Come reagire a multe e contravvenzioni ingiuste

Capita spesso di ricevere a casa la contestazione di un’infrazione del Codice della Strada e, il più delle volte non si sa (e non si capisce) bene quale sia l’errore commesso, quale regola sia stata violata, dove e quando sia avvenuto il fatto.

Molte persone pagano la contravvenzione, nel timore che provare a ricorrere contro la sanzione possa rappresentare un inutile dispendio di tempo e denaro. Vediamo invece come si può fare a reagire contro le contestazioni ingiuste per non pagare multe illegittime.

Quando opporsi alle contravvenzioni per non pagare le multe

Il numero di multe è in costante aumento e la maggior parte di queste è dovuta all’eccesso di velocità. È sempre necessario pagare la contravvenzione? In alcuni casi le sanzioni amministrative sono illegittime e quindi è possibile presentare un ricorso per non pagare le multe. Il conducente che ha ricevuto una contravvenzione, può rivolgersi a un legale esperto in codice della strada e il professionista spiegherà se ci sono gli estremi per un ricorso e come bisogna procedere.

Vediamo quali sono le ipotesi più frequenti di multe illegittime:

  1. Autovelox non segnalati. Le postazioni dell’autovelox vanno sempre segnalate mediante appositi cartelli che devono essere ben visibili agli automobilisti. I cartelli devono essere posti ad una distanza minima dall’autovelox e non è raro che la Corte di Cassazione interpreti in maniera estensiva queste disposizioni.
  2. Autovelox non omologati. Forse non tutti sanno che gli autovelox necessitano di un’omologazione da parte del Ministero dei Trasporti e non possono essere gestiti da terzi, ma solo da personale di polizia stradale.
  3. Parcometro non funzionante. Quando un parcometro è guasto e non ci sono altre colonnine funzionanti nei paraggi, è possibile contestare la multa. Bisogna segnalare il malfunzionamento della colonnina indicando il suo numero identificativo, l’indirizzo esatto e la targa del proprio mezzo.
  4. Irregolarità nel verbale della multa. Il verbale della contravvenzione dev’essere compilato in ogni sua parte, altrimenti la multa è illegittima. I dati che non devono mai mancare sono quelli che si riferiscono alla data, l’indirizzo, la località, la targa e la disposizione del codice della strada che è stata violata.
  5. Strisce blu irregolari. Le strisce blu che delimitano i parcheggi a pagamento sono a norma solo quando nei paraggi si trovano anche dei parcheggi gratuiti. Inoltre l’area delimitata dalle strisce blu non deve trovarsi dentro la carreggiata, per non ostruire il traffico. Senza questi requisiti, la multa può essere contestata.
  6. Multa notificata oltre i termini di legge. La contravvenzione deve essere notificata al trasgressore entro 90 giorni dall’infrazione (360 giorni se il trasgressore è residente all’estero). Di regola tale notifica viene fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il mancato rispetto di tali termini rende illegittime le sanzioni amministrative.

Il ricorso contro la contravvenzione può essere proposto al Prefetto della località in cui ha avuto luogo l’infrazione, al comando dei vigili urbani che ha elevato la multa (c.d. Ricorso in autotutela) oppure al Giudice di Pace. I tempi, la forma e la disciplina relativa all’impugnazione della decisione sono diversi e per evitare di perdere tempo e denaro in ricorsi infruttuosi, è altamente consigliato rivolgersi ad un legale che conosca bene il nuovo codice della strada. Ma vediamo sinteticamente le tre procedure.

Il Ricorso al Prefetto

Il Ricorso al Prefetto deve essere proposto tassativamente entro 60mgiorni dal giorno in cui è stata ricevuta la multa (attenzione: non dal giorno in cui il Vigile ha apposto il talloncino sulla vettura, ma dalla data in cui è stato notificato il verbale).

Esso va presentato al Prefetto del luogo in cui è avvenuta la presunta violazione mediante l’invio di una raccomandata a.r. e deve essere corredato di tutti i documenti utili per la difesa. Per il ricorrente è altresì possibile richiedere d’essere ascoltato personalmente.

Il prefetto si occupa quindi di trasmettere ricorso e documenti allegati al Comando responsabile della sanzione perché possa fornire gli elementi utili a risolvere il caso e capire se la multa sia legittima o meno.

Una volta in possesso degli atti e documenti di entrambe le parti, il Prefetto esamina approfonditamente il caso, valutando bene tutte le circostanze di fatto e procedendo all’audizione dell’interessato qualora ritenuto utile ai fini della decisione.

La pronunzia del Prefetto può poi muoversi in due direzioni:

  1. Il Ricorso è fondato. La multa non deve essere pagata. Il prefetto emette entro 120 giorni un’ordinanza motivata con cui comanda l’archiviazione degli atti. L’ordinanza viene quindi trasmessa al Comando competente il quale dà notizia dell’accoglimento del Ricorso al ricorrente.
  2. Il Ricorso è infondato. La multa deve essere pagata. Il Prefetto emette sempre entro 120 giorni un’ordinanza motivata con cui comanda la ricorrente il pagamento. L’importo da pagare non può mai essere inferiore al doppio della sanzione prevista per ogni infrazione commessa ed è comprensivo anche delle spese relative al procedimento del Ricorso. Tale ordinanza viene notificata al ricorrente il quale deve pagare la somma richiesta entro 30 giorni dalla notificazione. Nello stesso termine egli può proporre un ulteriore Ricorso contro l’ordinanza di pagamento avanti al Giudice di Pace.

Qualora nei termini indicati il ricorrente non riceva alcuna comunicazione, il Ricorso si ritiene accolto.

Il Ricorso al Giudice di Pace

Per contestare le contravvenzioni stradali è altresì possibile proporre Ricorso al Giudice di Pace. Tale Ricorso può avere ad oggetto esclusivamente:

  1. La protesta contro una multa per violazione del Codice della Strada;
  2. La correzione di errori materiali eventualmente contenuti nella cartella esattoriale per mezzo della quale è richiesto il pagamento;
  3. L’impugnazione dell’ordinanza con cui il Prefetto ingiunge il pagamento di una multa.

L’originale del Ricorso (unitamente a 4 copie dello stesso) deve essere depositato alla Cancelleria del Giudice di Pace competente entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto contestato (che si tratti della multa, della cartella esattoriale o dell’ordinanza prefettizia). Deve contenere:

  1. L’originale (più 4 copie) dell’atto impugnato;
  2. L’indicazione e le fotocopie dei documenti utili alla soluzione del caso;
  3. Copia di un documento d’identità valido del ricorrente.

È inoltre necessario apporre al Ricorso il Contributo Unificato e la marca da bollo relativi al pagamento dei diritti (per la maggior parte delle multe sono rispettivamente pari a 43 e 27 euro).

Una volta presentato il Ricorso, il Giudice di Pace fissa l’udienza di discussione e ordina all’Ufficio che ha emanato la sanzione di depositare tutti gli atti e documenti rilevanti per il caso almeno 10 giorni prima della data dell’udienza.

La parte può presenziare in udienza anche senza il proprio legale. Il Giudice, all’esito delle sue valutazioni, può:

  1. Rigettare il Ricorso (perché inammissibile o infondato). In questo caso il Giudice emette una sentenza in cui è indicata la somma che il ricorrente dovrà pagare entro il termine di 30 giorni (termine che inizia a decorrere dalla data di notifica della sentenza).
  2. Accogliere il Ricorso. In questo caso il Giudice annulla la multa (può esservi anche l’ipotesi di un accoglimento parziale del Ricorso, in tal caso la multa verrà annullata solo in parte).

Avverso la decisione del Giudice di Pace è permesso adire il Tribunale.

Il Ricorso in autotutela

Il c.d. Ricorso in autotutela è quello presentato al medesimo Comando dei Vigili che ha emesso la multa. Questa strada è la prima da percorrere nei casi in cui la multa sia evidentemente illegittima. Questa procedura è l’espressione di un importante caratteristica dell’azione della Pubblica Amministrazione: la possibilità di annullare gli atti emessi quando siano con evidenza infondati o illegittimi. Questo per la Pubblica Amministrazione è allo stesso tempo un potere e un dovere. Solo l’Ufficio che ha emesso il provvedimento può annullarlo ed è pertanto a chi ha irrogato la multa che deve essere proposto il Ricorso.

Come detto, la Pubblica Amministrazione può annullare un atto in autotutela solo laddove l’illegittimità sia solare. Questo Ricorso viene quindi proposto:

  1. Nel caso di doppia contestazione della medesima infrazione;
  2. Errore nell’indicazione della targa dell’autovettura;
  3. Quando vi sia stato un evidente errore di persona;
  4. Quando la multa viene notificata al precedente intestatario del veicolo.

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Avvocato Avvocatoflash Team

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