Come fare ricorso contro una multa
Le multe più frequenti, i presupposti delle sanzioni relative alla violazione del codice della strata, i ricorsi e l'annullamento delle sanzioni.
1. Cosa si intende per multa.
Normalmente, quando un automobilista commette un'infrazione del codice della strada, viene sottoposto ad una sanzione amministrativa, comunemente detta multa (da non confondere con le multe e le ammende previste dal codice penale, che non sono sanzioni amministrative ma vere e proprie condanne penali, al pari della reclusione).
Nel linguaggio comune, il termine multa viene usato talvolta per indicare tutte le sanzioni amministrative di tipo pecuniario, talaltra in relazione alle specifiche sanzioni economiche previste per la violazione del codice della strada.
2. Le violazioni più frequenti del cds.
- Eccesso di velocità: circa l'eccesso di velocità, per una più esaustiva analisi è utile leggere questo.
- Mancata revisione: la revisione dei veicoli è un obbligo posto dall'art. 80 CdS, che impone ai proprietari degli stessi una verifica periodica dello stato del mezzo e delle sue funzionalità (ad esempio freni, gomme e luci). In caso di semplice dimenticanza la sanzione va da 169 a 679 euro, ma qualora si circoli con un veicolo che non ha superato la revisione l'importo può essere più elevato.
- Guida senza patente: in base all'art. 116 CdS, è prevista una multa da 5 mila a 30 mila euro per chi si pone alla guida di un veicolo per il quale non ha conseguito la patente di guida apposita. A tale somma si aggiunge, in caso di conducente diverso dal proprietario, una ulteriore sanzione a carico di quest'ultimo, di 389 euro, per il fatto di aver incautamente affidato il proprio veicolo ad un soggetto non provvisto di patente di guida.
- Guida in assenza dei requisiti fisici o psichici richiesti: in base all'art. 115, porsi alla guida del veicolo in condizioni di momentanea mancanza dei requisiti fisici (ad esempio con un braccio rotto) comporta la sanzione amministrativa di 85 euro.
- Parcheggio in divieto di sosta/motore acceso durante la sosta/mancata esibizione del disco orario: l'art. 157 regola tre diverse ipotesi, tutte relative al comportamento dell'automobilista in relazione ad una sosta. In particolare, sostare in un'area dove ciò è vietato porterà ad una multa di 41 euro. Di pari importo è anche la sanzione per la mancata esibizione del disco orario ove previsto. Tenere inutilmente il motore acceso durante una sosta, invece, costerà ben 218 euro al conducente.
- Guida pericolosa: per guida pericolosa si intende il compimento di azioni tali da mettere in serio pericolo la sicurezza propria ed altrui, come ad esempio la partecipazione ad una gara non autorizzata). In simili ipotesi, oltre ad una sanzione di 5 mila euro, è previsto l'arresto (inteso come sanzione penale e non come fermo di polizia).
- Guida senza casco/senza cinture di sicurezza: l'art. 171 disciplina il primo caso, stabilendo una multa di 81 euro ed il fermo amministrativo del veicolo. L'art. 172 prevede una sanzione analoga per la guida senza l'uso di cinture di sicurezza. Si noti che in caso di recidiva (due sanzioni dello stesso tipo in un ristretto lasso di tempo) è prevista anche la sospensione della patente.
- Guida senza occhiali o lenti a contatto ove prescritte: la multa per tale tipo di infrazione è pari ad 81 euro.
- Guida con uso del cellulare: oltre alla sanzione di 161 euro, in caso di recidiva il conducente si vedrà sospesa la patente.
- Guida in stato di ebrezza: in base all'art. 186 CdS la sanzione varia in base alla gravità della violazione, ossia in base alla percentuale alcolica rilevata nel sangue del conducente. La sanzione minima è di 532 euro più la sospensione della patente (la cui durata varia in base alla gravità dell'infrazione), ma è bene ricordare che oltre una certa soglia la sanzione da amministrativa diventa penale.
3. Cosa fare se la sanzione è ingiustificata
Davanti ad una sanzione che si ritiene ingiusta, è sempre possibile ricorrere all'autorità giudiziaria (e spesso anche ad altre autorità) per opporsi alla stessa.
Ovviamente, la scelta fra il ricorso amministrativo e quello giurisdizionale può dipendere da numerosi fattori, come il costo, i tempi, ed anche i motivi stessi dell'impugnazione.
4. Contestazione dell'infrazione ed individuazione del vero responsabile.
Teoricamente, la violazione dovrebbe essere immediatamente contestata all'automobilista. Qualora ciò non sia possibile (per motivi di sicurezza, perché l'infrazione è rilevata con sistemi automatici etc), è consentito agli organi che accertano l'infrazione che questa sia notificata in un secondo momento al
proprietario del veicolo (che, si noti, potrebbe non essere il vero trasgressore, ma che è comunque obbligato in solido con il conducente a pagare la sanzione).
Proprio per il fatto che non necessariamente proprietario e trasgressore coincidano, il primo è tenuto – oltre che a pagare (e salvo il diritto di rivalsa sul vero responsabile) – anche a comunicare all'autorità i dati del vero responsabile, ossia chi conduceva il veicolo al momento dell'infrazione. Obbligo che, se non adempiuto, comporterà una ulteriore sanzione a carico del proprietario (e stavolta solo lui).
In questo modo, le eventuali sanzioni accessorie (punti patente, sospensione etc) potranno essere inflitti direttamente al conducente che ha violato effettivamente il CdS.
5. Motivi del ricorso
La multa, per essere valida, deve rispettare alcuni requisiti formali, sostanziali e procedurali.
- Per fare un esempio del vizio procedurale, la sanzione deve essere notificata al responsabile entro 90 giorni dall'accertamento: una notifica tardiva è inefficace, e consente di chiedere l'annullamento della sanzione.
- Un esempio di vizio formale è la mancanza di un elemento necessario, che può comportare l'annullamento della multa. Sono definiti tali:
– l'agente accertatore
– il riferimento della norma violata
– le generalità del conducente/proprietario del veicolo
– il momento (giorno ed ora) della violazione
– la località in cui è avvenuto il fatto
– le generalità del soggetto obbligato in solido (se presente)
– i dati della patente e del veicolo
– la sommaria indicazione del fatto illecito
Una sanzione priva di tutti questi elementi sarà con buona probabilità annullabile
- Per fare un esempio del vizio procedurale, la sanzione deve essere notificata al responsabile entro 90 giorni dall'accertamento: una notifica tardiva è inefficace, e consente di chiedere l'annullamento della sanzione.
- Un esempio di vizio formale è la mancanza di un elemento necessario, che può comportare l'annullamento della multa. Sono definiti tali:
– l'agente accertatore
– il riferimento della norma violata
– le generalità del conducente/proprietario del veicolo
– il momento (giorno ed ora) della violazione
– la località in cui è avvenuto il fatto
– le generalità del soggetto obbligato in solido (se presente)
– i dati della patente e del veicolo
– la sommaria indicazione del fatto illecito
- I vizi sostanziali invece non riguardano il procedimento (o l'atto) che ha condotto a sanzionare l'automobilista, ma il comportamento stesso della pubblica amministrazione, che si pone in contrasto con norme di legge (del codice della strada o di altra legge). Ad esempio, l'autovelox deve essere preceduto da adeguata segnaletica. Se questa manca l'autorità che lo ha installato sta violando una norma di legge, e non potrà fondare sulle rilevazione dell'autovelox alcuna sanzione. Un altro esempio sono le "strisce blu", ossia le aree di sosta a pagamento. Con alcune eccezioni (aree pedonali etc), i comuni hanno l'obbligo di adibire una adeguata area alla sosta gratuita e non custodita quando gestiscono (direttamente o meno) aree di sosta a pagamento. Se il comune non rispetta quest'obbligo (art. 7 comma 8 CdS), il conducente multato per non aver pagato la sosta potrà ricorrere al giudice o al prefetto.
6. Ricorso
Si è anticipato che, innanzi ad una multa illegittima, il cittadino può utilizzare strumenti di tutela diversi: l'unica cosa che non può e non deve assolutamente fare è limitarsi ad ignorare la multa, non pagando la sanzione.
Se decide di rivolgersi al prefetto, il soggetto ha 60 giorni di tempo (dalla notifica) per proporre il ricorso: si tratta di un rimedio di costo inferiore, ma è bene notare che il prefetto non è un giudice, e non è quindi tenuto ad accertare i fatti seguendo le norme processuali. Va inoltre ricordato che si tratta di un ricorso "gerarchico", in quanto ci si rivolge all'ufficio/organo superiore rispetto a quello che ha sanzionato il cittadino, ma pur sempre facente parte della stessa pubblica autorità.
Il ricorso al giudice di pace, dall'altro lato, ha tempi più ristretti (30 giorni), e sicuramente un costo maggiore (il contributo unificato).
In entrambi i casi, poi, è possibile e consigliato farsi assistere da un legale, che ovviamente implica una spesa ulteriore.
Emilio Stacchetti
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D.lgs 285/1992
D.lgs 150/2011
D.P.R 495/1992
Cass. 9770/2016
Sent. GdP Venezia 892/2014