reddito (titoli, affitti, ecc). 

Al fine di ottenere la revisione dell’assegno, non è sufficiente la perdita del reddito proveniente dall’attività lavorativa o da altre fonti di guadagno, ma occorre che il coniuge obbligato, provi che tali circostanze siano avvenute successivamente alla pronuncia di separazione, e che in concreto diano luogo alla riduzione della proprie risorse economiche complessive (Cass. Civ., 1 Agosto 2003, sent. n. 11720).


1.2 Rifiuto ingiustificato di possibilità lavorative del coniuge richiedente

La revoca o la modifica dell’assegno di mantenimento, può avvenire nell’ipotesi, in cui il coniuge beneficiario, rifiuti senza giustificati motivi, lo svolgimento di un’attività lavorativa.

Ciò in quanto, l’assegno di mantenimento, non può costituire fonte di privilegio attraverso una rendita parassitaria, dovendo sempre fondarsi sull’obbligo di solidarietà assistenziale tra i coniugi, e pertanto il comportamento del coniuge beneficiario che volontariamente rinunci ad un’occupazione lavorativa oppure non si impegni a sufficienza nella ricerca di una nuova posizione lavorativa, legittima l’esclusione dall’assegno.

In tal caso, il coniuge onerato, deve provare il rifiuto dell’altro coniuge di concrete occasioni lavorative, in linea con la propria capacità lavorativa ed intellettuale, oppure il licenziamento senza alcun motivo valido dall’impiego lavorativo, tali da costituire causa diretta della propria mancanza di autosufficienza economica (Cass. Civ., 25 Agosto 2006, sent. n. 18547).


1.3 Convivenza e miglioramento delle condizioni economiche del coniuge richiedente

La riduzione dell’assegno di mantenimento, può essere disposta altresì, qualora il coniuge beneficiario intraprenda una nuova convivenza di fatto oppure abbia un incremento della propria capacità reddituale.

L’instaurazione di una convivenza more uxorio, legittima la revisione dell’assegno, soltanto quando sia caratterizzata da stabilità, tale da conferire certezza al rapporto di fatto sussistente e di conseguenza renderla rilevante giuridicamente, e distinguerla dei meri rapporti occasionali (Cass. Civ., 10 Agosto 2007, sent. n. 17643).

Il miglioramento della capacità reddituale del coniuge beneficiario, può derivare sia dalla nuova convivenza per via dell’apporto economico sostenuto dal nuovo convivente, e sia dalla diversa condizione lavorativa del coniuge richiedente, rispetto a quella posseduta in sede di separazione, qualora intraprenda un rapporto lavorativo più remunerativo oppure abbia una promozione, tali da aumentare il proprio reddito percepito.


1.4 La creazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge obbligato

L’assegno di mantenimento, può essere modificato, qualora il coniuge obbligato, formi un nuovo nucleo familiare, tale da incidere sulla sua capacita economica.

Occorre, che la riduzione delle condizioni reddituali del coniuge obbligato, sia successiva a quanto disposto in sede di separazione, e di conseguenza considerare la creazione di una nuova famiglia, come evento sopravvenuto ed imprevedibile, che costituisca la causa diretta ed immediata dalla diminuzione della propria possibilità di far fronte all’obbligo del mantenimento.

Il peggioramento della condizione economica del coniuge obbligato, a causa della creazione della nuova famiglia, deve essere rapportato al contributo offerto dal nuovo partner, dovendo valutare se le sue condizioni patrimoniali siano o meno in grado di far fronte alle esigenze del nuovo nucleo formatesi.

Qualora tali nuovi oneri, non incidano sulla posizione economica del coniuge obbligato, ciò comporterà l'impossibilità di ottenere la revisione dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ., 22 Marzo 2012, sent. n. 4551).


2. Come ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento

In presenza di giustificati motivi che alterano gli equilibri economici tra i coniugi, relativi a fatti nuovi e sopravvenuti, essi possono rivolgersi all’autorità giudiziaria, al fine di ottenere la revisione del provvedimento sull’assegno di mantenimento. 

La procedura prende avvio con il deposito del ricorso da parte del coniuge ricorrente, dinanzi al tribunale che ha pronunciato la separazione, seguendo il rito camerale.

Il giudice, a seguito dell’ascolto di entrambi i coniugi, ammette i mezzi di prova, ritenuti necessari alla decisione, e provvede all’istruzione probatoria, potendo anche emettere provvedimenti provvisori, e al termine decide sulla richiesta di revoca o riduzione dell’assegno di mantenimento, con decreto, impugnabile dinanzi alla Corte d’Appello, entro dieci giorni dalla sua notifica.

Avv. Roberto Ruocco

Fonti normative

Codice civile: articolo 156.

Codice di procedura civile: articolo 710.

Cass. Civ., 1 Agosto 2003, sent. n. 11720.

Cass. Civ., 25 Agosto 2006, sent. n. 18547.

Cass. Civ., 10 Agosto 2007, sent. n. 17643.

Cass. Civ., 22 Marzo 2012, sent. n. 4551.



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